Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Variante al PRG comunale n. 1/2019, diniego di sanatoria edilizia e successiva ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (enti pianificatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la variante al PRG approvata nel 2019, nella parte in cui l'edificio è stato classificato in categoria R3 e sottoposto ai vincoli previsti dagli artt. 45 e 46 delle NTA, tra cui il divieto di demolizione delle murature perimetrali, il mantenimento degli elementi morfologici, tipologici e materici del centro storico e il vincolo del fronte unitario. Ha dedotto la violazione dell'art. 77 della l.p. n. 15/2015, sostenendo che la definizione provinciale della ristrutturazione edilizia consentirebbe modifiche più ampie, compresa la demolizione e ricostruzione e l'innovazione dei materiali, e prevarrebbe sulle più restrittive disposizioni comunali. Ha inoltre dedotto illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, lamentando che il Comune e la Provincia non avrebbero adeguatamente superato le osservazioni del Servizio Urbanistica provinciale. Ha censurato in via derivata il diniego di sanatoria delle opere realizzate in difformità dal titolo edilizio, contestando anche il rilievo attribuito al Regolamento edilizio comunale e sostenendo l'ammissibilità di una sanatoria con prescrizioni per rendere conforme il soppalco. Infine ha impugnato l'ingiunzione di demolizione per illegittimità derivata.
La decisione
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, prescindendo dall'eccezione di tardività sollevata dal Comune. Ha ritenuto legittima la classificazione R3 e i vincoli degli artt. 45 e 46 delle NTA. L'art. 77 della l.p. n. 15/2015 definisce la categoria generale della ristrutturazione edilizia, ma non impedisce al PRG, nell'esercizio della potestà pianificatoria sui centri storici, di graduare concretamente gli interventi ammissibili e di imporre limiti finalizzati alla tutela del tessuto storico. Le classificazioni R1-R5 non costituiscono autonome categorie edilizie ulteriori, ma classi di tutela risultanti dalla schedatura degli edifici; pertanto, possono operare su un piano distinto rispetto alla categoria generale della ristrutturazione. Il vincolo del fronte unitario e le prescrizioni sui materiali e sugli elementi compositivi sono stati ritenuti espressione della discrezionalità pianificatoria comunale e non manifestamente irragionevoli o abnormi. Il giudice ha inoltre rilevato che la variante aveva recepito le osservazioni provinciali, chiarendo la distinzione tra categoria di intervento e classificazione dell'edificio, sicché non sussisteva il dedotto difetto di motivazione o istruttoria. È stata respinta anche la censura relativa al diniego di sanatoria: la verifica di conformità comprende le prescrizioni del Regolamento edilizio comunale, oltre alla disciplina urbanistica, e deve riguardare la doppia conformità dell'opera. Non è ammissibile una sanatoria subordinata alla futura esecuzione di opere conformative né una sanatoria parziale o atomistica, dovendo l'abuso essere valutato con riferimento all'intero organismo edilizio. Il diniego di sanatoria è quindi legittimo anche per il contrasto del soppalco con il regolamento edilizio. È stata infine respinta la censura derivata contro l'ingiunzione di demolizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 per ciascuna amministrazione, per complessivi euro 3.000, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 77, comma 1, lett. e), l.p. n. 15/2015
e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l’unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d’uso. Comprendono la possibilità di variare l’impianto strutturale e distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico e i materiali. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente
La definizione provinciale della ristrutturazione edilizia individua la categoria generale di intervento, ma non esclude che il PRG disciplini, soprattutto nei centri storici, quali interventi siano concretamente ammissibili e imponga limiti coerenti con le esigenze di tutela.
art. 24 l.p. n. 15/2015
individua gli insediamenti storici e stabilisce la disciplina relativa alle modalità di conservazione, di recupero e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi
Attribuisce al PRG comunale la competenza a individuare gli insediamenti storici e a disciplinare le condizioni di ammissibilità degli interventi, consentendo una tutela graduata del patrimonio storico.
art. 103 l.p. n. 15/2015
Per garantire l’omogeneità della pianificazione degli insediamenti storici, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per individuare nel PRG gli insediamenti storici, per tutelare gli insiemi di elementi costituiti da edifici e spazi aperti che connotano l’antico nucleo sotto il profilo storico e culturale locale e per definire le modalità di conservazione, recupero e valorizzazione e le condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi
Conferma la legittimità di una pianificazione comunale orientata alla tutela complessiva degli insediamenti storici e dei loro caratteri tipologici e architettonici.
art. 83, comma 1, l.p. n. 15/2015
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica ed edilizia vigente
La conformità al regolamento edilizio comunale costituisce elemento della verifica necessaria per il rilascio del titolo edilizio e deve essere considerata anche nell'accertamento di conformità in sanatoria.
art. 135 l.p. n. 15/2015
È richiamato dal ricorrente in relazione alla sanatoria edilizia; il giudice fonda tuttavia il rigetto soprattutto sul requisito della doppia conformità e sull'inammissibilità della sanatoria parziale o condizionata.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ... possono ottenere il permesso in sanatoria se l’immobile risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
La sanatoria richiede la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, comprendendo anche le prescrizioni del regolamento edilizio, e non consente la regolarizzazione di opere che divengano conformi solo mediante interventi futuri.
art. 45 NTA del PRG del Comune di Pergine Valsugana
Disciplina la classificazione dell'edificio in categoria R3 e i relativi interventi ammissibili, senza costituire una categoria edilizia autonoma rispetto a quelle definite dalla legge provinciale.
art. 46 NTA del PRG del Comune di Pergine Valsugana
Prevede, tra l'altro, il vincolo del fronte unitario e il mantenimento degli elementi compositivi e materici caratteristici del centro storico; tali limiti sono stati ritenuti compatibili con la categoria generale della ristrutturazione edilizia.
art. 24-bis del Regolamento edilizio comunale
La difformità del soppalco rispetto ai requisiti regolamentari ostacola la sanatoria, poiché il regolamento edilizio integra la disciplina edilizia rilevante ai fini della doppia conformità.
Massime di principio
- La definizione legislativa generale della ristrutturazione edilizia non impedisce al piano regolatore comunale di individuare, nell'ambito della categoria, gli interventi concretamente ammissibili in relazione alle caratteristiche di specifiche zone o immobili, purché le limitazioni siano coerenti con la potestà pianificatoria e non risultino manifestamente abnormi o irragionevoli.
- Nei centri storici il Comune può graduare la tutela degli edifici mediante classificazioni e prescrizioni riferite a elementi morfologici, tipologici, compositivi e materici, anche mantenendo la categoria generale della ristrutturazione edilizia e senza dover necessariamente ricorrere a una categoria più conservativa quale il risanamento o il restauro.
- Le classificazioni comunali degli edifici nei centri storici, quando derivano da attività di analisi e schedatura e non introducono autonome categorie edilizie, operano su un piano distinto rispetto alle categorie generali di intervento previste dalla legislazione provinciale o statale.
- Ai fini del permesso di costruire in sanatoria, la doppia conformità deve riguardare l'intera disciplina urbanistica ed edilizia vigente nei due momenti rilevanti, comprese le prescrizioni del regolamento edilizio comunale.
- Non è ammissibile una sanatoria subordinata alla futura esecuzione di opere dirette a rendere conforme l'intervento, né una sanatoria parziale fondata sulla scomposizione atomistica dell'abuso: la conformità deve sussistere per l'organismo edilizio unitariamente considerato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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