Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Prospetti di liquidazione del TFS che non includevano nella base di calcolo i sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nonché il silenzio dell'INPS sulle istanze di ricalcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militari pensionati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dell'art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, la mancata applicazione dei sei scatti stipendiali, disparità di trattamento, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di motivazione e violazione di diritti soggettivi. Hanno sostenuto che, essendo stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile, spettasse loro l'inclusione nel TFS di sei scatti, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione, la decadenza dal beneficio per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti e l'assenza del pagamento della contribuzione residua prevista per il personale cessato a domanda. Ha inoltre sostenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 avrebbe escluso il beneficio per il collocamento a domanda, salvo pagamento dell'onere contributivo, e che l'Istituto si sarebbe limitato a recepire i conteggi delle amministrazioni di appartenenza.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l'eccezione relativa alla legittimazione, ritenendo l'INPS l'unico soggetto obbligato alla corresponsione del TFS, indipendentemente dalla collaborazione dell'amministrazione datrice di lavoro nella fase istruttoria. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza, affermando che il termine del 30 giugno non comporta l'estinzione del diritto in assenza di un'espressa previsione normativa, ma serve a individuare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel merito ha accolto il ricorso, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha ritenuto che l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 riconosca i sei scatti anche al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda le modalità di calcolo della base pensionabile e non incide sulla spettanza dei sei scatti ai fini della liquidazione del TFS, che ha natura di retribuzione differita, distinta dalla pensione. Il beneficio è applicabile all'Arma dei Carabinieri in forza del richiamo operato dall'art. 1911, comma 3, c.o.m.; non è vigente una disposizione che escluda il personale cessato a domanda. Il Tribunale ha quindi annullato i prospetti di liquidazione nella parte non riconoscitiva dei sei scatti, ha accertato il diritto dei ricorrenti al ricalcolo del TFS e ha condannato l'INPS alla riliquidazione e al pagamento delle differenze, con interessi sulle rate già scadute a decorrere dalla scadenza originaria di ciascuna tranche. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
Attribuisce, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti stipendiali al personale cessato per età, inabilità permanente o decesso e, al ricorrere dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, al personale che chieda il collocamento a riposo.
art. 38 d.P.R. n. 1032/1973
Richiamato dai ricorrenti quale disposizione violata in relazione alla determinazione del trattamento di fine servizio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Gli aumenti periodici sono attribuiti in aggiunta alla base pensionabile, con esclusione del collocamento in congedo a domanda; sono altresì attribuiti al personale che cessa a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.
Secondo il Tribunale disciplina le modalità di calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di spettanza dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del TFS.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Richiama l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, rendendone applicabile il beneficio alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.
art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010
Disciplina il pagamento del TFS in due tranche e determina la decorrenza degli interessi sulle differenze spettanti limitatamente alle tranche già scadute.
art. 30 c.p.a.
Invocato dai ricorrenti per la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze di TFS; la domanda di condanna è stata accolta conseguentemente all'accertamento del diritto.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibilità di decidere conformemente a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Massime di principio
- Il personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile ha diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, ciascuno nella misura del 2,50% dell'ultimo stipendio rilevante.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non determina la decadenza dal diritto ai sei scatti, in mancanza di un'espressa previsione normativa; esso è funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 incide sulle modalità di computo degli aumenti nella base pensionabile e non esclude la spettanza dei sei scatti ai fini del TFS previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, poiché pensione e indennità di buonuscita hanno natura distinta.
- L'INPS è il soggetto passivamente legittimato e unico obbligato alla corresponsione e riliquidazione del trattamento di fine servizio, anche quando l'amministrazione datrice di lavoro abbia svolto attività istruttoria o fornito i dati necessari al calcolo.
- Gli interessi sulle differenze di TFS devono essere riconosciuti soltanto sulle tranche di liquidazione già scadute e decorrere dalla scadenza originaria di ciascuna tranche, secondo i termini di pagamento previsti dalla disciplina vigente.
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