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Sentenza

Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento Con il ricorso introduttivo: ​- dell'ordinanza dirigenziale n. 223 del 16 ottobre 2025 del Comune di Bussolengo, avente ad oggetto “ORDINE DI SGOMBERO TOTALE CON RIMOZIONE DI N. 15 MANUFATTI AD USO ABITATIVO (“CASE MOBILI”), GIOSTRE, CASETTE, CARAVAN E DELLE RECINZIONI INTERNE E RIMESSA IN PRISTINO DELLE OPERE IN CONFORMITÀ AL PERMESSO DI COSTRUIRE n. 33 del 22 maggio 2018, dell'area sita in Via Vassanelli s.n.c. - censita al Catasto al Foglio 30 - mappale 377 - ZTO FD P/132”; - della nota comunale prot. n. 0032170/2025 del 4 agosto 2025, avente ad oggetto “osservazioni al Procedimento di Vigilanza sull'Attività Urbanistico-Edilizia prot. n. 17574/2025 Risposta”; - della relazione prot. n. 17274 del 29 aprile 2025, non conosciuta nei contenuti; - di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.​ Con i motivi aggiunti depositati il 10 febbraio 2026: - della nota del Comune di Bussolengo prot. n. 0050553 del 3 dicembre 2025, avente “valenza di ordine motivato di non effettuare il previsto intervento” oggetto della SCIA prot. n. 49611 del 26 novembre 2025; - della nota del Comune di Bussolengo prot. n. 0050558 del 3 dicembre 2025, avente “valenza di ordine motivato di non effettuare il previsto intervento” oggetto della SCA prot. n. 496818 del 26 novembre 2025; di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.

Giustizia amministrativa202502022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino relativa a case mobili, caravan, casette, giostre e recinzioni interne, nonché ordine di cessazione dell’uso abitativo; successive note comunali inibitorie di SCIA e SCA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un’area disciplinata dall’art. 50 delle NTO del Piano degli Interventi e destinatari di un permesso di costruire per un campo sosta destinato agli addetti allo spettacolo viaggiante, hanno impugnato l’ordinanza comunale che imponeva la rimozione di quindici manufatti ad uso abitativo, di giostre, casette e caravan, delle relative pertinenze, nonché la cessazione dell’uso abitativo e il ripristino delle opere in conformità al titolo edilizio. Hanno dedotto, in sintesi: violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo la propria estraneità alla realizzazione degli abusi e l’omessa individuazione dei responsabili; violazione dell’art. 50 NTO, assumendo che la presenza di case mobili e caravan fosse conforme alla destinazione dell’area e che gli allacci alle reti fossero imposti dal permesso di costruire; violazione dell’art. 15 d.P.R. 380/2001, contestando la decadenza del permesso di costruire; violazione dell’art. 1 d.P.R. 380/2001, contestando l’affermazione relativa all’inagibilità. Con motivi aggiunti hanno impugnato le note comunali che avevano ordinato di non eseguire gli interventi oggetto di una SCIA edilizia e di una segnalazione certificata di agibilità, deducendo violazione degli artt. 19 e 3 l. 241/1990, degli artt. 22 e 34-bis d.P.R. 380/2001, dell’art. 24 d.P.R. 380/2001 e difetto di motivazione e istruttoria. È stata inoltre contestata la violazione dei limiti dimensionali degli scritti difensivi comunali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo l’ordine rivolto ai proprietari, chiarendo che l’ordine di demolizione ha natura reale e può essere imposto al proprietario indipendentemente dalla sua responsabilità nella realizzazione dell’abuso; l’accertamento della responsabilità personale non costituisce presupposto dell’ordine ripristinatorio. Il richiamo all’acquisizione dell’area è stato ritenuto doveroso perché previsto dall’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 e riferito all’eventuale futura inottemperanza all’ordine. La notifica a un soggetto deceduto comporta al più l’inefficacia dell’atto nei suoi confronti, senza travolgere l’ordinanza. L’affermazione comunale sull’impossibilità di sanatoria è stata considerata priva di autonoma lesività. Nel merito edilizio, il TAR ha distinto la mera presenza di case mobili, compatibile con il titolo e con la disciplina urbanistica, dal loro uso abitativo stabile, incompatibile con la destinazione a campo sosta semi-fisso e temporaneo. La presenza di pertinenze, recinzioni, strade interne, utenze individualizzate, impianti elettrici e fognari strutturati, nonché la permanenza delle medesime unità nelle stesse posizioni per almeno sei anni, ha dimostrato un insediamento abitativo stabile. Le strutture sono state quindi qualificate come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. 380/2001, soggette a permesso di costruire e abusive perché prive di titolo conforme alla concreta destinazione. Gli spostamenti stagionali documentati per alcuni operatori non hanno dimostrato la temporaneità dell’utilizzo dell’area da parte degli altri componenti dei nuclei familiari. Il motivo relativo alla decadenza del permesso di costruire è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché tale decadenza non costituiva fondamento dell’ordine impugnato; analogamente è stato dichiarato inammissibile il motivo sull’agibilità, perché l’affermazione comunale non era posta a base dell’ordine ripristinatorio e non aveva autonoma lesività. I motivi aggiunti sono stati respinti poiché SCIA e SCA miravano a sanare complessivamente le opere oggetto dell’ordine di ripristino, non a dare esecuzione alle sole prescrizioni non specificamente impugnate. Quanto agli scritti difensivi, il TAR ha accertato il superamento dei limiti dimensionali da parte del Comune, considerando unitariamente le plurime memorie ex art. 73 c.p.a.; ha tuttavia escluso l’inammissibilità delle difese eccedenti, ritenendo applicabile esclusivamente la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a., liquidata in misura pari al contributo unificato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite per euro 2.000, oltre oneri di legge; il Comune è stato condannato al pagamento della sanzione processuale.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione

