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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9484/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello deducendo: (i) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 110 c.p., contestando la mancanza di prova del dolo/consapevolezza nell'aver messo a disposizione l'autovettura usata per le rapine; (ii) manifestata illogicità della motivazione riguardo ai reati contestati (capo 1 e 2), sostenendo che l'uso della vettura per la rapina al supermercato fosse un evento non prevedibile; (iii) violazione di legge (art. 129 c.p.p.) per estinzione del reato di falsa denuncia (capo 3) per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura estranea al perimetro di legittimità della Cassazione (vietata rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie) e ha confermato la valutazione, motivata, dei giudici di merito circa la consapevolezza del Bologna (conversazioni intercettate, accordo sul compenso e incongruenze nelle dichiarazioni del ricorrente). Sul secondo motivo ha ritenuto la questione preclusa perché non sollevata in appello nella forma specifica ora proposta e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il concorso di persone può ricomprendere eventi ulteriori strettamente collegati al progetto criminoso salvo che siano frutto di fattori eccezionali e imprevedibili. Sul terzo motivo, di carattere processuale, ha esaminato gli atti e rilevato che il corso della prescrizione era stato sospeso (per 90 giorni per adesione alla astensione delle Camere Penali e per 64 giorni per il rinvio dovuto all'emergenza pandemica), per cui il termine di prescrizione non era trascorso al momento della sentenza d'appello; quindi la censura è infondata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    La Corte ha confermato che il concorso di persone comprende anche reati ulteriori ma collegati al progetto criminoso di base, salvo che l'evento più grave sia frutto di fattori eccezionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta iniziale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente come limite del sindacato in cassazione: la Corte non può rinnovare la valutazione del merito delle prove e della loro attendibilità, per cui censure basate su diversa lettura dei fatti sono inammissibili.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Era invocato dal ricorrente per sostenere l'estinzione per prescrizione del reato di falsa denuncia; la Corte ha esaminato però la prescrizione alla luce delle sospensioni riconosciute e ha ritenuto la doglianza infondata.

  • art. 157 cod. pen.

    Usato unitamente all'art. 161 c.p. per determinare il termine massimo di prescrizione del reato di falsa denuncia a partire dalla data del fatto.

  • art. 161 cod. pen.

    Collegato all'art. 157 per il calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha valutato che, tenute presenti le sospensioni, il termine non era ancora decorso.

  • art. 159 cod. pen. (comma 1, n. 3)

    La Corte ha chiarito che il limite dei 60 giorni di differimento non si applica quando il differimento deriva dall'adesione del difensore a iniziative di protesta delle Camere Penali; in tali casi il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo ritenuto adeguato dall'Ufficio.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. con L. 24 aprile 2020 n. 27)

    Applicata per la sospensione di 64 giorni del corso della prescrizione connessa ai rinvii disposti per le misure di contenimento dell'emergenza pandemica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare il merito delle prove: censure che chiedono una diversa lettura delle convivenze probatorie sono inammissibili.
  • Motivi non sollevati o specificamente dedotti in appello sono preclusi in sede di Cassazione; la pianificazione strategica delle censure è essenziale.
  • Il concorso di persone previsto dall'art. 110 c.p. può ricomprendere reati diversi da quello originariamente programmato se strettamente connessi al medesimo progetto criminoso e non determinati da fattori eccezionali e imprevedibili.
  • Per il calcolo della prescrizione rilevano le sospensioni operative (anche quando derivate da astensioni difensive o da provvedimenti per emergenza pandemica); tali sospensioni possono impedire che la prescrizione sia maturata al momento della sentenza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse le spese e il contributo alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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