Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14991/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società consortile in liquidazione aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria chiedendo l'ammissione di diversi crediti: spese legali collegate a un decreto ingiuntivo e a successive attività esecutive, imposta di registrazione del decreto ingiuntivo e soprattutto un ingente credito per contributi consortili relativi all'anno 2008, oltre ad altre voci per costi consortili 2007, locazione di immobile e somme asseritamente pagate in eccedenza per servizi di ingegneria. Il Tribunale di Roma aveva accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo alcuni crediti ma rigettando quelli relativi ai contributi 2008 perché mancava la prova dei fatti costitutivi del credito: non era stata emessa fattura, l'attività consortile risultava cessata dal 1 febbraio 2008 per la perdita della commessa e la documentazione contabile prodotta non consentiva di ricavare in modo specifico e univoco il credito vantato. In cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi ai libri giornale e al bilancio 2008; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c. per mancata valutazione unitaria delle prove; violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. sulla opponibilità delle scritture contabili; violazione delle norme di interpretazione contrattuale e dell'art. 2615-ter c.c. sull'obbligo di contribuzione dei soci anche dopo la cessazione dell'appalto; violazione delle norme sul deposito documentale nel giudizio di opposizione allo stato passivo per l'ammissione di documenti prodotti dalla procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non individuasse un vero errore di violazione delle regole legali di prova ma contestasse solo il giudizio di fatto del tribunale; che la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. fosse in realtà una critica alla valutazione delle prove; che il quarto motivo non colpisse una ratio decidendi della sentenza ma una tesi difensiva avversaria; che il quinto motivo chiedesse sostanzialmente una nuova interpretazione dello statuto della società consortile, mentre il tribunale aveva offerto una lettura plausibile e conforme ai canoni ermeneutici; e che il sesto motivo fosse infondato/inammissibile perché la regola sulla produzione documentale nel giudizio di opposizione allo stato passivo si estende anche alla parte opposta quando abbia indicato i documenti in modo sufficientemente specifico, oltre a difettare la deduzione concreta del pregiudizio derivante dalla produzione documentale. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per l'ordine di esibizione dei libri giornale prodotti dalla controparte

  • art. 648 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando apprezza liberamente le prove offerte

  • art. 116 c.p.c.

    non può essere usato per censurare il diverso peso attribuito dal giudice alle prove, salvo violazione di specifiche regole di valutazione o dei limiti del prudente apprezzamento

  • art. 2729 c.c.

    la censura non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura del compendio indiziario, ma deve denunciare una vera violazione delle regole sulle presunzioni

  • art. 2709 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'opponibilità delle scritture contabili

  • art. 2710 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'opponibilità delle scritture contabili

  • art. 2615-ter c.c.

    richiamato in relazione all'obbligo contributivo dei soci di consorzio

  • artt. 1362 c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici applicabili all'interpretazione dello statuto

  • art. 1363 c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici applicabili all'interpretazione dello statuto

  • art. 1366 c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici applicabili all'interpretazione dello statuto

  • art. 1371 c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici applicabili all'interpretazione dello statuto

  • art. 99, commi 6 e 7, l. fall.

    richiamato in tema di produzione documentale nel giudizio di opposizione allo stato passivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro formale del motivo sul vizio processuale

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il vizio di omesso esame di fatti decisivi dopo la riforma

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è configurabile solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste di omesso esame di fatti decisivi o di violazione delle norme sulla prova, quando la censura mira soltanto a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non basta contestare il peso probatorio assegnato alle risultanze acquisite.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; non quando la parte si duole dell'esito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • L'interpretazione di un contratto o di uno statuto societario è attività di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, con specifica indicazione delle regole asseritamente violate e delle ragioni dello scostamento.
  • Se il giudice di merito offre una lettura plausibile della clausola negoziale, il ricorrente non può limitarvisi a contrapporre una diversa interpretazione più favorevole, chiedendo alla Corte di sostituirla a quella adottata in sentenza.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la disciplina della produzione documentale vale anche per la parte opposta quando abbia indicato in modo sufficientemente specifico i documenti su cui intende fondare la propria difesa e ne abbia chiesto l'acquisizione; in difetto, la censura è comunque inammissibile se non viene allegato il concreto pregiudizio derivante dalla produzione contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSocietà consortili
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.