Cassazione Penale, Sentenza n. 39716/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che gli errori materiali nel verbale fossero meri refusi non idonei a inficiare il contenuto dell'atto e che le censure proponessero una diversa lettura delle emergenze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 2 lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285). Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico per mancata prova dell'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da difensore; censura altresì errori nel verbale (aggiunta della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia oltre al difensore e indicazione di un nominativo estraneo, Aicardi Adriano) e lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Viene richiamata la presunta inosservanza o erronea applicazione dell'art.186 c.2 lett. c) in combinato con art.356 c.p.p. e art.114 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, art.186 (Codice della Strada)
Norma sostanziale che sanziona la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato che gli elementi costitutivi del reato, ai sensi del comma 2 lett. c) e del comma 2-bis, erano stati correttamente accertati dai giudici di merito
codice di procedura penale, art.356
Richiamato nella censura per presunta inosservanza procedurale; la Corte ha ritenuto che la doglianza riguardasse valutazioni di fatto e refusi processuali non idonei a determinare violazione della norma invocata
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art.114
Invocato dal ricorrente in relazione alla regolarità del procedimento; la Corte ha ritenuto che non emergessero vizi tali da rendere inutilizzabile l'accertamento
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n.186
Citate per la determinazione della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando comunque l'irrogazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Refusi od errori materiali nel verbale di accertamento (ad es. l'indicazione di "persona di fiducia" o un nominativo errato) possono essere considerati ininfluenti se non alterano l'identificazione del soggetto e il contenuto essenziale dell'atto
- La mancanza di una prova formale dell'avviso circa la facoltà di farsi assistere dal difensore non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'accertamento se la complessiva istruttoria e gli altri elementi documentali consentono di ricostruire la regolarità della procedura
- In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o degli atti dei giudici di merito sono spesso dichiarati inammissibili
- Ricorsi manifestamente infondati o comunque inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e, se la condotta non è stata pienamente diligente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
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