Cassazione Civile, Ordinanza n. 08295/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (confinanti)
La controversia
Due soggetti confinanti convenivano in giudizio la società proprietaria di un'area prossima all'alveo di un canale per ottenere, in via principale, l'accertamento dell'usucapione della proprietà di una striscia di terreno prospiciente il canale, con esclusione della porzione demaniale dell'argine, e in subordine l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio sulla medesima striscia. La società si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale per far dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio a favore del fondo avversario. Il Tribunale accoglieva la domanda di usucapione della proprietà e respingeva o assorbiva le altre questioni; la Corte d'appello confermava. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa trascrizione delle conclusioni e per mancata decisione sulle istanze istruttorie, comprese richiesta di CTU e prova testimoniale; 2) nullità per motivazione apparente e violazione delle norme sulla valutazione della prova, sostenendo che la Corte territoriale non si fosse confrontata con le censure sulle deposizioni e sulla CTU; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte fondato la decisione su prove inesistenti o male intese, in particolare sulle dichiarazioni di alcuni testi e su un preteso provvedimento autorizzativo; 4) violazione delle norme sul possesso ad usucapionem e dell'onere della prova, sostenendo che l'originario uso dell'area era avvenuto come detenzione in forza di concessione demaniale e che mancava l'interversione del possesso; 5) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla domanda riconvenzionale di negatoria servitutis. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi in parte inammissibili e in parte infondati, ribadendo che l'omessa pronuncia riguarda le domande e non le mere istanze istruttorie, che la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale, che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità, e che la valutazione di possesso uti dominus e del dies a quo dell'usucapione era riservata al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che l'accoglimento dell'usucapione della proprietà comportava logicamente il rigetto implicito della negatoria servitutis, correlata alla domanda subordinata di usucapione della servitù. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore importo ex art. 96 c.p.c. e contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'usucapione della proprietà della striscia di terreno in favore dei resistenti. Ha inoltre condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a una somma equitativamente determinata in favore dei controricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione e sulla prova non integrassero vizi denunciabili in cassazione, poiché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, e ha considerato assorbita la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis per effetto dell'accoglimento della domanda principale di usucapione della proprietà.
Norme richiamate
la nullità per motivazione apparente ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta un difetto di sufficienza.
il vizio di omessa pronuncia riguarda domande, eccezioni o assunti che richiedono una statuizione di accoglimento o rigetto, non le istanze istruttorie.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove dedotte dalle parti.
la valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta tra risultanze probatorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili come violazione di legge se non nei limiti consentiti.
la sussistenza del possesso richiede l'esame di corpus e animus possidendi, apprezzamento rimesso al giudice di merito.
la censura sull'interversione del possesso è questione di fatto, non riesaminabile in cassazione se la decisione di merito è sorretta da motivazione adeguata.
l'usucapione richiede possesso continuato per il tempo di legge; la decorrenza del termine e la natura uti dominus del possesso sono accertamenti di fatto rimessi al merito.
le presunzioni semplici sono valutate dal giudice di merito, che può desumere il fatto ignoto da fatti noti se il ragionamento è plausibile e motivato.
la gravità, precisione e concordanza degli indizi è oggetto di apprezzamento di merito e non di rivalutazione in sede di legittimità.
la doglianza sull'onere della prova non può tradursi in richiesta di nuovo esame del materiale probatorio.
la negatoria servitutis, quando è logicamente incompatibile con l'accoglimento della proprietà usucapita, resta assorbita.
la decisione conforme alla proposta definitoria può comportare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
il giudizio è stato trattato in camera di consiglio con il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
poiché il ricorso è stato rigettato in conformità alla proposta, sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste, con condanna a somma equitativa e a favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia che determina nullità della sentenza riguarda le domande e le eccezioni, non le mere istanze istruttorie; la mancata decisione su prove richieste può al più integrare un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- In cassazione non è consentito censurare la valutazione delle prove o chiedere una nuova ricostruzione dei fatti sotto la veste formale della violazione di legge, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione non apparente e logicamente comprensibile.
- Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 132 c.p.c. è solo quello che si traduce in assenza materiale di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non rileva la mera insufficienza o la diversa possibile lettura degli elementi istruttori.
- Ai fini dell'usucapione, l'accertamento del possesso uti dominus, del corpus possessionis, dell'animus possidendi e dell'eventuale interversione del possesso è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata.
- L'accoglimento della domanda principale di accertamento della proprietà per usucapione può comportare l'assorbimento della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis, quando quest'ultima sia logicamente incompatibile con il bene della vita già riconosciuto alla parte attrice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08232/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08234/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08235/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08239/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08243/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08244/2024 del 27/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →