Cassazione Penale, Sentenza n. 14454/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare in carcere disposta dal GIP e confermata dal Tribunale in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p. L'indagato era stato trovato nell'abitazione della convivente con due pistole con matricola abrasa (una con serbatoio), un fucile provento di furto, numerose munizioni e gr. 34 di crack con un bilancino. In sede di riesame la difesa non contestava i gravi indizi ma lamentava: 1) la perdita di efficacia della misura per trasmissione parziale dell'atto di compravendita dell'immobile (sarebbero emersi elementi favorevoli all'indagato, come lo stato di inagibilità dell'abitazione); 2) carenza e illogicità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione (la prognosi sarebbe basata su elementi aspecifici e su precedenti non significativi e datati); 3) mancata motivazione specifica sull'inidoneità della sostituzione con arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, nonostante fosse stata chiesta tale misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la trasmissione parziale degli atti determini la perdita di efficacia della misura: il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere tutti gli atti e la mancata o parziale trasmissione non comporta inefficacia se non è dimostrato che sono stati sottratti al controllo del giudice dati decisivi; il Tribunale ha comunque utilizzato l'atto per attribuire l'immobile all'indagato e la circostanza è rimasta incontestata. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale: la valutazione prognostica sul pericolo di reiterazione può fondarsi su elementi concreti (quantità di stupefacente, numero e natura delle armi, modalità di custodia, precedenti penali) e non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidiva; le precedenti condanne e la dimestichezza nella procurarsi e detenere armi sono elementi idonei a fondare il giudizio di pericolosità. Inoltre la Corte ha ritenuto corretta la conclusione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, alla luce della prognosi di inaffidabilità e della gravità delle contestazioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la misura confermata.
Norme richiamate
Disciplina il riesame delle misure cautelari: la Corte ricorda che il PM non è obbligato a trasmettere l'intero compendio probatorio e che la mancata o parziale trasmissione non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura se non emergono dati decisivi sottratti al controllo del giudice
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Definisce il pericolo di reiterazione: la Corte conferma che la valutazione è prognostica e può basarsi su elementi concreti (modalità di realizzazione del fatto, personalità, contesto), non richiedendo la dimostrazione di occasioni imminenti di recidiva
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato le censure proposte e ne ha dichiarato in parte l'inammissibilità e in parte l'infondatezza
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale ai limiti di motivazione e spazi di impugnazione: il ricorso è stato articolato nei limiti stabiliti dalle disposizioni applicabili
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale per adempimenti a seguito della decisione di cassazione: la Corte dispone la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti previsti
artt. 2 e 7 legge n. 695 del 1967
Norme richiamate nell'imputazione provvisoria relative a specifiche fattispecie (richiamate nel capo di imputazione) e valutate insieme agli altri reati contestati
Norma relativa alla detenzione e alla disciplina delle armi, richiamata tra i reati contestati alla persona
Norma relativa al ricettazione, citata nell'imputazione come reato contestato
Massime di principio
- La mancata o parziale trasmissione di atti dal PM al giudice del riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: la difesa deve indicare quali dati decisivi sono stati sottratti al controllo e dimostrare l'incidenza sugli esiti cautelari
- La valutazione del pericolo di reiterazione è di natura prognostica e può fondarsi su elementi concreti come quantità e natura della droga, numero e tipologia delle armi, modalità di custodia, collegamenti con ambienti criminali e precedenti penali; non è necessario provare l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva
- Le precedenti condanne, se pertinenti per analogia o identità di fattispecie, possono legittimamente essere utilizzate per fondare il giudizio di pericolosità e la scelta di una misura più afflittiva
- Quando si richiede la sostituzione della custodia con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico), la difesa deve fornire argomentazioni e elementi concreti che dimostrino l'effettiva idoneità di tali misure; il giudice deve motivare specificamente l'inidoneità delle misure alternative, ma la pronuncia può essere anche implicita se la motivazione complessiva rende chiara l'impossibilità di affidamento
- In sede di impugnazione cautelare è strategico indicare esattamente quali atti non sono stati trasmessi e perché quegli specifici elementi avrebbero determinato una diversa valutazione delle esigenze cautelari
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