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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27023/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utenti)

La controversia

Gli utenti della fornitura idrica residenti a Napoli, allacciati al depuratore di Cuma, avevano chiesto al Comune di Napoli e ad ABC la restituzione delle somme pagate come quota tariffaria per la depurazione, sostenendo che l’impianto fosse inefficiente e inidoneo a depurare effettivamente le acque reflue. Il Giudice di pace di Napoli, con sentenza n. 19570/2017, accolse la domanda contro ABC e respinse la domanda di manleva proposta da ABC contro la Regione. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2666/2021 del 19 marzo 2021, rigettò l’appello di ABC quanto alla restituzione dovuta agli utenti, confermò la condanna di ABC, accolse la domanda di manleva di ABC contro la Regione e respinse quella della Regione contro Hydrogest per mancata prova dell’inadempimento della concessionaria. In relazione a Francesco Nugnes, il Tribunale rideterminò i reciproci crediti e lo condannò al pagamento ad ABC del saldo residuo dopo compensazione. La Regione Campania propose ricorso principale in tre motivi: (1) sostenne che la quota di depurazione fosse non dovuta solo se l’impianto mancava o era temporaneamente inattivo, non anche se inefficiente; invocò inoltre la disciplina di cui all’art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008, convertito dalla l. n. 13/2009, e denunciò omesso esame di fatti e prove sul funzionamento dell’impianto; (2) contestò la manleva, richiamando l’art. 2033 c.c. e negando di essere percettrice delle somme, nonché l’applicazione dell’art. 2043 c.c. e la propria responsabilità per un impianto gestito in concessione; censurò anche il rigetto della manleva verso Hydrogest, senza però indicare una rituale impugnazione o riproposizione della domanda e senza confrontarsi con la ragione autonoma del rigetto, costituita dalla mancata prova dell’inadempimento della concessionaria; (3) denunciò violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando il riparto dell’onere della prova, la valutazione degli elementi istruttori e l’omesso esame di fatti. La Regione ripropose inoltre in memoria l’eccezione di prescrizione. ABC propose ricorso incidentale condizionato con tre censure: contestò la legittimazione attiva di Francesco Nugnes, Rachele Nugnes e Angela Tafuri; denunciò l’omessa pronuncia sulla posizione di Antonietta Cavallo; e contestò la propria legittimazione passiva, sostenendo che dovesse rispondere esclusivamente la Regione.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della Regione sia quello incidentale di ABC. Sul primo motivo principale ha confermato che la quota di depurazione non è dovuta anche quando l’impianto, pur esistente e formalmente in esercizio, sia concretamente inefficiente o inidoneo a garantire la depurazione; la censura relativa all’art. 8-sexies è stata ritenuta assertiva, poiché non risultava provata la specifica spesa per progettazione, realizzazione, completamento o adeguamento dell’impianto. Sul secondo motivo, la censura fondata sull’art. 2033 c.c. non incideva sulla ratio della manleva: la Regione era stata chiamata a rispondere non quale percettrice della tariffa, ma quale titolare degli impianti e del sistema di collettamento, concorrendo nell’inadempimento del servizio. Le doglianze relative alla manleva di Hydrogest sono state dichiarate inammissibili perché non risultava indicata una rituale devoluzione della domanda al giudice d’appello e, comunque, non era stata censurata l’autonoma ragione del rigetto, ossia la mancata prova dell’inadempimento della concessionaria. Il terzo motivo è stato rigettato: nel giudizio di ripetizione grava sul convenuto, gestore del servizio e debitore della prestazione, provare il funzionamento dell’impianto e gli eventuali oneri per la sua realizzazione o adeguamento; le contestazioni sulla valutazione delle prove e sull’omesso esame non rispettavano i limiti propri degli artt. 115, 116 e 360, primo comma, n. 5, c.p.c. L’eccezione di prescrizione, riproposta solo in memoria, è stata dichiarata inammissibile come nuova; la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, alla ripetizione dell’indebito si applica la prescrizione decennale, non quella quinquennale prevista per le prestazioni periodiche. Il primo motivo incidentale di ABC è stato rigettato: la legittimazione alla ripetizione spetta a chi ha effettuato il pagamento, indipendentemente dal subentro nel contratto di utenza o dalla qualità di erede. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché riportato soltanto nella sintesi del ricorso senza argomentazione. Il terzo è stato rigettato: la legittimazione passiva alla domanda restitutoria spetta alla controparte del contratto di utenza, nella specie ABC, ferma la manleva dovuta dalla Regione. Le spese sono state compensate tra Regione e ABC per reciproca soccombenza. La Regione è stata condannata a pagare a Hydrogest euro 1.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori; Regione e ABC sono state condannate in solido a pagare agli utenti costituiti euro 1.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori. È stata attestata per entrambe le ricorrenti la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto; nessuna condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. è stata pronunciata.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria

    La ripetizione è dovuta per la quota pagata senza effettiva fruizione del servizio; nel relativo giudizio il gestore convenuto deve provare i fatti impeditivi della restituzione, compreso il funzionamento dell’impianto e, nei casi previsti, gli oneri rilevanti per le attività sull’impianto.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria

    Il gestore convenuto in ripetizione deve dimostrare i fatti impeditivi della pretesa, inclusi il funzionamento dell’impianto e gli oneri per le attività pertinenti su di esso.

  • art. 2043 c.c.

    In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile al soggetto che abbia concluso con gli utenti il relativo contratto, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio

    Il proprietario dell’impianto e gestore del servizio può concorrere nell’inadempimento imputabile al contraente che fattura il servizio agli utenti; quest’ultimo, condannato a restituire la quota non dovuta, può agire in regresso contro il proprietario e gestore.

  • art. 8-sexies d.l. n. 208/2008, convertito dalla l. n. 13/2009

    Il giudice di merito ha infatti escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi della disciplina invocata, rilevando che essa non vale a rendere dovuta la quota tariffaria per il solo fatto dell’esistenza dell’impianto, né per la generica esigenza di interventi sul medesimo, ma presuppone la prova positiva degli specifici oneri sostenuti per attività di progettazione, realizzazione, completamento o adeguamento dell’impianto, prova che, nella fattispecie, non è stata fornita.

    La disposizione non rende dovuta la quota di depurazione per il solo fatto che l’impianto esista o che siano genericamente necessari interventi: occorre provare gli specifici oneri sostenuti per le attività indicate.

  • art. 115 c.p.c.

    Quanto all’art. 115, solo se si deduce che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma acquisite di propria iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, fermo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, restando invece inammissibile la censura che si risolve nella contestazione del peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è denunciabile quando il giudice fonda la decisione su prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non basta contestare il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Quanto all’art. 116, la violazione è configurabile soltanto quando si alleghi che il giudice abbia disatteso il criterio del prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso da quello consentito, ovvero valore di prova legale in difetto di previsione normativa, oppure abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a specifica regola legale di valutazione, mentre la mera denuncia di un cattivo esercizio del prudente apprezzamento resta estranea al paradigma della violazione di legge ed è deducibile, semmai, nei soli limiti oggi consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo quando siano disattese le regole legali sulla valutazione della prova o il criterio del prudente apprezzamento nei termini precisati dalla Corte; non consente di ottenere una nuova valutazione del merito probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo nella sua oggettiva esistenza, non singole questioni, elementi istruttori o ipotesi alternative quando la sentenza abbia comunque svolto una valutazione complessiva del fatto.

  • art. 346 c.p.c.

    la Regione Campania persegue una rivalutazione della domanda di garanzia nei confronti della concessionaria, senza tuttavia indicare se, dove e quando tale domanda sia stata ritualmente devoluta al giudice d’appello mediante appello incidentale (che, anzi, la stessa ricorrente espressamente esclude di avere proposto: v. p. 19 del ricorso), ovvero mediante specifica riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., delle domande o eccezioni rimaste assorbite o non accolte

    La parte che intende mantenere in discussione domande o eccezioni rimaste assorbite o non accolte deve riproporle specificamente in appello, se non le devolve con impugnazione incidentale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    In tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta alla prescrizione di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., prevista per le prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo, applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di "condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio risulta dovuto in un'unica soluzione

    La prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche non si applica alla ripetizione della quota di depurazione non dovuta; il credito restitutorio è soggetto alla prescrizione decennale.

