Cassazione Civile, Ordinanza n. 09514/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione/esecuzione di opere affidati in appalto da un condominio a una società appaltatrice, nell’ambito dei quali un professionista aveva svolto l’incarico di direttore dei lavori. In appello era stata confermata, sia pure con riduzione dell’importo, la sua condanna al risarcimento dei danni subiti dal condominio per asseriti inadempimenti nella vigilanza sull’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento a: macchie di umidità negli appartamenti di proprietà esclusiva, errato ancoraggio dei coppi sul tetto e mancata sistemazione di scavi archeologici; la Corte d’appello aveva inoltre escluso dal risarcimento alcune spese per messa in sicurezza del manto di copertura per difetto di prova. Il ricorrente principale ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato le macchie di umidità come gravi difetti ex art. 1669 c.c., attribuendo al condominio la legittimazione ad agire per danni a singole unità e trascurando che i vizi erano palesi e non occulti, oltre a non coinvolgerlo come progettista; (2) violazione di legge per avere imputato al direttore dei lavori la responsabilità per l’errato ancoraggio dei coppi, che il ricorrente riteneva riferibile semmai agli operai dell’impresa o al direttore di cantiere; (3) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sul medesimo punto dei coppi, assumendo che la consulenza tecnica si fosse fondata solo su fotografie di parte; (4) analoga censura motivazionale sulla mancata sistemazione degli scavi archeologici, deducendo che il condominio avesse accettato l’opera e che l’attività non rientrasse nell’incarico conferito. Il condominio, con ricorso incidentale, ha impugnato la decisione nella parte in cui aveva escluso il rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza del manto di copertura, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’erroneo giudizio di mancata prova dell’esborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha rilevato che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, sollecitando una diversa lettura della natura dei vizi, della loro riconoscibilità e della loro imputazione causale. Anche i terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: non risultavano ricondotti in modo corretto al vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., e comunque denunciavano elementi estranei al testo della motivazione, non censurabili come vizio motivazionale ex art. 132, n. 4 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la doglianza si risolveva ancora una volta in una critica alla valutazione delle prove e non in una vera e propria violazione del paradigma legale. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti costituite.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla garanzia per vizi, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché la censura era in realtà di fatto e quindi inammissibile
richiamato dal ricorrente come disciplina dei gravi difetti dell’opera; la Corte ha rilevato che la censura mirava a contestare la qualificazione fattuale dei vizi e non una violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si contesta soltanto la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei rigorosi limiti normativi e non può essere usato per introdurre censure di merito o elementi estranei alla motivazione
il vizio di motivazione deve emergere dal testo della sentenza e non da elementi esterni o aliunde
la violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disconosce quelle dedotte; non quando valuta diversamente le prove acquisite
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o disattende il prudente apprezzamento nei casi previsti; non se si contesta il cattivo esercizio del suo apprezzamento probatorio
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito mascherare una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove come violazione di legge: se il motivo richiede una diversa lettura del materiale probatorio, esso è inammissibile.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure abbia attribuito alla prova un valore giuridico incompatibile con la disciplina legale; non basta lamentare che il giudice abbia scelto di credere a prove diverse o abbia valutato diversamente quelle acquisite.
- Il vizio di motivazione ex art. 132, n. 4 c.p.c. deve essere ricavabile dal testo della sentenza e non da elementi esterni rispetto alla motivazione stessa.
- La contestazione della qualificazione di un difetto dell’opera come grave difetto, ovvero della sua riconducibilità causale a una determinata condotta, appartiene al piano del fatto e non può essere riproposta in cassazione come questione di diritto se non si individua un effettivo errore nell’interpretazione della norma.
- Quando ricorrono reciproca soccombenza e inammissibilità delle impugnazioni contrapposte, la compensazione integrale delle spese può essere disposta dal giudice di legittimità.
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