Cassazione Penale, Ordinanza n. 03153/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati, condannati in primo grado e poi in parte rideterminati in appello nella pena, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di concorso in detenzione e cessione di stupefacenti, aggravato dall'ingente quantità. Con i ricorsi, tra loro coincidenti, hanno dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della ingente quantità ex art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che le risultanze della relazione peritale non deponevano per tale aggravante. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata specifica sulle ragioni poste a base della decisione di secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché i motivi erano non deducibili in sede di legittimità: non censuravano puntualmente la motivazione della sentenza di appello, ma riproducevano le stesse doglianze già svolte nell'atto di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato agli imputati
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice relativa alla detenzione/cessione di sostanze stupefacenti contestata nel caso concreto
art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato per l'aggravante dell'ingente quantità, la cui sussistenza è stata contestata in ricorso
richiamato per il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, la cui mancanza determina inammissibilità
richiamato come norma che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata, con specifico confronto con la motivazione adottata dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le stesse censure già formulate in appello e già disattese, senza indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- La denuncia generica di carenza o illogicità della motivazione non è sufficiente se non si confronta con gli argomenti decisivi posti a base della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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