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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34594/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Due imputati hanno impugnato con un unico ricorso la sentenza del 27 gennaio 2026 della Corte d'appello di Ancona, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno per plurime violazioni urbanistiche, paesaggistiche e sismiche relative a opere contestate come realizzate prima e in prossimità del 18 dicembre 2019. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'omessa assoluzione e il travisamento della documentazione comunale relativa alla domanda di sanatoria: secondo i ricorrenti non vi era stato un espresso rigetto e l'amministrazione avrebbe erroneamente negato la sanatoria, poiché le visure camerali avrebbero dimostrato che l'azienda agricola e la relativa attività erano preesistenti ai lavori, con conseguente conformità delle opere sin dalla loro realizzazione. Il secondo motivo contestava l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la decisione avesse valorizzato soltanto le dimensioni dell'opera senza adeguato conto dell'incensuratezza, del fatto che solo una parte del manufatto ricadeva in area vincolata, della natura contravvenzionale dei reati, della preesistenza del manufatto, della condotta successiva e della non abitualità. Uno dei due imputati ha poi rinunciato al ricorso; l'altro ha insistito con memoria per il suo accoglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che vi aveva rinunciato, per sopravvenuta carenza di interesse. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso dell'altro imputato per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Quanto alla sanatoria, ha rilevato che l'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al silenzio protratto oltre sessanta giorni valore di rigetto, non impugnato nella sede amministrativa; ha inoltre ritenuto che le censure chiedessero una rivalutazione delle prove e non indicassero illogicità manifeste o contraddizioni della motivazione. La decisione di merito si fondava anche sulle deposizioni testimoniali, dalle quali risultavano la realizzazione delle opere e l'attivazione dell'azienda agricola solo successivamente ai lavori, con difetto della doppia conformità. La Corte ha aggiunto che la sanatoria non era comunque configurabile per opere interessate da vincolo paesaggistico e realizzate in zona sismica senza preventiva autorizzazione sismica. Sul motivo relativo all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito, che avevano considerato prevalenti le dimensioni dell'opera e la contestuale violazione di disposizioni poste a tutela di interessi diversi. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    la disposizione applicabile nella materia "de qua" sia quella di cui all'art. 36, comma 3 dPR n. 380/01, che assegna all'amministrazione un termine di sessanta giorni per provvedere sull'istanza di permesso in sanatoria, prevedendo espressamente che il silenzio serbato oltre tale termine abbia il valore di un provvedimento di rigetto

    Il silenzio dell'amministrazione protratto oltre il termine di sessanta giorni sull'istanza di permesso in sanatoria vale come provvedimento di rigetto e, producendo effetti diretti sulla posizione dell'istante, è impugnabile.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    la sanatoria ex art. 36 dPR n. 380/01 citato, infatti, non risulta configurabile non solo in aree vincolate paesaggisticamente - per la mancata previsione, in rapporto all'art. 36, di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria e quindi sopravvenuta - ma anche in zone di rilevanza sismica.

    La sanatoria prevista dall'art. 36 non è configurabile per opere in area paesaggisticamente vincolata in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, né per edificazioni in zone sismiche prive della preventiva autorizzazione richiesta.

  • art. 45 d.P.R. n. 380/2001

    in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 Dpr n. 380/01 è da ritenersi escluso anche nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica

    La doppia conformità richiesta per il permesso di costruire in sanatoria non consente di sanare edificazioni realizzate senza la preventiva autorizzazione sismica.

  • art. 131-bis c.p.

    tanto la Corte territoriale quanto il giudice di primo grado hanno sul punto valutato l'entità dimensionale dell'opera quale elemento di gravità del fatto prevalente sugli ulteriori elementi addotti, con valutazione scevra da profili di manifesta illogicità ed implicita valutazione di recessività degli ulteriori elementi di opposto significato emergenti.

    Nel valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice può ritenere prevalente la gravità desunta dalle dimensioni dell'opera rispetto agli elementi di segno favorevole, purché la valutazione non presenti manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, il silenzio dell'amministrazione protratto oltre sessanta giorni sull'istanza di permesso in sanatoria assume valore di rigetto ed è suscettibile di impugnazione; se non impugnato, il provvedimento tacito resta produttivo di effetti nella sede amministrativa.
  • La sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non è configurabile per opere in area paesaggisticamente vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica, né per edificazioni in zona sismica realizzate senza preventiva autorizzazione sismica; in tale ultimo caso è escluso il requisito della doppia conformità richiesto per il permesso in sanatoria.
  • La censura in cassazione che si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi probatori a quella motivatamente adottata dai giudici di merito sollecita una rivalutazione del fatto non consentita, se non indica specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto può escludere la causa di non punibilità valorizzando la dimensione dell'opera e la contestuale violazione di disposizioni poste a tutela di interessi diversi, purché la motivazione non sia manifestamente illogica; gli elementi favorevoli addotti possono essere ritenuti recessivi.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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