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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31370/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del fallimento di una società calcistica professionistica volta a ottenere la restituzione di euro 64.410,00 pagati a un calciatore come asserito indebito oggettivo. Secondo il ricorrente, tale somma non sarebbe stata dovuta perché non riconducibile al compenso previsto dal contratto biennale scritto depositato presso la Lega, ma a una diversa pattuizione aggiuntiva non redatta nelle forme richieste dalla normativa federale; inoltre si assumeva che il contratto fosse stato risolto per mutuo consenso, senza giustificazione della dazione. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 3, 4, 2 e 12 l. n. 91/1981, censurando la sentenza d'appello per avere qualificato il pagamento come parte del compenso dovuto per la seconda stagione sportiva e per avere escluso la prova della mancanza di causa del pagamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, nell'azione di ripetizione di indebito, grava sull'attore l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa giustificativa della prestazione; nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato che tale prova non era stata fornita. Inoltre, le doglianze del ricorrente sono state ritenute dirette a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle risultanze probatorie compiute dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non ritualmente dedotto. È stata confermata anche l'irrilevanza, ai fini della pretesa restitutoria, dell'anticipata risoluzione del contratto, in assenza di specifica allegazione e prova di una risoluzione per mutuo consenso o di una rinuncia del calciatore al compenso della stagione 2003/2004. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Nella ripetizione di indebito l'attore deve provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa che lo giustifichi.

  • art. 3, comma 1, l. 91/1981

    Richiamato dal ricorrente quale norma della disciplina del rapporto sportivo professionistico, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 4, comma 1, l. 91/1981

    Richiamato per sostenere la necessità della forma scritta del contratto sportivo professionistico; la Corte non ravvisa violazione di legge nella decisione impugnata.

  • art. 2 l. 91/1981

    Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito della disciplina del rapporto sportivo, senza che la Corte ne ricavi una violazione decisiva.

  • art. 12, commi 1 e 2, l. 91/1981

    Norma richiamata dal ricorrente, ma non decisiva rispetto all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione di indebito incombe sull'attore l'onere di provare sia l'esecuzione del pagamento sia l'assenza di una causa debendi che lo giustifichi.
  • La deduzione di una violazione di legge non può risolversi nella mera contestazione della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo specifico vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
  • L'anticipata cessazione di un rapporto non vale, di per sé, a fondare la ripetizione di somme già versate se non è dimostrato che il pagamento fosse privo di titolo o che vi fosse una valida rinuncia/risoluzione anche rispetto alla specifica posta patrimoniale contestata.
  • In cassazione non è sindacabile la valutazione di merito che, con motivazione congrua, escluda la prova della mancanza di causa del pagamento e reputi irrilevanti allegazioni nuove o non provate.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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