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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17829/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui una società era stata condannata a pagare somme indicate in fatture riferite a lavori eseguiti nell’ambito di un contratto di appalto del 26 marzo 2007. L’opponente contestava l’autenticità della scrittura di appalto, sosteneva che le fatture fossero relative a operazioni inesistenti e indicava un’altra impresa come effettiva appaltatrice. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque l’opponente al pagamento di una somma inferiore, ritenendo provata aliunde l’esistenza del rapporto di appalto e l’esecuzione delle opere. La Corte d’appello confermava. In cassazione la società ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto irrilevante la scrittura del 26 marzo 2007 senza trarne le conseguenze probatorie e per avere desunto l’esistenza del contratto da documenti che, secondo la ricorrente, presupponevano proprio quel contratto; 2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 221 ss. c.p.c. per asserite irregolarità nel procedimento di querela di falso relativo al documento contrattuale; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere considerato elementi documentali che, a dire della ricorrente, dimostravano che i lavori erano stati eseguiti da un’impresa diversa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in dispositivo, lo ha rigettato. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile: non vi era ultrapetizione, perché il giudice di merito era rimasto entro i limiti della domanda monitoria; le doglianze sulla valutazione delle prove non integravano correttamente una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma miravano in sostanza a una diversa lettura del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività e di interesse, poiché la decisione di merito non si fondava sul documento oggetto di querela di falso. Il terzo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile sia perché le censure sull’art. 116 c.p.c. erano improprie, sia perché il vizio di omesso esame non era deducibile in presenza di doppia conforme. Sul piano processuale, la Corte ha applicato anche il principio secondo cui la valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice, a fronte della contestazione del documento contrattuale, desume aliunde la prova del rapporto dedotto, restando nei limiti del petitum monitorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la maggiore forza persuasiva attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa; non è consentita una mera contestazione del cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova non può tradursi in una richiesta di riesame del merito della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito.

  • art. 221 c.p.c.

    Le censure sul procedimento di querela di falso sono prive di interesse se il documento contestato non è stato posto a base della decisione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione nei limiti previsti dalla norma, quando le decisioni di merito abbiano motivazioni sostanzialmente sovrapponibili.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte distingue tra errores in iudicando e errores in procedendo: le doglianze sulla valutazione della prova e sull’omesso esame dei fatti devono essere correttamente sussunte nei relativi numeri del comma 1.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Sono dati atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove in una deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che si alleghi l’uso di prove non introdotte in causa o l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice, pur disattendendo l’impostazione documentale della parte, resta entro il perimetro del petitum e della causa petendi e risolve soltanto una questione di prova del credito.
  • Se la sentenza di merito non fonda la decisione sul documento oggetto di querela di falso, le censure sul mancato o scorretto svolgimento del relativo procedimento incidentale sono inammissibili per difetto di decisività e di interesse.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è utilmente deducibile in cassazione quando ricorre una doppia conforme, cioè quando le sentenze di primo e secondo grado convergono sostanzialmente nella motivazione di fatto.
  • La scelta tra diverse fonti di prova, la loro attendibilità e la loro maggiore o minore idoneità a dimostrare il fatto sono apprezzamenti riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione indica le ragioni essenziali del convincimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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