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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9125/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Palmi (17/06/2016) che aveva condannato Ascone per truffa aggravata. L'imputato deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p., la violazione di norme sull'ammissibilità dell'appello (art. 591 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p.) e contestava la motivazione dell'ordinanza per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che nell'atto di appello erano comunque specificati gli elementi di fatto a sostegno della censura (assenza di prova sull'identificazione dell'imputato quale interlocutore della persona offesa e mancanza del dolo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata che aveva valutato l'atto di appello come privo di specificità: l'appello non esponeva in forma puntuale e argomentata i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto contenute nella sentenza di primo grado (resa con rito abbreviato), ma si limitava a generiche censure sull'insufficienza della prova e suapodittiche richieste di attenuanti. La sentenza di primo grado, invece, conteneva un'ampia e dettagliata valutazione probatoria (denuncia/querela, ricerche sugli strumenti di pagamento, intestazione della carta postepay, ecc.) e la motivazione sulla pena, compresa la valorizzazione della recidiva reiterata e dei criteri di cui all'art.133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per questo grado e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c) e lett. e)

    Norma richiamata quale parametro di deduzione dei motivi in cassazione; il ricorrente invoca queste lettere per dedurre vizi della motivazione e violazione di norme processuali ma la Corte ha ritenuto il ricorso infondato.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di riferimento per l'ammissibilità dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto che l'appello mancasse della specificità richiesta rispetto alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    comma 1 (con le modifiche introdotte dalla legge 23/06/2017 n.103) e comma 1-bis (introdotto dal D.L.vo 10/10/2022 n.150)

    La normativa richiede che l'atto di impugnazione indichi in forma specifica i capi e i punti della decisione contestati, le prove cui si deduce l'inesistenza o la errata valutazione e i motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e di fatto. La Corte ha applicato questa soglia di specificità per dichiarare inammissibile l'appello che invece conteneva censure generiche.

  • legge 23 giugno 2017 n.103

    Riforma citata per spiegare l'innalzamento del requisito di specificità nell'atto di impugnazione; la Corte l'ha richiamata come base interpretativa dell'art.581 c.p.p.

  • D.L.vo 10 ottobre 2022 n.150

    introduzione comma 1-bis art. 581 c.p.p.

    Ulteriore modifica normativa che specifica l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità: la Corte l'ha richiamata per confermare l'interpretazione rigorosa sul contenuto dell'atto di appello.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado ha motivato la misura della pena richiamando i criteri di cui a questa norma (es. pericolosità, recidiva), argomentazione non confutata dall'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna per spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato questa sanzione (euro 3.000,00).

  • Giurisprudenza - Sezioni Unite

    pronuncia n. 8825 del 27/10/2016

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui l'impugnazione è inammissibile se mancano l'enunciazione esplicita e l'argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni esposte nella decisione impugnata; principio confermato e applicato nel caso.

Massime di principio

  • Un atto di appello in materia penale deve indicare in forma puntuale e specifica i capi e i punti della decisione contestati e argomentare, punto per punto, le ragioni di diritto e i fatti che sostengono ogni censura; censure generiche sull'insufficienza della prova sono tipicamente inammissibili.
  • Se la sentenza di primo grado contiene una motivazione articolata (soprattutto se resa con rito abbreviato), l'appellante è tenuto a confrontarsi espressamente con i passaggi argomentativi e con gli elementi di prova lì valorizzati; la mera negazione dell'identità o del dolo senza indicare elementi probatori contrari non basta.
  • Per contestare il trattamento sanzionatorio occorre proporre motivazioni fondate e riferite ai criteri di cui all'art.133 c.p.; richieste apodittiche di attenuanti o generiche richieste di riduzione della pena rischiano di essere respinte per aspecificità.
  • Le riforme normative (legge n.103/2017 e D.L.vo n.150/2022) hanno innalzato il requisito di specificità dell'atto di impugnazione: i difensori devono quindi predisporre motivi articolati e puntuali per evitare l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse le spese processuali e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; è quindi importante valutare la solidità e la specificità dei motivi prima di impugnare.

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