Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di decadenza da contributi provinciali, recupero degli acconti e divieto biennale di accesso a nuovi contributi, nonché comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione aveva ottenuto contributi per iniziative culturali di rilievo provinciale relative all’anno 2025, per complessivi euro 29.460,60, con erogazione di acconti. Poiché aveva sede legale fuori provincia, i criteri provinciali richiedevano la presenza nel territorio di sedi operative, desumibili da registrazioni presso l’Agenzia delle Entrate, il RUNTS o altri documenti equipollenti. L’associazione aveva dichiarato la disponibilità di sedi in tre Comuni, ma le verifiche della Provincia avevano raccolto documentazione relativa all’uso di sale comunali e di uno spazio parrocchiale, senza dimostrare, secondo l’Amministrazione, l’esistenza di sedi effettive, stabili e operative al momento della domanda. Le successive registrazioni delle sedi presso l’Agenzia delle Entrate, effettuate nel febbraio 2026 con decorrenza retroattiva, erano state ritenute inidonee a comprovare retroattivamente l’effettiva disponibilità delle sedi nel 2025. La Provincia aveva quindi disposto la decadenza totale dai contributi, il recupero degli acconti e il divieto biennale di accesso a nuovi contributi per non veridicità delle autodichiarazioni. La ricorrente ha dedotto: violazione dei criteri provinciali e del principio di coerenza, lesione del diritto di difesa, illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, sostenendo che la documentazione acquisita dalla Provincia dimostrasse la disponibilità delle sedi e che fossero sufficienti i documenti equipollenti; violazione degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, contestando la non veridicità delle dichiarazioni; violazione dell’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 445/2000 e dei criteri provinciali, contestando il divieto biennale. È stata inoltre censurata la pretesa modifica della motivazione tra la comunicazione di avvio, incentrata sulla mancata registrazione formale, e il provvedimento finale, incentrato sull’ineffettività delle sedi e delle attività.
La decisione
Il Collegio ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha interpretato il requisito della sede operativa come riferito almeno a un luogo organizzativo e logistico effettivamente esistente e operativo al servizio dell’attività dell’associazione nel periodo delle attività finanziate. Il requisito non impone necessariamente una stabilità temporale assoluta e può essere dimostrato anche mediante spazi concessi da Comuni o altri enti istituzionali, purché siano provate l’effettività e l’operatività della sede. Nel caso concreto, tuttavia, le note degli enti interessati attestavano soltanto l’uso di sale o spazi per attività non puntualmente circostanziate quanto a continuità, effettivo svolgimento, collocazione e decorrenza; uno degli spazi era stato concesso solo successivamente alla domanda e la stessa documentazione escludeva, in un caso, che si trattasse propriamente di una sede staccata. La registrazione postuma presso l’Agenzia delle Entrate, anche se con decorrenza retroattiva, è stata ritenuta un adempimento formale non idoneo a dimostrare retroattivamente l’effettiva esistenza della sede. Neppure i dépliant sui corsi o i programmi dei concerti provavano il requisito, riguardando rispettivamente attività non documentate nel periodo rilevante o attività finanziata distinta dal presupposto della sede operativa. Gli ulteriori documenti prodotti solo in giudizio non sono stati considerati, poiché la legittimità dell’atto va valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum. È stata respinta anche la censura relativa alla modifica della motivazione: non è necessaria la perfetta coincidenza tra comunicazione di avvio e provvedimento finale, essendo sufficiente la coerenza tra le diverse fasi e la possibilità di un pieno contraddittorio. Nel caso concreto il contraddittorio si era sviluppato sin dall’inizio sull’esistenza della sede operativa e l’associazione era stata più volte invitata a produrre documentazione. Respinti il secondo e il terzo motivo, perché fondati sulla premessa non dimostrata della veridicità delle dichiarazioni. In applicazione del principio di autoresponsabilità connesso alle autodichiarazioni, la decadenza dal beneficio e il divieto biennale conseguono alla non veridicità della dichiarazione, senza discrezionalità dell’Amministrazione sulla rilevanza concreta della condotta o sull’imputabilità soggettiva del dichiarante. Spese compensate in ragione del ritardo con cui era stata effettuata la verifica, dopo l’ammissione al finanziamento e l’erogazione degli acconti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 7 l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
La Provincia ha avviato il procedimento di decadenza garantendo la partecipazione dell’associazione.
art. 9 l.p. Trento 3 ottobre 2007, n. 15
I criteri attuativi [...] sono stabiliti dalla Giunta provinciale
Attribuisce alla Giunta provinciale il compito di stabilire i criteri per la concessione dei contributi culturali.
art. 12 l.p. Trento 3 ottobre 2007, n. 15
sostenere le attività culturali di rilievo provinciale
Individua la finalità dei contributi provinciali, collegata alla ricaduta delle attività culturali sul territorio provinciale.
punto 3.2 dei criteri approvati con deliberazione Giunta provinciale n. 1952 del 29 novembre 2024
la presenza sul territorio provinciale di <sedi operative> desumibili dal sito dell’Agenzia delle Entrate, dal RUNTS ovvero da altri <documenti equipollenti>
Richiede ai soggetti con sede legale fuori provincia la dimostrazione di una sede operativa effettiva nel territorio provinciale; la prova può avvenire anche mediante documenti equipollenti.
lettera b), punto 11.2 delle Direttive approvate con deliberazione Giunta provinciale n. 2488 del 22 dicembre 2022
decadenza totale del contributo
Prevede la decadenza totale dal contributo in caso di gravi irregolarità connesse alle dichiarazioni rese dal beneficiario.
punto 11.3 dei criteri allegati alla deliberazione Giunta provinciale n. 2488 del 22 dicembre 2022
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni [...] per un periodo di due anni
Collega all’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni il divieto biennale di accesso ai benefici del Servizio provinciale.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
La semplificazione dichiarativa comporta un principio di autoresponsabilità del dichiarante.
art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 445/2000
non ammissione della ricorrente per due anni alle nuove domande di contributo
La non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio e il divieto di accesso ai contributi per il periodo previsto dalla norma.
Massime di principio
- Il requisito della sede operativa richiesto da una disciplina di finanziamento pubblico implica almeno l’esistenza di un luogo organizzativo e logistico effettivamente operativo al servizio dell’attività del beneficiario durante il periodo rilevante; non è sufficiente il mero uso occasionale o momentaneo di locali per singole attività.
- In assenza di una definizione normativa puntuale, una sede operativa può essere collocata anche in spazi messi a disposizione da enti pubblici o istituzionali, ma il beneficiario deve dimostrare concretamente l’effettività, l’operatività e la riferibilità stabile o comunque funzionale dello spazio alle attività finanziate.
- La registrazione postuma di una sede presso un registro o un’amministrazione, anche se recante una decorrenza retroattiva, costituisce un adempimento formale e non prova da sola l’effettiva esistenza retroattiva della sede operativa.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; gli elementi probatori prodotti per la prima volta in giudizio non possono sostituire quelli che il privato avrebbe dovuto fornire nel procedimento.
- La comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale non devono avere motivazioni perfettamente coincidenti: è sufficiente che vi sia coerenza sostanziale tra le contestazioni e la decisione e che il privato abbia avuto una possibilità effettiva di partecipare e difendersi.
- In materia di autodichiarazioni rese per ottenere contributi pubblici, il principio di autoresponsabilità comporta la decadenza dal beneficio e le ulteriori conseguenze previste dalla legge quando la dichiarazione risulti non veritiera, senza una valutazione discrezionale dell’Amministrazione sull’incidenza concreta della condotta o sulla colpevolezza soggettiva del dichiarante.
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