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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07342/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore aveva promosso inizialmente un giudizio contro il datore di lavoro pubblico e contro l'INPS per ottenere la regolarizzazione contributiva relativa agli anni 1982-1988. Dopo una fase processuale in cui era stata dichiarata la giurisdizione solo nei confronti dell'INPS e la causa era stata riassunta dinanzi a nuovo giudice, la corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che non fosse provato un rapporto di lavoro subordinato idoneo a fondare la pretesa previdenziale e, dall'altro, che l'azione proposta non corrispondesse ad alcuna azione tipica esperibile dal lavoratore verso l'INPS, poiché la tutela normalmente si realizza mediante condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, risarcimento ex art. 2116, comma 2, c.c., oppure costituzione della rendita vitalizia. Il ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 333, 112 e 156 c.p.c. per non avere la corte territoriale valorizzato la nullità dell'attività processuale e la mancata prosecuzione del giudizio davanti allo stesso giudice; (2) violazione degli artt. 112, 324 e 353 c.p.c. per omessa pronuncia su fatti decisivi riguardanti una parte estromessa e il rapporto dichiarato non devoluto alla giurisdizione; (3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame e mancata pronuncia sulle prove richieste e sul presunto riconoscimento dell'INPS del diritto vantato; (4) violazione degli artt. 111, 115 e 353 c.p.c. per asserita lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale, sostenendo che l'adesione dell'INPS alla domanda avrebbe imposto un mero accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su una doppia ratio decidendi: la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato e, comunque, la non corrispondenza della domanda proposta a una tutela esperibile dal lavoratore nei confronti dell'INPS. I motivi di ricorso sono stati ritenuti confusi, promiscuamente articolati e non specificamente calibrati sulle rationes della decisione impugnata; inoltre, le censure relative all'art. 115 c.p.c. sono state giudicate inconferenti, poiché la violazione di tale norma ricorre solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti e non quando valuti liberamente il materiale probatorio. La Corte ha anche osservato che l'eventuale disponibilità dell'INPS a ricevere contributi non trasformava l'azione proposta in una domanda ammissibile verso l'ente previdenziale, potendo residuare solo altre azioni astrattamente possibili, non però quelle concretamente introdotte. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla gestione dell'impugnazione, senza che la Corte ravvisasse violazione pertinente alla decisione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero specificamente correlate alle rationes decidendi della sentenza impugnata

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità processuale; la Corte ha escluso che vi fosse una nullità decisiva

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'omessa considerazione del giudicato; la Corte ha ritenuto il motivo non pertinente

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per la pretesa irregolarità nella prosecuzione del giudizio; la Corte ha ritenuto le doglianze inidonee a scalfire la decisione

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuta diversamente le prove dedotte

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel ricorso in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato implicitamente come parametro della valutazione delle prove, cui è rimessa la discrezionale ponderazione del materiale probatorio

  • art. 2116, comma 2, c.c.

    indicato dalla Corte come possibile azione risarcitoria astrattamente esperibile dal lavoratore in presenza dei presupposti, ma non proposta nel caso concreto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sull'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e presentano una formulazione confusa, cumulativa e promiscuamente riferita a più vizi eterogenei.
  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede di allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dei poteri consentiti; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle prove ritualmente offerte.
  • L'eventuale disponibilità dell'ente previdenziale a ricevere contributi non consente, di per sé, di trasformare in ammissibile una domanda che non corrisponda alle azioni tipiche esperibili dal lavoratore a tutela della posizione contributiva.
  • La tutela della posizione previdenziale del lavoratore resta distinta dal rapporto di lavoro, che ne costituisce presupposto: ove la domanda sia proposta nei confronti del solo ente previdenziale, occorre che essa sia riconducibile a una specifica azione esperibile verso tale soggetto e non a una pretesa di condanna incompatibile con la sua posizione di mero destinatario del versamento contributivo.
  • Quando una decisione di merito si fonda su una doppia ratio decidendi autonoma, il ricorso deve investire entrambe le rationes, altrimenti la censura è inidonea a determinare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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