Cassazione Penale, Sentenza n. 9131/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4 d.lgs. 74/2000 (frode fiscale), deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'individuazione delle soglie di punibilità ex artt. 4 e 1 d.lgs. 74/2000. Sosteneva che il fatto penalmente rilevante è un falso ideologico consumato nella dichiarazione e che i bilanci, essendo strumenti civilistici, non potevano essere usati per determinare l'imposta evasa; per la quantificazione dell'imposta sarebbe stato necessario fare riferimento all'utile fiscalmente determinabile, non ai dati civilistici riportati nei bilanci.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali: le violazioni di legge dedotte non erano state specificamente dedotte nel motivo di appello e, pertanto, non potevano essere esaminate dalla Corte di cassazione. Di conseguenza resta impregiudicata la decisione di merito che aveva condannato la ricorrente alla pena di 6 mesi di reclusione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. (nessuna assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità rilevata).
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 74/2000
Norma che disciplina il reato di frode fiscale con riferimento alle dichiarazioni infedeli; nel ricorso la ricorrente sosteneva un'errata determinazione della soglia di punibilità e la necessità di riferirsi all'utile fiscalmente determinabile, ma la Corte non è entrata nel merito per ragioni di inammissibilità.
art. 1 d.lgs. 74/2000
Richiamato dalla ricorrente in combinato con l'art. 4 per la definizione delle soglie di punibilità; la questione sulla corretta applicazione del combinato disposto non è stata esaminata in cassazione perché non devoluta.
art. 616 cod. proc. pen.
Usato dalla Corte per motivare la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 611 cod. proc. pen.
art. 611 cod.proc.pen. (memoria di replica depositata ex art. 611)
Norma procedurale che disciplina la replica: qui citata come atto difensivo depositato, ma non risolutiva rispetto all'inammissibilità del ricorso.
Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213981
Sez. U.30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio secondo cui le violazioni di legge non dedotte in appello costituiscono causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sez.3, n.16610 del 24/01/2017, Rv.269632
Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632
Conferma che questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate in cassazione, salvo eccezioni di rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle prima.
Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202
Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202
Menziata come riferimento alle eccezioni che consentono comunque la deduzione in cassazione (rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle anteriormente), eccezioni non ricorrenti nel caso di specie.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in relazione alla valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616.
Massime di principio
- In cassazione non si possono sollevare nuove questioni di diritto che non siano state dedotte con specifici motivi in grado d'appello; tali questioni risultano inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio o non sia stato possibile dedurle anteriormente.
- La Corte di cassazione è essenzialmente vincolata al sindacato delle questioni devolute dai gradi precedenti: se il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi su una questione perché non gli era stata sottoposta, la cassazione non può sostituirsi al difetto di devoluzione.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica di fatti tributari (es. uso dei bilanci civilistici vs utile fiscalmente determinabile) è essenziale sollevare ed argomentare la questione già nel giudizio di appello per renderla esaminabile in cassazione.
- Il ricorso inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese e somme a favore della Cassa) se non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; quindi valutare attentamente la fondatezza procedurale prima di proporre ricorso.
- Le eccezioni alla regola di devoluzione (rilevabilità d'ufficio e impossibilità di dedurle anteriormente) sono strette e vanno provate con precisione quando si tenta di aggirare il divieto di nuova deduzione in cassazione.
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