    L’ordine di demolizione ha natura reale e grava sul proprietario in ragione del rapporto materiale con l’immobile, indipendentemente dalla responsabilità personale nella realizzazione dell’abuso; l’acquisizione opera solo in caso di inottemperanza all’ordine.

  • art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. 380/2001

    L’installazione di manufatti leggeri, roulotte, camper e case mobili costituisce nuova costruzione quando tali strutture siano utilizzate come abitazioni o per esigenze non meramente temporanee.

  • art. 50 NTO del Piano degli Interventi

    punto di riferimento semi-fisso per periodi saltuari

    La disciplina dell’area consente un campo sosta destinato a presenze saltuarie e temporanee, ma vieta la costruzione fissa di edifici; le case mobili sono compatibili solo se utilizzate senza stabilità abitativa.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    La questione relativa alla decadenza del permesso di costruire è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non costituendo presupposto dell’ordine impugnato.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il riferimento comunale all’impossibilità di sanatoria è stato ritenuto non dispositivo e privo di autonoma lesività, non integrando un diniego di accertamento di conformità.

  • art. 19 l. 241/1990

    I motivi aggiunti relativi all’inibizione della SCIA sono stati respinti perché la segnalazione mirava a sanare complessivamente le opere abusive oggetto dell’ordine di ripristino.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Il richiamo alle tolleranze costruttive non ha consentito di superare l’ordine comunale, poiché le segnalazioni riguardavano la complessiva regolarizzazione delle opere contestate.

  • art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a.

    può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato

    Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti non determina l’inammissibilità delle difese eccedenti, ma può comportare una sanzione pecuniaria determinata dal giudice in relazione all’entità dell’eccedenza e alla complessità degli atti.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Gli atti processuali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione o ripristino edilizio ha natura reale e può essere legittimamente rivolto al proprietario dell’immobile abusivo anche senza l’accertamento della sua responsabilità personale nella realizzazione dell’abuso; il presupposto dell’ordine è l’attuale situazione dei luoghi difforme dai titoli edilizi e dalla disciplina urbanistica.
  • L’installazione di case mobili, roulotte o camper integra una nuova costruzione quando le strutture siano utilizzate per esigenze abitative stabili o comunque non meramente temporanee; la temporaneità deve essere valutata sulla base dell’effettivo assetto dei luoghi e di indici quali permanenza delle unità, pertinenze, organizzazione insediativa e allacciamenti individualizzati alle reti.
  • Una disciplina urbanistica che consente un campo sosta semi-fisso per periodi saltuari non legittima un insediamento abitativo stabile: la compatibilità delle strutture mobili dipende dall’uso concretamente praticato e non dalla loro sola natura mobile o dalla possibilità astratta di spostamento.
  • È inammissibile per difetto di interesse la censura contro un presupposto o un’affermazione contenuta nel procedimento quando tale elemento non costituisca fondamento dell’atto lesivo impugnato e non produca una lesione attuale e autonoma.
  • Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli scritti difensivi non comporta l’inammissibilità delle argomentazioni eccedenti; la conseguenza prevista è esclusivamente l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeTitoli abilitativi ediliziDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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