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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27145/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) ottenuta con giudizio abbreviato. Ha proposto nove motivi: 1) contestazione che il possesso fosse per uso personale e non per spaccio (con richiesta di restituzione di euro 355); 2) mancato accertamento del dolo; 3) applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) in presenza di bassa quantità; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) insufficiente prova di pregresse cessioni al terzo Rizioli; 6) errori e vizi nella valutazione degli atti e documenti (richiamando artt. 190,192,495 c.p.p. e art. 27 Cost.); 7) mancata applicazione dell'art. 62 n.2 e n.4 c.p. e dell'art. 56 c.p. (tentativo di cessione); 8) ulteriore deduzione circa l'applicabilità dell'art. 131-bis; 9) mancata motivazione sullo scostamento dalla pena minima ed eventuale sospensione condizionale (artt.133 e 163 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi che chiedevano una riconsiderazione dei fatti (primo, secondo, quinto e sesto) per essere mere rileture delle emergenze probatorie e/o generiche e prive del necessario confronto critico con le argomentazioni dei giudici di merito. I motivi relativi all'art. 131-bis (terzo e ottavo) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'esclusione della causa di esclusione per la particolare tenuità, valorizzando la serialità dell'attività di cessione. Il quarto motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato: la negazione delle attenuanti non richiede sempre una analisi particolarmente articolata ove sia indicata l'assenza di elementi positivi. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancanza del confronto necessario con le argomentazioni di merito (violazione art. 581 c.p.p.). Il nono motivo (motivazione sulla pena e sospensione condizionale) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la condanna di primo e secondo grado resta efficace (il Tribunale di Bologna aveva condannato l'imputato a 1 anno di reclusione e euro 1.200 di multa ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, come disposto in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma applicata per la dichiarazione di responsabilità: la Corte di merito ha ritenuto sussistente la fattispecie di cessione/traffico di stupefacenti sulla base degli elementi probatori; la Cassazione non ha ritenuto sussistenti vizi di diritto tali da sindacare tale valutazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità in ragione della gravità e della serialità dell'attività di cessione; la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione, dichiarando infondati i motivi che invocavano tale norma.

  • art. 56 c.p.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla ipotesi di tentativo di cessione; la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e priva di concretezza, non avendo il ricorrente svolto un'argomentazione specifica.

  • art. 62 c.p., comma 4 (e richiamo ai nn. 2 e 4)

    La circostanza attenuante di cui all'art. 62 non è stata riconosciuta dai giudici di merito in presenza di elementi ostativi (serialità dell'attività, somme di denaro rinvenute, assenza di reddito compatibile); la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione e ha dichiarato inammissibile la critica generica.

  • artt. 190, 192, 495 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ribadito il principio per cui in cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti se non indicati vizi specifici di motivazione o di diritto.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di tutela dei diritti fondamentali nel processo; la Cassazione non ha rilevato violazioni costituzionali fondate o vizi tali da rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 581 c.p.p.

    Norma sui requisiti del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che alcune doglianze fossero generiche e prive del necessario confronto critico con le argomentazioni dei giudici di merito, integrando causa di inammissibilità per mancato rispetto di tali prescrizioni.

  • art. 591, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso qualora non siano indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; la Corte ha applicato questa disposizione per motivare l'inammissibilità dei motivi generici.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria prevista.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Consente la decisione in camera di consiglio senza l'intervento di alcune parti; la Corte ha proceduto in conformità a tale disposizione, decidendo senza intervento del Procuratore generale e dei difensori.

  • art. 133 c.p. e art. 163 c.p.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena e alla sospensione condizionale; la Corte ha ricordato che il giudice di merito non è obbligato a motivare analiticamente ogni criterio indicato dall'art. 133 ove la pena non sia nettamente superiore alla misura media edittale, e può indicare solo i criteri ritenuti prevalenti per la sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle prove, senza individuare vizi formali o di diritto nella motivazione, sono inammissibili.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario dimostrare l'assenza di tutti i presupposti richiesti; elementi come serialità della condotta e modalità di cessione ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
  • La mera contestazione generica (senza confronto puntuale con le argomentazioni dei giudici di merito) integra i presupposti di inammissibilità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito indica l'assenza di elementi positivi: non sempre è richiesta una motivazione analitica estesa quando si spiegano le ragioni del diniego.
  • Per contestare la qualificazione del reato (es. uso personale vs cessione) occorre fornire elementi probatori nuovi o denunciare errori di diritto nella motivazione; la presenza di strumenti tipici del traffico (bilancino, contante, serialità) può giustificare la qualificazione come cessione.
  • Nella determinazione della pena il giudice può limitarsi ad indicare i criteri ritenuti prevalenti e non è tenuto a un esauriente elenco di tutti i parametri dell'art. 133 c.p. salvo casi di evidente discrepanza rispetto alla misura media edittale.
  • Le decisioni in camera di consiglio senza contraddittorio sono ammesse nei casi previsti da norme emergenziali/straordinarie, ma la regolarità di tale procedimento deve risultare dal rispetto della norma invocata.

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