Sentenza n. 1442/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, n. 134/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all'attribuzione della carta docente per l'importo nominale complessivo di 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 13 luglio 2025 e il giudicato si era formato il 12 agosto 2025. Dedotta la perdurante inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto la declaratoria dell'obbligo di conformarsi al giudicato, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha comprovato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accolto la domanda, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'esecuzione della sentenza passata in giudicato; l'onere della prova dell'adempimento gravava sull'Amministrazione debitrice. È stato quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di procedere al pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà compiere anche le attività contabili e finanziarie necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme; l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato. La richiesta di astreinte è stata invece respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituissero, nel caso concreto, ragioni ostative alla sua applicazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivamente depositato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione, in combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione concorre a fondare il termine di deposito del ricorso, ritenuto rispettato dal Collegio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è condizione di ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La notificazione della sentenza in copia attestata conforme è stata considerata ai fini della decorrenza del termine per l'adempimento amministrativo.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro emessa nei confronti di un'Amministrazione statale, il ricorso è ammissibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuta esecuzione di un giudicato notificato e divenuto definitivo, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione, assegnare un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme da parte della pubblica amministrazione comprende tutti gli adempimenti contabili e finanziari necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento materiale delle somme.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'Amministrazione adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando il giudice ravvisi specifiche ragioni ostative, tra cui, nel caso esaminato, la crisi della finanza pubblica e l'entità del debito pubblico.
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