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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11028/2021 del 27/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'aliquota IVA applicabile alle opere edili fatturate da AEDILIS come appaltatrice per Castiglione Isolabella (anno 2006): l'Agenzia aveva adottato l'aliquota ordinaria (10%) ritenendo si trattasse di interventi di ristrutturazione; la contribuente sosteneva che le opere costituivano nuova edificazione e dovevano beneficiare dell'aliquota agevolata del 4%. La questione principale è stata se le opere comportassero una "nuova costruzione" oppure una "ristrutturazione edilizia" ai sensi della normativa richiamata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l'appello di AEDILIS. La CTR aveva accertato un radicale mutamento della destinazione d'uso (da immobili produttivi a residenziali), l'impiego di nuovi materiali e, soprattutto, la variazione della sagoma/volume degli edifici; sulla base di ciò li ha qualificati come "nuova costruzione" e non come ristrutturazione. La Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% (dPR 633/1972, tabella A, parte seconda, n. 39), ha condiviso l'interpretazione normativa richiamata (anche in coerenza con l'art. 31, L. 457/1978 e giurisprudenza consolidata) e ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente valutato le prove e assolto il proprio onere probatorio; il secondo motivo di ricorso è risultato inammissibile per vizio formale/temporale della formula invocata. Spese del giudizio a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • dPR 633/1972, tabella A, parte seconda, n. 39

    aliquota agevolata al 4% per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita ..»

    La disposizione si applica alle costruzioni ex novo di fabbricati destinati alla successiva vendita: se l'intervento è qualificabile come "nuova costruzione" ricorre l'aliquota agevolata del 4%.

  • dPR 633/1972, tabella A, parte terza, n. 127-quaterdecies

    prevede l'aliquota del 10% per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi»

    La norma disciplina l'aliquota ridotta al 10% per le prestazioni riconducibili ad interventi di recupero/ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 della L. 457/1978; se l'intervento rientra in tale categoria, non si applica il 4% previsto per le nuove costruzioni.

  • Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. c) e d)

    c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere...; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente...

    L'art. 31 individua le caratteristiche degli interventi di recupero/ristrutturazione: per qualificare un intervento come ristrutturazione è necessario che non vi sia una modificazione tale della sagoma/volume da configurare una nuova costruzione; demolizioni con diversa sagoma/volume sono invece indice di nuova edificazione.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato dall'Agenzia come criterio di onere della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente valutato le prove e che l'onere probatorio sia stato adempiuto dalla contribuente in relazione ai fatti decisivi.

  • Art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5 (riferimento processuale)

    La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso perché formulato secondo la previgente versione della norma; sottolinea l'importanza di rispettare la corretta formulazione e vigente disciplina dei motivi in cassazione.

Massime di principio

  • Per distinguere "ristrutturazione" da "nuova costruzione" occorre valutare la continuità dell'organismo edilizio: cambio di sagoma, volume o superficie è indice decisivo di nuova costruzione.
  • La variazione della destinazione d'uso (es. da produttivo a residenziale) e l'uso di nuovi materiali o modifiche strutturali rilevanti rafforzano la qualificazione come nuova edificazione.
  • La semplice demolizione seguita da ricostruzione può restare qualificata come ristrutturazione solo se la ricostruzione è fedele per sagoma/volume/superficie e avviene in tempi ragionevoli; altrimenti è nuova costruzione.
  • In materia fiscale il corretto inquadramento (4% vs 10%) dipende da accertamenti di fatto e documentali: concessioni, progetti, rilievi di sagoma/volume e documentazione tecnica sono prove decisive.
  • L'onere della prova in giudizio spetta alla parte che afferma determinati fatti: le valutazioni tecniche e documentali del giudice tributario, adeguatamente motivate, hanno forte persuasività in sede di legittimità.
  • I motivi di cassazione devono essere formulati secondo le prescrizioni attuali dell'art. 360 c.p.c.; errori formali o riferimenti a versioni previgenti della norma possono comportare inammissibilità.

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