Cassazione Penale, Sentenza n. 33044/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia per decorrenza dei termini massimi della misura cautelare relativa all'ordinanza del 28/06/2022 (art. 74 d.P.R. 309/1990). La difesa ha chiesto la retrodatazione del termine di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., sostenendo che il reato associativo contestato nella seconda ordinanza fosse già desumibile dagli atti relativi alla prima ordinanza (17/03/2018, reato di detenzione e porto di armi con aggravante art. 7 L. 203/1991), e che l'attività del sodalizio si fosse in realtà esaurita o comunque fosse già nota prima dell'emissione della prima misura. Ha richiamato informative e dichiarazioni di collaboratori, denunce e iscrizione nel registro indagati dal 02/05/2017 per far valere la connessione teleologica e la "desumibilità dagli atti".
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le due ordinanze appartengano a procedimenti distinti e riguardino fatti diversi e autonomi: la prima (17/03/2018) per reato di armi, la seconda (28/06/2022) per associazione finalizzata al narcotraffico contestata "dal febbraio 2017 all'attualità". Il giudice di merito ha correttamente escluso la connessione teleologica tra il reato di armi e il reato associativo, non essendo emersi elementi che dimostrassero che il fatto di detenzione e porto di armi fosse stato previsto o pianificato nell'ambito del progetto associativo. Inoltre è stato ritenuto insufficiente il richiamo generico al medesimo contesto criminoso: non sussisteva la "desumibilità dagli atti" richiesta dall'art. 297 perché, al momento della prima ordinanza, mancava un compendio probatorio specifico e ponderato tale da giustificare già allora una misura cautelare per il reato associativo. Le prove più significative (informativa 6/5/2019, dichiarazioni del 2021, ulteriori informative del 2021-2022) sono emerse successivamente e hanno consentito la ricostruzione del ruolo del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina i reati connessi agli stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il reato associativo in materia di stupefacenti fosse autonomo rispetto al singolo reato di armi e che la relativa misura cautelare non potesse essere retrodatata senza specifici elementi probatori antecedenti
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione sulla "contestazione a catena" e sulla possibilità di retrodatare la decorrenza della custodia cautelare; la Corte ha ricordato che la retrodatazione richiede o la connessione teleologica tra reati o la desumibilità dagli atti di elementi già allora idonei a fondare la misura, valutazione rimessa al giudice di merito
Aggravante che riguarda il metodo mafioso; la Corte ha osservato che la finalità agevolativa di cui all'art. 7 riguarda consorterie mafiose e non può essere automaticamente trasposta al caso di associazione dedita al narcotraffico, per cui non è rilevante ai fini della retrodatazione nel caso concreto
Richiamato come norma processuale pertinente dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che i richiamati principi giustificassero la retrodatazione in assenza di prova specifica
Norma richiamata dal ricorrente nel contesto della motivazione della misura; la Corte ha trovato la motivazione del giudice di merito corretta e logica, respingendo i rilievi difensivi
Norma sulla associazione mafiosa richiamata rispetto alla distinzione tra consorteria mafiosa e associazione dedita al narcotraffico; la Corte ha precisato che l'aggravante di tipo mafioso non è automaticamente applicabile al caso di droga
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata alla luce della declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle formalità di registrazione e adempimenti a carico della cancelleria; richiamata per gli adempimenti conseguenti alla sentenza
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) richiede, alternativamente, la prova di una connessione teleologica tra i reati o la «desumibilità dagli atti» di elementi probatori già idonei, al momento della prima misura, a fondare una misura cautelare per il successivo reato.
- La connessione teleologica non può essere dedotta solo dal fatto che i reati si sono svolti nello stesso contesto criminoso: occorre che il reato-fine fosse già previsto nel progetto associativo o che l'indagato avesse individuato e programmato specifici fatti poi realizzati.
- La «desumibilità dagli atti» implica l'esistenza, al momento della prima ordinanza, di un compendio probatorio concreto e sufficientemente ponderato tale da consentire al pubblico ministero un apprezzamento prognostico sulla consistenza e gravità degli indizi; la mera conoscibilità storica o generica dei fatti non è sufficiente.
- La valutazione sulla sussistenza dei requisiti per la retrodatazione è essenzialmente una valutazione di merito affidata al giudice di merito e il controllo di legittimità è limitato a verificare la correttezza e la logicità della motivazione.
- Quando le misure cautelari sono emesse in procedimenti distinti per fatti diversi e autonomi, la retrodatazione non è automatica e richiede specifiche ragioni probatorie che colleghino i due interventi cautelari.
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