Cassazione Penale, Sentenza n. 39632/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Perugia (giudice della riparazione) che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione a favore di Nocchiero. Il gravame contestava principalmente che la Corte della riparazione avesse erroneamente escluso la sussistenza della colpa grave o del dolo, omettendo una valutazione completa degli elementi indiziari prodotti nel procedimento penale (intercettazioni/fermo nei viaggi Napoli-Perugia, condotta di "tassista" non autorizzato con più trasferimenti identici, attesa nel parco mentre il passeggero occultava stupefacente, uso di auto di terzi, precedenti arresti). Con un secondo motivo si censurava l'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese del Ministero, ritenuta indebita in relazione all'accoglimento parziale della domanda di indennizzo (esclusione dell'indennizzo per il periodo di obbligo di dimora).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero sul primo motivo, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte della riparazione come insufficiente: il giudice della riparazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione logico-motivazionale autonoma e completa di tutti gli elementi (tra cui la ripetizione di viaggi sospetti, l'assenza di licenza taxi, l'atteggiamento tenuto durante la consegna/occultamento della droga) per verificare se la condotta del Nocchiero integri colpa grave o dolo idonei a far perdere il diritto alla riparazione. Per l'esito rescindente, la Corte non ha esaminato il secondo motivo, che è divenuto ultroneo.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il traffico illecito di stupefacenti; la contestazione penale a carico del Nocchiero era relativa a tale disposizione (conseguente alla detenzione e al trasporto di eroina/cocaina).
Prevede l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la misura cautelare originaria assumeva la presenza di un'organizzazione dedita al narcotraffico in cui il Nocchiero sarebbe stato inserito.
Articoli richiamati nel ricorso come parametro di violazione/falsa applicazione (secondo il motivo proposto): la censura riguardava vizi di motivazione e applicazione delle norme penali relative all'aggravamento della responsabilità; la Corte ha trattato il profilo della valutazione della colpa grave/dolo, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte della riparazione.
Norme processuali civili richiamate nel secondo motivo circa la liquidazione delle spese di lite: il Ministero contestava la condanna alle spese alla luce dell'accoglimento parziale della domanda di riparazione; la Cassazione non si è pronunciata sul merito di questo motivo perché ha annullato per vizi motivazionali il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e "ex ante" rispetto al merito penale: non deve stabilire la responsabilità penale ma verificare se la condotta del detenuto abbia comunque formato una apparenza grave e manifestamente idonea a determinare la privazione della libertà (dolo o colpa grave).
- La Corte della riparazione non può limitarsi a ripetere l'accertamento del giudice penale; deve invece motivare compiutamente la valutazione di tutti gli elementi indiziari che non siano stati esclusi dal processo penale, spiegando perché essi non configurino colpa grave.
- Fatti come la ripetizione di viaggi sospetti con lo stesso passeggero, l'esercizio clandestino di una "attività di taxi" senza licenza, l'uso di mezzi di terzi e l'atteggiamento di attesa durante l'occultamento della droga costituiscono elementi rilevanti che, se non adeguatamente valutati, possono portare all'annullamento del provvedimento di riparazione per carenza di motivazione.
- Se la Corte di cassazione annulla per vizio di motivazione la decisione della riparazione, il procedimento è rinviato per un nuovo esame; questioni processuali secondarie (es. liquidazione spese) possono rimanere non esaminate se l'esito è rescindente.
- In casi simili, per resistere a una domanda di riparazione, l'Amministrazione deve far emergere in modo chiaro e motivato elementi idonei a far ritenere che la condotta dell'indagato abbia concretamente creato la falsa apparenza dell'illecito (valutazione sulla colpa grave), non limitandosi a richiamare solo singoli indizi senza un raccordo logico complessivo.
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