Cassazione Civile, Sentenza n. 11029/2021 del 27/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello della GTI ritenendo che lo spedizioniere, pur avendo agito come "rappresentante indiretto" (dichiarante in dogana), non potesse essere ritenuto solidalmente obbligato per le imposte (accise e IVA) e le relative sanzioni a meno che non fosse provata la sua consapevolezza delle irregolarità dell'importatore; l'Agenzia delle dogane ha dedotto violazione di norme comunitarie e nazionali sul regime di responsabilità del dichiarante doganale e sulla estensione della responsabilità solidale anche all'IVA all'importazione e alle accise, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia delle dogane (violazione dell'art. 201 del Codice Doganale Comunitario/Reg. CEE n. 2913/1992 e falsa applicazione dell'art. 70 dPR 633/1972 in relazione all'IVA), ritenendo che il dichiarante doganale che sia rappresentante indiretto risponde in solido con l'importatore per le obbligazioni connesse all'importazione, comprese le accise e l'IVA. Il terzo motivo relativo alle sanzioni è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame; liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 201
"3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana."
Il dichiarante (anche se spedizioniere rappresentante indiretto) è titolare dell'obbligazione doganale: presenta la dichiarazione e risponde solidalmente con l'importatore per i diritti e oneri doganali connessi all'importazione.
Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 202
Norma riferita all'ipotesi di "introduzione irregolare" (merci non presentate in dogana); la Corte ha ritenuto che tale disposizione non si applica al caso in cui la merce è stata regolarmente presentata e dichiarata.
TUA (Testo Unico Accise), art. 2
"1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione. 2. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato... Si considera immissione in consumo anche: ... e) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo."
L'obbligazione per le accise nasce all'importazione; pertanto, se l'importazione si è verificata, l'accisa è dovuta e il dichiarante indiretto che ha presentato la dichiarazione è solidalmente obbligato al pagamento.
dPR 633/1972, art. 70
Norma sul pagamento dell'IVA all'importazione: la Corte ha ritenuto che l'IVA all'importazione rientra tra gli oneri doganali e che il dichiarante doganale può essere chiamato a risponderne solidalmente ai sensi dell'art. 201 del CDC.
Direttiva IVA 2006/112/CE, art. 201
"All'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dello Stato membro d'importazione."
La direttiva conferma che lo Stato membro può designare il soggetto debitore dell'IVA all'importazione e rende coerente la responsabilità dell'IVA all'importazione con la disciplina doganale che individua il dichiarante come debitore/contenutore di responsabilità.
TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali), art. 34
"Si considerano 'diritti doganali' tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di legge, in relazione alle operazioni doganali"
L'IVA all'importazione è assimilabile a un onere riscossibile in sede doganale; pertanto rientra nel campo di applicazione della responsabilità del dichiarante doganale.
d.lgs. 472/1997, art. 5
Norma relativa alle sanzioni amministrative tributarie: se la responsabilità tributaria sussiste (anche solidale), possono conseguire le relative pretese sanzionatorie, salvo questioni specifiche che richiedano valutazione nel merito.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che agisce come "dichiarante" in dogana (rappresentante indiretto) assume, per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione, una responsabilità solidale con l'importatore per gli oneri doganali derivanti dall'importazione, comprese le accise e l'IVA all'importazione.
- La responsabilità solidale del dichiarante non richiede la prova della consapevolezza delle irregolarità dell'importatore per essere configurata; la consapevolezza può invece rilevare per altri profili (es. responsabilità di terzi che hanno fornito dati errati).
- L'IVA all'importazione è da considerarsi tra gli oneri riscossi in sede doganale e può essere fatta valere nei confronti del dichiarante ai sensi della disciplina doganale, pur restando l'importatore il soggetto passivo principale dell'imposta.
- Le disposizioni relative all'"introduzione irregolare" (merce non presentata) e le norme che colpiscono chi ha fornito dati errati trovano applicazione in fattispecie distinte; non devono essere confuse con la responsabilità propria del dichiarante.
- In situazioni analoghe è prudente per lo spedizioniere/dichiarante esercitare adeguata diligenza nei confronti dell'importatore (verifica documentazione, status fiscale) o evitare di assumere la qualifica di dichiarante quando sussistono rischi rilevanti, per limitare l'esposizione a responsabilità solidali.
- Se la responsabilità tributaria principale viene accertata contro l'importatore, le pretese dell'Amministrazione per il recupero possono legittimamente rivolgersi anche al dichiarante ai sensi della normativa doganale; le contestazioni su sanzioni possono richiedere specifica valutazione e non sono automaticamente escluse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11023/2021 del 27/04/2021
- Sentenza civile · 27 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11024/2021 del 27/04/2021
- Sentenza civile · 27 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11025/2021 del 27/04/2021
- Sentenza civile · 27 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11026/2021 del 27/04/2021
- Sentenza civile · 27 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11027/2021 del 27/04/2021
- Sentenza civile · 27 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 11028/2021 del 27/04/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →