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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9130/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 195, comma 4 e 526 c.p.p., per presunta utilizzazione di dichiarazioni "de relato" rese durante ispezione fiscale e di una c.n.r. non acquisita legittimamente; 2) violazione dell'art. 2369 c.c. e dell'art. 526 c.p.p. e vizio di motivazione, per aver ritenuto l'Albanese "amministratore di fatto" sulla base di atti ritenuti inutilizzabili e senza accertare l'effettivo svolgimento dell'attività gestionale; 3) violazione degli artt. 157 e ss. c.p. e art. 17 d.lgs. 74/2000 per mancato riconoscimento della prescrizione del reato relativo all'anno d'imposta 2012, contestando anche gli effetti sospensivi dei rinvii disposti (in particolare il rinvio ex art. 108 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: 1) non è applicabile il divieto di testimonianza de relato dell'art. 195, comma 4 c.p.p. alle dichiarazioni rese in sede di inchiesta amministrativa quando il pubblico ufficiale non era ancora qualificato come agente/ufficiale di polizia giudiziaria; la censura sulla c.n.r. è generica; 2) la qualificazione di "amministratore di fatto" può fondarsi su una significativa e continua attività gestionale anche se non esercitivi "tutti" i poteri, e la Corte d'appello ha dato congrua motivazione sui fatti. Il terzo motivo è accolto: i reati relativi agli anni d'imposta 2012 e 2013 sono dichiarati estinti per prescrizione (termine massimo decennale), pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio rispetto a tali periodi; il resto del ricorso è rigettato e l'affermazione di responsabilità relativa all'anno 2014 diventa irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p. La causa è rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della confisca, con precisazione che la disciplina introdotta dall'art. 578-bis c.p.p. non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, con conseguente eliminazione della statuizione di confisca di valore per effetto dell'annullamento per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    reato relativo all'omessa dichiarazione

    Il reato si consuma al 90° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione; ai fini della prescrizione si applicano i termini previsti dall'art. 17 (ordinario 8 anni, massimo 10 anni).

  • art. 195, comma 4 c.p.p.

    divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di P.G.

    Il divieto non opera quando le dichiarazioni sono state raccolte in sede di inchiesta amministrativa da soggetto che non rivestiva ancora la qualifica di agente/ufficiale di P.G.; dunque non sempre le dichiarazioni "de relato" sono inammissibili.

  • art. 526 c.p.p.

    motivazione della sentenza

    Richiama i doveri di motivazione della Corte d'appello; nel caso la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sugli elementi di fatto relativi alla gestione.

  • art. 2369 c.c.

    La qualifica di "amministratore di fatto" non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma una significativa e continuativa attività gestionale non episodica.

  • artt. 157 e ss. c.p.

    Applicazione dei termini prescrizionali; valutazione dei periodi e dei sospensivi rilevanti per la maturazione della prescrizione (calcolo dei termini e considerazione delle sospensioni ammesse).

  • art. 17 d.lgs. 74/2000

    termine prescrizionale per i reati tributari

    Stabilisce i termini prescrizionali specifici (ordinario e massimo) da applicare ai reati previsti dal d.lgs. 74/2000.

  • art. 108 c.p.p.

    rinvio richiesto dalla difesa

    Il rinvio disposto per riconoscimento di un termine a difesa (ex art. 108) non determina la sospensione del corso della prescrizione; pertanto i rinvii chiesti per consentire la difesa non interrompono i termini prescrizionali.

  • art. 624 c.p.p.

    irrevocabilità della sentenza

    Stabilisce effetti di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per le parti della sentenza che non sono state annullate.

  • art. 578-bis c.p.p. e art. 6, comma 4 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    confisca per equivalente: natura sostanziale

    La disposizione, avendo natura anche sostanziale, non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; conseguentemente la statuizione di confisca per equivalente riferita a fatti anteriori va eliminata in caso di annullamento per prescrizione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni raccolte in sede di inchiesta amministrativa da un pubblico ufficiale non sono automaticamente escluse come "de relato" ai sensi dell'art. 195, comma 4 c.p.p., quando al momento della acquisizione il soggetto non era agente/ufficiale di polizia giudiziaria.
  • La qualificazione di "amministratore di fatto" si fonda su elementi di fatto che dimostrino una gestione significativa e continuativa dell'attività aziendale, non sull'esercizio di tutti i poteri formali dell'organo di gestione.
  • Per i reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000 va calcolata la consumazione al 90° giorno dopo lo scadere del termine per la dichiarazione, e si applicano i termini prescrizionali specifici (ordinario e massimo) previsti dalla norma.
  • I rinvii disposti per il riconoscimento di un termine a difesa (ex art. 108 c.p.p.) non sospendono il corso della prescrizione; le sospensioni operate per impedimento dell'imputato o del difensore possono invece incidere sui termini quando non si tratti di semplici termini a difesa o di esigenze difensive volontariamente richieste.
  • L'annullamento per intervenuta prescrizione estingue il reato per i periodi interessati e può comportare l'eliminazione automatica delle misure patrimoniali (es. confisca di valore) se la norma che le disciplina non è applicabile retroattivamente.
  • Se una parte della condanna è annullata per prescrizione e altre parti restano confermate, il giudice di rinvio deve rideterminare trattamento sanzionatorio e misure patrimoniali in conformità alle regole di diritto sostanziale e processuale richiamate dalla Corte.

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