Cassazione Civile, Ordinanza n. 33412/2025 del 21/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti del garante assicurativo in forza di una polizza fideiussoria collegata a un accordo di rientro per canoni di locazione. L'Agenzia delle Entrate ha poi emesso un avviso di liquidazione per l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo, applicando l'imposta in misura proporzionale. La società ha impugnato l'atto sostenendo che l'imposta dovesse essere in misura fissa, perché la garanzia fideiussoria sarebbe riconducibile a una prestazione soggetta a IVA, e perché l'obbligazione principale garantita riguardava canoni di locazione asseritamente soggetti a IVA; inoltre, il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del solo garante. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi formulati come violazione di norme sull'imposta di registro e sul principio di alternatività IVA/registro, e ha rilevato che i giudici di merito non avevano accertato il titolo sostanziale posto a base del decreto ingiuntivo, limitandosi a richiamare una tassazione per enunciazione non pertinente al caso di specie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento della compagnia assicuratrice cessionaria del credito, perché nel giudizio di cassazione non è ammesso l'intervento volontario del terzo quando la parte originaria è regolarmente costituita. Nel merito, ha accolto i due motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, per stabilire se il decreto ingiuntivo debba scontare imposta proporzionale o fissa, occorre verificare il titolo sostanziale della condanna e la sua eventuale riconducibilità a un'operazione soggetta a IVA; tale verifica era mancata nei giudizi di merito. Ha inoltre precisato che il richiamo alla tassazione per enunciazione non era pertinente, poiché nel caso concreto era tassato il decreto ingiuntivo quale titolo giudiziale, non un atto enunciato.
Norme richiamate
Richiamato dai giudici di merito per fondare la tassazione proporzionale della fideiussione enunciata; la Corte rileva però che nel caso concreto non vi era una tassazione per enunciazione da applicare.
art. 6 Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131/1986
Invocato dalla ricorrente tra le norme che avrebbero imposto la tassazione in misura fissa, in collegamento con il regime IVA dell'operazione sottostante.
art. 8 Tariffa, parte I, nota 2, d.P.R. n. 131/1986
La Corte richiama la disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari per affermare che, se il titolo giudiziale concerne una prestazione soggetta a IVA, il trattamento fiscale è quello della misura fissa.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la fideiussione, pur esente, rientra nel campo di applicazione IVA e quindi nel principio di alternatività IVA/registro.
Invocato dalla ricorrente quale norma espressiva del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Richiamato dalla CTR per qualificare civilisticamente la fideiussione come rapporto accessorio.
Richiamato dalla CTR per ribadire la natura accessoria della fideiussione rispetto all'obbligazione principale.
Richiamato in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, per escludere l'intervento del cessionario quando il dante causa è costituito nel giudizio di legittimità.
Interpretato nel senso che non consente l'intervento volontario del terzo nel giudizio di cassazione, per la natura autonoma di tale fase processuale.
art. 24 Cost.
Richiamato per escludere che il divieto di intervento in cassazione leda il diritto di difesa, salvo l'eccezione del successore a titolo particolare quando manchi la costituzione del dante causa.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria illustrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'intervento volontario del terzo, salvo l'eccezione del successore a titolo particolare nel diritto controverso quando la mancata costituzione del dante causa altrimenti pregiudicherebbe il diritto di difesa del successore.
- Ai fini dell'imposta di registro su un decreto ingiuntivo o su un titolo giudiziale di condanna, non è sufficiente richiamare in astratto la natura accessoria della fideiussione: occorre verificare quale sia il titolo sostanziale della condanna e se la prestazione dedotta in giudizio sia soggetta a IVA.
- Se il provvedimento giudiziario condanna al pagamento di somme riconducibili a un'operazione soggetta a IVA, il titolo sconta l'imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro, indipendentemente dal fatto che la condanna riguardi il debitore principale, il fideiussore o entrambi.
- L'elemento decisivo nel regime fiscale del titolo giudiziale non è solo la posizione soggettiva del debitore condannato, ma la posizione fiscale del creditore e la natura IVA dell'operazione sottostante.
- Quando i giudici di merito non accertano il titolo sostanziale posto a base del decreto ingiuntivo, la decisione sulla misura dell'imposta di registro risulta viziata e va cassata con rinvio per il necessario accertamento in fatto.
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