Cassazione Penale, Sentenza n. 9129/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) nullità della notifica del decreto che disponeva il giudizio per elezione di domicilio ritenuta idonea; contestazione della validità della notifica eseguita presso il difensore d'ufficio ex art.161 c.4 c.p.p.; 2) omessa applicazione delle pene sostitutive (es. lavori di pubblica utilità) cui la Corte di appello avrebbe dovuto provvedere, peraltro con rilievo sull'assenza di procura speciale o sulla sua tempestività; 3) vizio per mancato accertamento della prescrizione di alcuni episodi (violazione art.133 e 157 c.p.), sostenendo che talune condotte si erano già prescritte alla data del 24/7/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo manifestamente infondati tutti e tre i motivi. Motivo 1: la notifica al difensore d'ufficio era legittima perché il domicilio eletto risultava inidoneo (trasferimento dell'imputato) e, in tali casi, l'art.161 c.4 c.p.p. consente la notifica al difensore senza reiterare il tentativo al domicilio. Motivo 2: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il consenso dell'imputato alla pena sostitutiva deve essere manifestato nei termini processuali ordinari (udienza di discussione o termini per deposito memorie/motivi aggiunti), salvo che i presupposti formali divengano attuali solo dopo la definizione del giudizio di secondo grado; in mancanza di consenso espresso, la domanda è inammissibile. Motivo 3: il reato di occultamento di scritture contabili (art.10 d.lgs.74/2000) è reato permanente fino all'accertamento fiscale; essendosi l'accertamento verificato il 03/10/2014, il termine prescrizionale massimo (tenuto conto della sospensione) scadrà il 07/07/2025, quindi la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata. Conseguenze procedurali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Reato di occultamento delle scritture contabili o documenti obbligatori; la Corte lo interpreta come reato permanente che perdura fino all'accertamento fiscale, rilevante ai fini della prescrizione
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore quando la notifica all'imputato nel domicilio eletto risulti impossibile per ragione definitiva (es. trasferimento); tale notifica è valida senza ripetere il tentativo al domicilio
artt. 148, 178, 179 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di nullità e motivazione della sentenza e degli atti processuali; la Corte ha applicato tali norme ritenendo che non sussistessero vizi tali da annullare la notifica o la motivazione
artt. 53-58 L. n.689/1981, come riformulati dal d.lgs. 150/2022
Regole sulle sanzioni sostitutive e sulle condizioni per la loro applicazione; la Corte ne ricava che il consenso dell'imputato è necessario nei termini processuali ordinari salvo casi in cui i presupposti sorgano solo dopo la definizione del grado
Criteri di determinazione della pena e parametri per valutare compatibilità con pene sostitutive; la Corte ha affermato che la valutazione richiede il consenso tempestivo dell'imputato se il quadro sanzionatorio del primo grado già lo consentiva
Disciplina dei termini di prescrizione; applicata congiuntamente all'art.17 d.lgs.74/2000 per determinare il termine prescrizionale massimo nel reato tributario in questione
Utilizzato per il calcolo del termine prescrizionale massimo in relazione al reato tributario di occultamento delle scritture
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente
Massime di principio
- Notifiche: se la notifica al domicilio eletto risulta impossibile per ragione "definitiva" (es. trasferimento o assenza del nominativo), la notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art.161 c.4 c.p.p. è valida senza dover ripetere il tentativo al domicilio. Chi impugna deve provare che il domicilio eletto era effettivamente idoneo e non vi era trasferimento.
- Pene sostitutive: l'applicazione di pene sostitutive in appello richiede il consenso dell'imputato nei termini processuali (udienza di discussione o termini per deposito memorie/motivi aggiunti) quando il quadro sanzionatorio del primo grado già lo consentiva; il giudice d'appello può invece applicare d'ufficio la pena sostitutiva solo se i presupposti formali per la sostituzione diventano attuali dopo la definizione del giudizio di secondo grado.
- Prescrizione nei reati tributari: l'occultamento delle scritture contabili è considerato reato permanente fino all'accertamento fiscale; il dies a quo per la prescrizione è la data dell'accertamento fiscale; verificare sempre la data di accertamento e eventuali periodi di sospensione per calcolare correttamente la prescrizione.
- Impugnazioni: per evitare inammissibilità, curare le formalità processuali (prove della notificazione, tempestività e forma della procura, manifestazione di consenso alle pene alternative) e produrre documentazione che contrasti i presupposti di legittimità richiamati dalla controparte.
- Sanzioni per ricorso inammissibile: la presentazione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare condanna per spese e sanzione pecuniaria ex art.616 c.p.p.; valutare la fondatezza e la regolarità formale prima di proporre ricorso in Cassazione.
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