  • artt. 75, 81 e 100 c.p.c.

    la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di ripetizione spetta al solvens, ovvero a colui che abbia provveduto al pagamento poi rivelatosi sine causa (v. Cass. n. 7871/2011), con l’ulteriore precisazione che la circostanza di provvedimento al pagamento è sufficiente a legittimare la pretesa dell’utente “a far valere la pretesa restitutoria, a prescindere dal subentro, o meno, nel contratto di utenza concluso dalla sua dante causa, a prescindere dalla sua qualità di erede”

    La legittimazione attiva alla ripetizione spetta a chi ha effettuato il pagamento indebito; non è necessario che tale soggetto sia subentrato nel contratto di utenza o che agisca quale erede.

  • art. 75 c.p.c.

    La legittimazione passiva di ABC discende, dunque, dalla sua posizione di parte del contratto di utenza; il che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell'intervento caducatorio del Giudice delle leggi), l’aveva legittimata a pretendere la riscossione dell'intero corrispettivo del servizio idrico.

    La domanda di restituzione della quota tariffaria non dovuta va proposta contro la controparte del contratto di utenza, che aveva riscosso il corrispettivo.

  • art. 81 c.p.c.

    La legittimazione passiva di ABC discende, dunque, dalla sua posizione di parte del contratto di utenza; il che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell'intervento caducatorio del Giudice delle leggi), l’aveva legittimata a pretendere la riscossione dell'intero corrispettivo del servizio idrico.

    La legittimazione passiva alla pretesa restitutoria spetta al soggetto che è parte del contratto di utenza e ha riscosso il corrispettivo, senza che la responsabilità concorrente del proprietario dell’impianto elimini tale legittimazione.

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione passiva di ABC discende, dunque, dalla sua posizione di parte del contratto di utenza; il che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell'intervento caducatorio del Giudice delle leggi), l’aveva legittimata a pretendere la riscossione dell'intero corrispettivo del servizio idrico.

    La controparte del contratto di utenza ha interesse e legittimazione passiva nella domanda di restituzione delle somme riscosse per il servizio non effettivamente fornito.

  • art. 93 c.p.c.

    il difensore della resistente Hydrogest si limita a chiedere il pagamento delle spese processuali “con attribuzione”, ma non dichiara espressamente di essere antistatario, ed in assenza di tale dichiarazione non è possibile procedere a distrazione ex art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore richiede l’espressa dichiarazione di antistatarietà; la mera richiesta di pagamento con attribuzione non è sufficiente.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La quota tariffaria riferita alla depurazione non è dovuta soltanto nei casi di inesistenza materiale o arresto dell’impianto: è parimenti non dovuta quando un impianto esistente e formalmente in esercizio sia concretamente inefficiente o inidoneo a garantire la depurazione, determinando la mancata effettiva fruizione del servizio per causa non imputabile all’utente.
  • Nel giudizio di ripetizione della quota pagata per un servizio di depurazione non effettivamente fruito, il convenuto gestore del servizio deve provare il funzionamento dell’impianto e i fatti impeditivi della restituzione; l’eventuale rilevanza di spese per progettazione, realizzazione, completamento o adeguamento richiede la prova positiva degli specifici oneri sostenuti.
  • Il soggetto che ha pagato la quota di depurazione poi risultata indebita è legittimato a chiederne la restituzione anche senza essere subentrato nel contratto di utenza e indipendentemente dalla qualità di erede.
  • La domanda di restituzione della quota tariffaria per un servizio di depurazione non fornito va proposta contro la controparte del contratto di utenza che ha riscosso il corrispettivo. Il proprietario dell’impianto e gestore del servizio può concorrere nell’inadempimento e può essere tenuto a manlevare in regresso il contraente che abbia restituito la quota agli utenti.
  • La responsabilità del proprietario e gestore dell’impianto per la manleva non si fonda sulla mera qualità di percettore della tariffa, ma sul concorso nell’inadempimento del servizio; la domanda di manleva verso il concessionario richiede, inoltre, la prova del suo inadempimento.
  • Quando la decisione poggia su più rationes autonome, ciascuna idonea a sostenerla, la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure contro le altre, perché non potrebbero comunque condurre alla cassazione della statuizione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova ponderazione delle prove: occorre denunciare, rispettivamente, l’uso di prove acquisite fuori dai poteri officiosi o la concreta violazione delle regole legali di valutazione; il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori.
  • La ripetizione delle somme pagate per la quota di depurazione non dovuta è soggetta alla prescrizione decennale, poiché il credito restitutorio è dovuto in un’unica soluzione e non rientra nella prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

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