Cassazione Civile, Ordinanza n. 26533/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'originaria banca creditrice per il saldo debitore di un conto corrente intestato alla società, con estensione della pretesa ai due garanti nei limiti del massimale fideiussorio. Gli opponenti deducevano l'illegittima applicazione di tassi extra fido, l'esercizio dello ius variandi, la presenza di tassi usurari e l'inefficacia della fideiussione ex art. 1956 c.c. per mancata sospensione del credito in presenza di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società. In primo grado il decreto era stato revocato ma la società e i fideiussori erano stati comunque condannati al pagamento di un importo rideterminato, con esclusione dell'usura e con espunzione di alcune poste non dovute; erano state inoltre respinte sia la domanda ex art. 1956 c.c. sia l'eccezione di nullità delle fideiussioni per asserita violazione antitrust. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il rapporto non fosse rimasto affidato dopo la scadenza del contratto di apertura di credito, che i tassi applicati fossero corretti e che non vi fossero i presupposti né per la violazione dell'art. 1956 c.c. né per la nullità delle fideiussioni. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 117 T.U.B. per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la prosecuzione del contratto di affidamento dopo la scadenza, valorizzando impropriamente il contenuto delle comunicazioni bancarie; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 101, comma 2, e 345, comma 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la produzione in appello dei documenti posti a fondamento dell'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrarietà alla disciplina antitrust, sostenendo che la nullità fosse rilevabile d'ufficio e che la prova avrebbe dovuto essere acquisita anche in appello con rimessione in termini, anche ai fini dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente, ritenendo che la notifica fosse avvenuta entro il termine lungo, tenuto conto della sospensione feriale. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava l'onere di specifica indicazione dei documenti richiamati ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e perché mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del contenuto delle prove, attività preclusa in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché la rilevazione officiosa della nullità presuppone che i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati e acquisiti nel giudizio di merito; nel caso concreto mancavano sia l'allegazione tempestiva sia i documenti necessari (provvedimento della Banca d'Italia, schema ABI, clausole corrispondenti e riferibilità temporale della fideiussione). È stato inoltre chiarito che la nullità parziale delle fideiussioni omnibus non comporta automaticamente la nullità totale del contratto e che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è eccezione propria, non superabile per via officiosa. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sul regime economico del conto e sulla prosecuzione del rapporto di affidamento; il motivo è però stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente e diretto a una rivalutazione del merito.
Evocato dalle ricorrenti in relazione alla comunicazione bancaria di modifica delle condizioni economiche del rapporto; la Corte ne ha escluso la decisività nel senso prospettato.
La Corte d'appello aveva escluso la violazione della norma; la Cassazione richiama la questione osservando che l'autorizzazione del fideiussore può essere implicita o non necessaria in concreto e che, comunque, il motivo è carente di allegazioni e prove sufficienti.
La decadenza della garanzia è qualificata come eccezione propria e non mera difesa, quindi non può essere recuperata tramite un rilievo officioso della nullità della clausola di rinuncia se non tempestivamente dedotta.
È richiamato per affermare che la nullità delle clausole fideiussorie anticoncorrenziali può essere parziale e non travolge automaticamente l'intero contratto, salvo prova della volontà delle parti di non contrarre senza quelle clausole.
La Corte precisa che il contraddittorio officioso sulla nullità opera solo rispetto a fatti già tempestivamente allegati e acquisiti; non consente di superare le preclusioni istruttorie e assertive.
La produzione documentale in appello è stata ritenuta inammissibile perché tardiva e non giustificata; la dedotta rilevabilità officiosa della nullità non elide il regime delle preclusioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile per difetto di specifica indicazione dei documenti su cui si fonda, secondo l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure sono ricondotte alla violazione di legge, ma la Corte evidenzia che in realtà miravano a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Citata quale fonte che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce una violazione di legge fondata su documenti deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando specificamente e integralmente i documenti rilevanti, la loro sede processuale e la loro collocazione nel fascicolo.
- La censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto delle prove e degli accertamenti di fatto è inammissibile in sede di legittimità.
- La rilevazione d'ufficio della nullità contrattuale non consente di aggirare le preclusioni processuali: i fatti costitutivi della nullità devono essere stati tempestivamente allegati e acquisiti al giudizio di merito.
- La nullità delle clausole fideiussorie per contrasto con l'intesa anticoncorrenziale può essere solo parziale; l'estensione all'intero contratto richiede la prova che le parti non avrebbero concluso la fideiussione senza quelle clausole.
- L'eccezione di decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso proprio e non può essere sostituita o superata da un mero rilievo officioso della nullità della clausola di rinuncia.
- In materia di fideiussioni 'a valle' di intese anticoncorrenziali, per consentire il rilievo della nullità occorre la disponibilità in atti di elementi fattuali specifici: provvedimento dell'autorità, tipo di garanzia, periodo di stipulazione, clausole contestate e loro corrispondenza con quelle esaminate dall'autorità.
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