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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30579/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

Il Tribunale di Caltagirone ha promosso regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. contro la pronuncia del Tribunale di Catania che aveva declinato la competenza per territorio in una opposizione avverso ordinanza-ingiunzione dell'INPS per omesso versamento di contributi dovuti per lavoratori dell'impresa. Il tribunale rimettente sosteneva che il foro competente dovesse individuarsi nella sede dell'ente previdenziale che aveva contestato la violazione e dove dovevano essere eseguiti i pagamenti; il giudice catanese, invece, aveva ritenuto decisiva la sede legale dell'impresa. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi il criterio di competenza territoriale applicabile all'opposizione a ordinanza-ingiunzione per mancato pagamento di contributi previdenziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Catania. Ha ritenuto che, trattandosi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, operi l'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, con radicamento della competenza nel luogo della commessa violazione; poiché la violazione consisteva nell'omesso pagamento di crediti pecuniari contributivi, si applica l'art. 1182, comma 3, c.c., che indica il domicilio del creditore quale luogo di adempimento, cioè la sede dell'INPS. Ne consegue che il pagamento andava eseguito presso la sede INPS di Catania, mentre è stato escluso rilievo alla sede dell'impresa. Il regolamento di competenza è stato quindi deciso nel senso della competenza del Tribunale di Catania.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice ritiene di essere incompetente rispetto a quanto affermato da altro giudice

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione la competenza territoriale si radica nel luogo della commessa violazione

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    per i debiti pecuniari il pagamento deve avvenire al domicilio del creditore; per i crediti contributivi il domicilio del creditore è la sede dell'INPS

Massime di principio

  • Nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione, il criterio di competenza territoriale è quello del luogo della violazione contestata, secondo l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011.
  • Quando la violazione consiste nell'omesso pagamento di contributi o altri crediti pecuniari, il luogo della violazione coincide con il luogo in cui il pagamento doveva essere eseguito, individuato ex art. 1182, comma 3, c.c. nel domicilio del creditore.
  • Per i crediti contributivi, il domicilio del creditore coincide con la sede dell'ente previdenziale creditore; pertanto la competenza territoriale può radicarsi presso la sede dell'INPS che ha contestato la violazione e adottato il provvedimento sanzionatorio.
  • La sede legale del debitore o dell'impresa non assume rilievo, ai fini della competenza territoriale, quando la disciplina speciale collega il foro al luogo dell'adempimento del debito pecuniario contestato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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