Cassazione Civile, Ordinanza n. 07533/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda nasce da due avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d'imposta 2012 e 2013, con recupero a tassazione di importi relativi a fatture ritenute afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti per acquisti di materiale elettronico, emesse da due fornitori. La società contribuente aveva impugnato gli atti deducendo vizi formali e infondatezza nel merito; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il giudice d'appello aveva errato nel riparto dell'onere probatorio e nella valutazione delle presunzioni: a fronte di numerosi indizi sulla fittizietà delle società fornitrici e sulla conoscibilità della frode da parte dell'acquirente, la CTR avrebbe ritenuto sufficiente, per escludere la consapevolezza della frode, la sola consegna della merce, il pagamento delle fatture e la presenza di partita IVA delle forniture, elementi ritenuti irrilevanti perché compatibili con il meccanismo fraudolento. L'Amministrazione lamentava inoltre che la CTR non avesse valutato complessivamente gli indizi (assenza di sede, utenze, personale, versamenti fiscali, siti web e dichiarazioni generiche sui rapporti commerciali), ma li avesse sostanzialmente ignorati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA non è in linea di principio detraibile, ma l'Amministrazione, per negare la detrazione, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode IVA, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti; solo dopo tale prova grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile. La CTR è stata censurata perché aveva valorizzato elementi non decisivi, come la consegna della merce, il pagamento e la partita IVA dei fornitori, senza confrontarsi con gli ulteriori indizi offerti dall'Ufficio e senza compiere una valutazione unitaria del quadro probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la censura è ammissibile quando il giudice di merito fonda il ragionamento presuntivo su elementi non rispondenti a tali requisiti o ne omette la valutazione complessiva.
Regola il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare la fittizietà dell'operazione e la consapevolezza/conoscibilità della frode da parte del cessionario; poi spetta al contribuente la prova contraria della propria diligenza.
È richiamato per escludere la detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 83, comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020
È stata applicata la sospensione dei termini processuali per ritenere tempestivo il ricorso per cassazione.
art. 36 d.l. 23/2020 conv. in l. 40/2020
È richiamato quale norma modificativa della disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini.
Cornice normativa dell'IVA e del diritto alla detrazione nei rapporti oggetto di accertamento.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA non spetta in linea di principio, ma il suo diniego richiede la prova, anche presuntiva, della fittizietà del fornitore e della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a richiamare indizi generici o la mera appartenenza a una catena di fatturazione: deve individuare gli elementi costitutivi della frode e dimostrare, con dati oggettivi e specifici, il coinvolgimento o la conoscibilità della frode da parte del contribuente.
- La prova della fittizietà può essere fornita anche tramite presunzioni semplici e indizi, ma il giudice di merito deve valutarli prima singolarmente e poi complessivamente, senza arrestarsi a una lettura atomistica degli elementi.
- La regolarità contabile, la consegna della merce, il pagamento delle fatture e la presenza di una partita IVA non sono di per sé elementi decisivi per escludere la frode o la sua conoscibilità, perché possono essere compatibili con il meccanismo fraudolento.
- Se l'Ufficio assolve al proprio onere probatorio, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto e che la frode non era né conosciuta né conoscibile con l'ordinaria diligenza.
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