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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14454/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare in carcere disposta dal GIP e confermata dal Tribunale in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p. L'indagato era stato trovato nell'abitazione della convivente con due pistole con matricola abrasa (una con serbatoio), un fucile provento di furto, numerose munizioni e gr. 34 di crack con un bilancino. In sede di riesame la difesa non contestava i gravi indizi ma lamentava: 1) la perdita di efficacia della misura per trasmissione parziale dell'atto di compravendita dell'immobile (sarebbero emersi elementi favorevoli all'indagato, come lo stato di inagibilità dell'abitazione); 2) carenza e illogicità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione (la prognosi sarebbe basata su elementi aspecifici e su precedenti non significativi e datati); 3) mancata motivazione specifica sull'inidoneità della sostituzione con arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, nonostante fosse stata chiesta tale misura alternativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la trasmissione parziale degli atti determini la perdita di efficacia della misura: il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere tutti gli atti e la mancata o parziale trasmissione non comporta inefficacia se non è dimostrato che sono stati sottratti al controllo del giudice dati decisivi; il Tribunale ha comunque utilizzato l'atto per attribuire l'immobile all'indagato e la circostanza è rimasta incontestata. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale: la valutazione prognostica sul pericolo di reiterazione può fondarsi su elementi concreti (quantità di stupefacente, numero e natura delle armi, modalità di custodia, precedenti penali) e non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidiva; le precedenti condanne e la dimestichezza nella procurarsi e detenere armi sono elementi idonei a fondare il giudizio di pericolosità. Inoltre la Corte ha ritenuto corretta la conclusione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, alla luce della prognosi di inaffidabilità e della gravità delle contestazioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la misura confermata.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari: la Corte ricorda che il PM non è obbligato a trasmettere l'intero compendio probatorio e che la mancata o parziale trasmissione non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura se non emergono dati decisivi sottratti al controllo del giudice

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Definisce il pericolo di reiterazione: la Corte conferma che la valutazione è prognostica e può basarsi su elementi concreti (modalità di realizzazione del fatto, personalità, contesto), non richiedendo la dimostrazione di occasioni imminenti di recidiva

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato le censure proposte e ne ha dichiarato in parte l'inammissibilità e in parte l'infondatezza

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale ai limiti di motivazione e spazi di impugnazione: il ricorso è stato articolato nei limiti stabiliti dalle disposizioni applicabili

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per adempimenti a seguito della decisione di cassazione: la Corte dispone la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti previsti

  • artt. 2 e 7 legge n. 695 del 1967

    Norme richiamate nell'imputazione provvisoria relative a specifiche fattispecie (richiamate nel capo di imputazione) e valutate insieme agli altri reati contestati

  • art. 23 legge n. 110 del 1975

    Norma relativa alla detenzione e alla disciplina delle armi, richiamata tra i reati contestati alla persona

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa al ricettazione, citata nell'imputazione come reato contestato

Massime di principio

  • La mancata o parziale trasmissione di atti dal PM al giudice del riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: la difesa deve indicare quali dati decisivi sono stati sottratti al controllo e dimostrare l'incidenza sugli esiti cautelari
  • La valutazione del pericolo di reiterazione è di natura prognostica e può fondarsi su elementi concreti come quantità e natura della droga, numero e tipologia delle armi, modalità di custodia, collegamenti con ambienti criminali e precedenti penali; non è necessario provare l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva
  • Le precedenti condanne, se pertinenti per analogia o identità di fattispecie, possono legittimamente essere utilizzate per fondare il giudizio di pericolosità e la scelta di una misura più afflittiva
  • Quando si richiede la sostituzione della custodia con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico), la difesa deve fornire argomentazioni e elementi concreti che dimostrino l'effettiva idoneità di tali misure; il giudice deve motivare specificamente l'inidoneità delle misure alternative, ma la pronuncia può essere anche implicita se la motivazione complessiva rende chiara l'impossibilità di affidamento
  • In sede di impugnazione cautelare è strategico indicare esattamente quali atti non sono stati trasmessi e perché quegli specifici elementi avrebbero determinato una diversa valutazione delle esigenze cautelari

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