Cassazione Penale, Sentenza n. 17407/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la declaratoria di inammissibilità degli appelli pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, deducendo vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. e vizi di motivazione. Contestano l'applicazione alla loro impugnazione della novella del 2017 (art. 581 c.p.p.) nonostante l'appello fosse anteriore alla riforma; lamentano che l'inammissibilità era ingiustificata poiché esisteva una presunta nullità (refuso nel richiamo normativo "380/01" anziché Dlgs 42/2004) e lacune probatorie circa l'inclusione delle aree contestate tra quelle di "notevole interesse pubblico" ai sensi del DM 22/06/1967, ragion per cui chiedevano che le censure fossero esaminate nel merito e non dichiarate inammissibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato la carenza di specificità, sia intrinseca che estrinseca, dei motivi di appello, in conformità con l'indirizzo delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825/2016 - dep. 22/02/2017). Il presunto vizio di nullità è stato ricondotto a un mero errore materiale (refuso) e quindi non idoneo a sostenere un motivo d'appello specifico. Le doglianze sulla mancata prova dell'inclusione delle aree nel perimetro del DM sono state giudicate generiche: gli appellanti non hanno indicato elementi specifici a fondamento della censura e non si sono confrontati con la motivazione di primo grado, che si basava su documenti e deposizioni di pubblici ufficiali. Inoltre le richieste sulle attenuanti erano inconferenti poiché già applicate, e l'ordine di demolizione non era stato emesso in primo grado. Pertanto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese, con l'onere, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versare somme determinate dalla corte.
Norme richiamate
Norma di riferimento per i motivi di impugnazione in Cassazione: i ricorrenti hanno dedotto vizi di legittimità e di motivazione ai sensi di tali letture; la Corte ha ritenuto prive di specificità le deduzioni contestate.
richiamo alla novella 2017
Regola sull'enunciazione dei motivi di impugnazione: richiede il requisito di specificità dei motivi e dei capi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'onere di specificità sussistesse anche prima della riforma per motivi giurisprudenziali.
Prevede le fattispecie di inammissibilità dell'impugnazione; combinato con l'art. 581 serve per la delibazione dell'ammissibilità.
Stabilisce il principio devolutivo dell'appello e i limiti della cognizione del giudice d'appello, valorizzato dalla Corte insieme al requisito di specificità.
Norma sostanziale di reato (tutela paesaggistica) contestata in primo grado; la sentenza di merito aveva condannato i ricorrenti per reati paesaggistici sulla base del Dlgs 42/2004.
Decreto ministeriale 22/06/1967
delimitazione delle aree di notevole interesse pubblico
Atto richiamato dal primo giudice per l'inclusione delle aree contestate; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori indicati (documenti e testi pubblici) supportassero la decisione, e che la censura degli appellanti fosse generica.
novella dell'art. 581 c.p.p.
Riforma che ha reso più stringenti i requisiti di specificità dell'atto di impugnazione; la Corte ha richiamato che i principi di specificità erano comunque già affermati in giurisprudenza prima della riforma.
Riguarda le circostanze attenuanti speciali: la Corte ha rilevato che la richiesta degli appellanti risultava inconferente perché le attenuanti erano state già applicate nella massima estensione.
Prevede l'obbligo dei ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico dei ricorrenti tali oneri e il versamento di somme.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 22/02/2017, Galtelli)
Decisione delle Sezioni Unite che ha affermato l'obbligo di specificità, sia intrinseca che estrinseca, dei motivi di impugnazione in appello; principio giurisprudenziale centrale alla decisione della Corte.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di valutazione delle somme da imporre e della responsabilità dei ricorrenti; la Corte ha rilevato l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'atto di appello deve rispettare il requisito di specificità sia 'intrinseco' (motivazioni non generiche) sia 'estrinseco' (esplicita correlazione dei motivi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata); la mancanza di tale specificità determina l'inammissibilità dell'appello.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite valorizza il combinato disposto degli artt. 581, 591 e 597 c.p.p.: prima si valuta l'ammissibilità (anche la specificità dei motivi), poi, se ammesso, il merito; l'appello non può rimpiazzare la specificità dell'impugnazione.
- Errori materiali o refusi nel dispositivo o nei capi di imputazione, se emergono come tali dalla motivazione, non costituiscono di per sé un vizio idoneo a fondare un motivo d'appello per nullità, salvo che non si provi un effettivo danno alla difesa.
- La contestazione generica della "mancata prova" di fatti accertati in primo grado è insufficiente: il ricorrente deve indicare elementi specifici di contrasto con la motivazione e documenti o circostanze che giustifichino la rinnovazione del giudizio.
- La Cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di motivi di appello non conformi ai requisiti di legge o giurisprudenza, e l'assenza di sanatoria rende queste cause rilevabili in ogni grado del procedimento.
- Se l'appello è dichiarato inammissibile, i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a versamenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tuttavia la Corte tiene conto dell'eventuale assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.
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