Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa a fatture e mandati di pagamento dell'azienda sanitaria
Esito
La controversia
La ricorrente, affermando di essere cessionaria di crediti relativi al risarcimento del danno e di essere intervenuta in un giudizio civile promosso per il recupero di tali crediti, ha chiesto all'azienda sanitaria, con istanza del 10 marzo 2026, l'accesso alle fatture ricevute dall'amministrazione e ai relativi mandati di pagamento, al fine di verificare il credito azionato. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché dei principi di pubblicità, trasparenza e buona amministrazione, sostenendo che l'amministrazione non avesse riscontrato l'istanza nel termine previsto. L'amministrazione si è costituita producendo una nota del 19 marzo 2026, trasmessa via PEC, recante un motivato diniego di accesso e richiamando una precedente comunicazione nella quale aveva illustrato le ragioni della propria opposizione alla procedura di cartolarizzazione.
La decisione
Prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la resistente ha accettato la rinuncia, concordando la compensazione integrale delle spese. Il giudice, richiamati gli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego di accesso né procedere alla valutazione della soccombenza virtuale, ritenuta non necessaria anche per economia processuale, stante l'accordo delle parti sulle spese. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina il diritto di accesso documentale invocato dalla ricorrente; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti, a seguito della rinuncia al ricorso.
Richiamato nell'oggetto dell'impugnazione quale fondamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso; la sentenza non accerta nel merito la natura o gli effetti del silenzio.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Utilizzato quale base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Consente di prendere atto della rinuncia al ricorso e di dichiarare l'estinzione del giudizio, a seguito dell'accettazione della rinuncia da parte della resistente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, c.p.a., senza esaminare il merito della domanda.
- Quando le parti concordano espressamente la compensazione integrale delle spese in occasione della rinuncia al ricorso, il giudice può dichiarare l'estinzione senza procedere alla verifica della soccombenza virtuale, qualora tale verifica non sia necessaria ai fini della regolazione delle spese.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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