Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a favore dell’operatore economico controinteressato della procedura aperta per il servizio a chiamata BUS&GO, con gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La procedura, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva visto la partecipazione di due soli operatori. Il ricorrente contestava l’aggiudicazione sotto diversi profili. Con i primi due motivi deduceva l’anomalia e l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, nonché carenza istruttoria e violazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che il RUP avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio e verificare analiticamente i costi. Il terzo motivo riguardava il termine di cinque giorni previsto dal capitolato per la produzione della documentazione relativa a mezzi e autisti, che il ricorrente assumeva perentorio, con conseguente necessità di escludere l’aggiudicataria per la tardiva integrazione. Il quarto motivo censurava genericamente la mancata verifica delle caratteristiche dei mezzi e l’attribuzione dei punteggi tecnici. Con i motivi aggiunti il ricorrente contestava inoltre l’idoneità professionale dell’aggiudicataria risultante dall’iscrizione camerale, i requisiti degli autisti, la veridicità di alcune dichiarazioni, le caratteristiche dei veicoli, il CCNL applicato, l’integrazione della documentazione post-aggiudicazione e la valutazione di congruità dell’offerta, formulando anche domanda risarcitoria. Il giudice ha dichiarato tardivo il documento depositato il giorno precedente l’udienza.
La decisione
Il ricorso principale è stato rigettato in parte perché infondato e in parte perché inammissibile. Quanto all’anomalia, il disciplinare prevedeva l’obbligo di verifica solo in presenza congiunta di più di tre offerte ammesse e di punteggi tecnico ed economico superiori al 90% dei relativi massimi; nessuna delle due condizioni ricorreva, essendo state presentate due offerte e non essendo il punteggio tecnico dell’aggiudicataria superiore alla soglia. La verifica restava quindi facoltativa e rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Il riferimento del RUP alla possibilità di esaminare preliminarmente l’offerta non costituiva autovincolo né avvio obbligatorio del procedimento di verifica dell’anomalia. Il RUP aveva comunque espresso un giudizio complessivo di congruità, non sindacabile in assenza di macroscopica irragionevolezza, errore di fatto o abnormità; le contestazioni analitiche del concorrente non potevano sostituire tale valutazione né indurre il giudice a un sindacato sostitutivo. Il motivo relativo al termine di cinque giorni è stato respinto: il capitolato non qualificava il termine come perentorio e non collegava al suo superamento una decadenza o l’esclusione. La richiesta successiva di documentazione è stata quindi ritenuta espressione di legittimo soccorso istruttorio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non indicando con precisione l’atto lesivo, la regola violata, il difetto istruttorio o l’incidenza dei contestati profili sul punteggio. Il primo motivo aggiunto sull’iscrizione camerale è stato dichiarato irricevibile perché il vizio era conoscibile già al momento del ricorso principale e comunque oltre il termine di trenta giorni, oltre che infondato nel merito: l’attività di noleggio con conducente era pertinente al servizio di trasporto a chiamata e l’art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023 non richiede identità, ma pertinenza dell’attività iscritta. I motivi aggiunti relativi ad autisti, mezzi e CCNL sono stati devoluti al giudice ordinario per difetto di giurisdizione, in quanto riguardanti la fase esecutiva del contratto. L’eventuale mancata disponibilità iniziale dei mezzi o il mancato rispetto degli impegni di esecuzione integra, al più, un inadempimento contrattuale e non un vizio di ammissione o una falsità dichiarativa. Gli ulteriori motivi aggiunti sulla documentazione, sui tempi della verifica e sull’anomalia sono stati respinti perché infondati o generici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
“La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.”
In assenza delle condizioni che rendono obbligatoria la verifica secondo la lex specialis, la decisione di attivare o meno il procedimento di anomalia è discrezionale e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, errore di fatto o abnormità.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023
“Per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto.”
Il requisito di idoneità professionale richiede la pertinenza, non la perfetta coincidenza, tra l’attività risultante dall’iscrizione camerale e l’oggetto dell’appalto.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce di ricollegare l’esclusione al superamento di un termine non espressamente qualificato come perentorio e non assistito da una sanzione decadenziale.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Richiamato come esempio di disposizione che prevede espressamente conseguenze decadenziali per il mancato rispetto del termine.
art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione allo stand still sostanziale conseguente alla comunicazione di aggiudicazione.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Richiamato per la messa a disposizione della documentazione di gara a seguito dell’aggiudicazione.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base della comunicazione di aggiudicazione.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Impone la specificità dei motivi di ricorso; la genericità delle censure determina l’inammissibilità.
art. 120, comma 2, c.p.a.
Prevede il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento; i motivi aggiunti relativi a vizi già conoscibili devono rispettare tale termine.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 134 c.p.a.
Delimita i casi di giurisdizione di merito; al di fuori di essi il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle tecniche o discrezionali dell’amministrazione.
art. 77 c.p.a.
Richiamato quale strumento processuale utilizzabile per contestare la genuinità o veridicità di documenti e dichiarazioni.
art. 1 l. 21/1992
“Gli autoservizi pubblici non di linea [...] provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.”
Il servizio di noleggio con conducente appartiene al settore del trasporto pubblico di persone ed è funzionalmente pertinente rispetto a un servizio di trasporto a chiamata.
Massime di principio
- Quando la lex specialis subordina l’obbligo di verifica dell’anomalia alla presenza congiunta di determinate condizioni numeriche e di punteggio, in assenza di tali condizioni la verifica resta facoltativa e la stazione appaltante può non attivarla senza una motivazione puntuale, salvo manifesta irragionevolezza, errore di fatto o abnormità.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante sulla congruità dell’offerta; le censure del concorrente devono dimostrare specifici vizi macroscopici e non possono risolversi in una parcellizzazione dei costi o nella mera prospettazione di una diversa valutazione tecnica.
- Un termine previsto dalla documentazione di gara per la produzione di documenti post-aggiudicazione non è perentorio se la lex specialis non lo qualifica espressamente come tale e non prevede una sanzione decadenziale; il suo superamento non determina automaticamente l’esclusione, ferma la possibilità di richiedere integrazioni nell’ambito del soccorso istruttorio.
- Il requisito di idoneità professionale fondato sull’iscrizione camerale richiede che l’attività iscritta sia pertinente, anche se non coincidente, con l’oggetto dell’appalto. La pertinenza deve essere valutata in modo sostanziale, considerando il settore economico e tutte le risultanze dell’iscrizione, nel rispetto del favor partecipationis e della concorrenza.
- Le contestazioni riguardanti la disponibilità concreta di mezzi e personale, il rispetto delle caratteristiche dei veicoli e l’applicazione del CCNL durante l’esecuzione attengono alla fase esecutiva del contratto e rientrano nella giurisdizione ordinaria, quando non riguardino requisiti di partecipazione richiesti dal bando e posseduti al momento dell’offerta.
- La mancata disponibilità, al momento della presentazione dell’offerta, dei mezzi destinati all’esecuzione non integra di per sé falsità dichiarativa o causa di esclusione, se il bando non richiede tale disponibilità come requisito di partecipazione; l’eventuale inosservanza dell’impegno assunto costituisce inadempimento contrattuale, soggetto ai rimedi del capitolato e dell’ordinamento.
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