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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9124/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza con la quale il giudice monocratico, nel corso del dibattimento a carico di Caria Isal per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ritenendo che la cognizione del reato spettasse al collegio. Il ricorrente deduceva l'abnormità strutturale del provvedimento poiché, contrariamente a quanto affermato dal giudice, nei confronti dell'imputato era già stata regolarmente celebrata l'udienza preliminare a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, con decreto dispositivo del giudizio; secondo il ricorrente la trasmissione doveva essere disposta al giudice collegiale o, in mancanza di competenza, gli atti dovevano essere trasmessi al giudice competente per la fissazione dell'udienza (non restituiti al P.M.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che gli atti dimostrano l'avvenuta celebrazione dell'udienza preliminare e l'emissione del decreto dispositivo; pertanto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero era illegittima e costituisce abnormità strutturale, essendo la trasmissione agli uffici del P.M. prevista solo quando il dibattimento è stato instaurato senza previa udienza preliminare. La decisione ha sottolineato che, se l'udienza preliminare c'è stata, la corretta procedura è la trasmissione degli atti al giudice competente (collegiale) con conseguente fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 420-ter, comma 4 c.p.p., evitando la regressione al procedimento delle indagini preliminari e l'alterazione della sequenza degli atti.

Norme richiamate

  • art. 33-septies cod. proc. pen.

    "nel dibattimento di primo grado, instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diverso, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato"

    Se il dibattimento è stato instaurato a seguito di udienza preliminare, la trasmissione deve avvenire al giudice competente (es. collegio) e non al P.M.; la trasmissione al pubblico ministero è prevista solo quando il dibattimento è stato instaurato senza previa udienza preliminare.

  • art. 33-bis, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare che l'errore nella designazione del giudice (monocratico anziché collegiale) è incompatibile con il decreto dispositivo quando la competenza spetta al collegio; la norma regola attribuzione di cognizione ai diversi organi del tribunale.

  • art. 420-ter, comma 4 cod. proc. pen.

    In caso di accertata inosservanza delle regole di attribuzione della competenza al giudice collegiale o monocratico, trova applicazione la regola della mera trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente e la diretta fissazione dell'udienza (senza regressione al pubblico ministero), salvo il caso in cui non sia stata celebrata l'udienza preliminare.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice relativa al reato di riciclaggio, che costituisce l'addebito a carico dell'imputato nel procedimento e determina l'ambito di applicazione delle regole di competenza e rito; la sua menzione contestualizza la fattispecie ma non incide direttamente sulla regola procedurale oggetto del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Se il dibattimento è stato instaurato a seguito di udienza preliminare regolarmente celebrata, il giudice che ritiene incompetente per materia/deposito il reato deve trasmettere gli atti al giudice competente (es. collegio) e non restituirli al Pubblico Ministero.
  • La restituzione degli atti al Pubblico Ministero è ammessa solo quando il dibattimento è stato instaurato senza previa udienza preliminare (per esempio per errore del P.M.), e ciò per garantire le tutele connesse all'udienza preliminare (es. accesso ai riti alternativi).
  • La trasmissione degli atti al P.M. quando l'udienza preliminare c'è già stata è un atto abnorme: priva il giudice del potere concreto previsto dalla legge e determina una regressione illegittima al procedimento delle indagini preliminari, con conseguente violazione della ragionevole durata del processo.
  • In caso di errore di attribuzione della competenza durante il dibattimento, la prassi conforme al codice è la mera trasmissione al giudice competente seguita dalla fissazione diretta dell'udienza (art. 420-ter, comma 4), salvo il diverso caso indicato dalla norma per la restituzione al P.M.
  • Prima di disporre la restituzione degli atti al P.M. va sempre verificata la presenza o meno di un'udienza preliminare: la sua esistenza preclude la possibilità di richiedere una nuova udienza preliminare e impone misure procedurali che preservino le garanzie già esercitate dall'imputato.

Testo integrale

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