Cassazione Penale, Sentenza n. 9132/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, riformando la sentenza del GUP di Cosenza, aveva riqualificato la sua condotta da art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90 ("fatto di lieve entità") al primo comma dello stesso art. 73 e aveva aumentato la pena. Il ricorso alla Corte di cassazione articolava tre motivi: (1) vizio della motivazione e valutazione erronea delle prove, con particolare riferimento alla testimonianza di Carmelo Airano e alla presunta estraneità del ricorrente alla detenzione della sostanza ritrovata; (2) errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e mancata valutazione della "lieve entità" secondo la giurisprudenza (richiamata la sentenza n. 45061/2022); (3) violazione dell'art. 99 c.p. e difetto motivazionale circa l'applicazione della recidiva, senza adeguata indagine sulla riprovevolezza, pericolosità e sui parametri individualizzanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non fondate le censure, perché i motivi erano generici o proponevano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha considerato adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello che aveva attribuito al ricorrente la disponibilità dell'appartamento e la detenzione a fini di spaccio (rilievi: lancio dall'appartamento di un involucro contenente cocaina, ritrovamento di bilancino, sostanze da taglio e materiali per il confezionamento, quantitativo complessivo pari a 96,6 gr. corrispondente a 474 dosi). Confermata la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, primo comma, e la valutazione negativa circa la "lieve entità"; confermata altresì l'applicazione della recidiva. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73, primo comma; art. 73, quinto comma
La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, primo comma, escludendo la configurabilità del "fatto di lieve entità" (quinto comma) in presenza di rilevante quantitativo di stupefacente e di elementi concreti indicativi di attività stabile e organizzata (immobile adibito, strumenti e materiali per il confezionamento, modalità di cessione).
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sull'applicazione della recidiva, avendo valutato i precedenti specifici e la gravità/organizzazione del nuovo reato come indice di accresciuta pericolosità sociale, giustificando l'applicazione dell'aggravante della recidiva.
Codice di procedura penale, art. 616
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può imporre le spese del procedimento e determinare il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; nel caso la somma è stata equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Giurisprudenza richiamata dalla difesa (sentenza n. 45061/2022)
sentenza n. 45061 del 2022
La difesa ha richiamato tale precedente per sostenere la sussistenza del "fatto di lieve entità"; la Corte di cassazione ha però ritenuto che la valutazione del giudice di merito abbia correttamente compiuto la valutazione complessiva dei mezzi, modalità e circostanze, rendendo inapplicabile quel richiamo nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione delle prove: le censure che propongono una diversa lettura del materiale probatorio sono, se generiche o prive di confronto critico con la motivazione, inammissibili.
- La qualificazione della condotta come "fatto di lieve entità" ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90 richiede una valutazione complessiva: non conta solo il dato ponderale, ma anche le modalità, gli strumenti, la destinazione dell'immobile e gli elementi che indicano stabilità e organizzazione dell'attività di spaccio. Un quantitativo rilevante unito a segni di organizzazione esclude in genere la lieve entità.
- Per l'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) è necessaria una motivazione specifica che consideri precedenti, personalità e gravità del nuovo reato; se il giudice di merito espone tali ragioni in modo non manifestamente illogico, la cassazione non può sostituirsi alla sua valutazione.
- Le contestazioni basate su testimonianze che contraddicono la ricostruzione motivata del giudice di merito devono essere specifiche e dimostrabili: la mera indicazione di versioni alternative non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), oltre alle ordinarie conseguenze processuali.
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