Cassazione Penale, Sentenza n. 9169/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Losetto ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano (12/5/2024) che, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato ascritto al capo B) (art. 703 c.p.), ha confermato la sua responsabilità per tentata rapina aggravata (capo A), per ricettazione del veicolo Merlo (capo D) e per riciclaggio relativo al furgone Renault Traffic (capo E). Il ricorrente deduceva: (i) vizio di qualificazione per il capo D), sostenendo che il fatto era furto e non ricettazione, essendo la sottrazione del veicolo avvenuta nella stessa notte e nello stesso luogo della tentata rapina; (ii) vizio di qualificazione per il capo E), sostenendo che non sussisteva riciclaggio perché non vi era alterazione degli elementi identificativi del veicolo (nessuna sostituzione del telaio o della targa, veicolo non ancora immatricolato) ma solo l'applicazione di fogli plastificati riproducenti targhe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che, nonostante la prossimità temporale degli eventi, ha evidenziato che le sottrazioni dei veicoli sono avvenute in luoghi e date diverse e che mancavano elementi sufficienti per attribuire a Losetto la responsabilità per i furti; in tali condizioni l'ingiustificato possesso dei veicoli giustifica la qualificazione come ricettazione. Sul secondo motivo, la Cassazione ha confermato che l'applicazione di targhe o riproduzioni tali da ostacolare l'accertamento della provenienza del veicolo integra il reato di riciclaggio anche se il veicolo non era ancora immatricolato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha segnalato che il reato ascritto al capo B) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale; nulla di più viene interpretato rispetto al contenuto della norma nel testo.
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La sentenza interpreta la fattispecie di riciclaggio in senso esteso: anche atti volti a rendere più difficoltoso l'accertamento della provenienza del veicolo (es. applicazione di targhe o riproduzioni) possono integrare il reato, indipendentemente dall'avvenuta immatricolazione o dalla sostituzione del telaio.
art. 97 d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285
La Corte richiama il principio secondo cui la targa identifica l'intestatario del certificato di circolazione e che la sostituzione o l'apposizione di targhe diverse ostacola l'identificazione del mezzo, elemento rilevante ai fini della configurazione del reato di riciclaggio.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sola prossimità temporale e spaziale tra la sottrazione di un bene e il suo successivo utilizzo illecito non è automaticamente sufficiente a qualificare la condotta come furto da parte di chi lo detiene; occorrono elementi specifici che colleghino il possesso del bene alla commissione del furto.
- L'ingiustificato possesso di beni provento di reato, quando non vi siano elementi che colleghino direttamente il detentore alla consumazione del furto, può giustamente essere qualificato come ricettazione.
- Per la configurazione del reato di riciclaggio è rilevante ogni condotta che ostacoli o renda più difficoltoso l'accertamento della provenienza del bene; non è necessario che vi sia stata una sostituzione meccanica del telaio o una reale immatricolazione con targhe fittizie.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario prospettare argomentazioni di diritto e di fatto solide e specifiche; motivi generici basati su mera vicinanza temporale o assunzioni non supportate da elementi probatori concreti rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- Chi contesta la qualificazione del reato dovrebbe puntare a produrre o richiamare elementi probatori (es. dichiarazioni, prove documentali, tracciamento temporale e geografico certo) che possano collegare il soggetto alla sottrazione originaria del bene, oppure dimostrare l'assenza di qualsiasi condotta idonea a ostacolare l'identificazione del bene per escludere il riciclaggio.
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