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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07345/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Un lavoratore aveva promosso in origine un giudizio contro il datore di lavoro pubblico e contro l'ente previdenziale, chiedendo la regolarizzazione della propria posizione contributiva per gli anni 1982-1988. Dopo una prima declaratoria di difetto di giurisdizione e una successiva riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione solo nei confronti dell'ente previdenziale, la corte territoriale ha rigettato la domanda ritenendo, da un lato, insussistente il rapporto di lavoro subordinato idoneo a produrre effetti previdenziali e, dall'altro, non esperibile nei confronti dell'ente la domanda di accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva e di condanna alla costituzione della posizione contributiva. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 333, 112 e 156 c.p.c. per asserita nullità dell'attività processuale e mancata prosecuzione del giudizio davanti allo stesso giudice; (2) violazione degli artt. 112, 324 e 353 c.p.c. per omessa pronuncia su fatti decisivi relativi alla parte estromessa e al rapporto non coperto da giurisdizione; (3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame delle prove richieste e del riconoscimento dell'ente circa il diritto vantato; (4) violazione degli artt. 111, 115 e 353 c.p.c. per lesione dell'effettività della tutela, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il diritto alla regolarizzazione contributiva da parte dell'ente. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute inammissibili perché formulate in modo promiscuo, non correttamente parametrate alla motivazione della sentenza impugnata e, comunque, infondate nella parte in cui pretendevano di ricondurre alla violazione dell'art. 115 c.p.c. una critica alla valutazione delle prove. Ha inoltre ribadito che la domanda rivolta solo contro l'ente previdenziale non è sovrapponibile all'azione di regolarizzazione contributiva tipica, che presuppone la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, mentre l'ente è solo destinatario del pagamento conseguente. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto che i motivi non fossero specificamente correlati alla ratio decidendi della sentenza d'appello e che fossero proposti in modo affastellato e promiscuo, mescolando vizi di violazione di legge e di motivazione. Ha inoltre chiarito che non è deducibile come violazione dell'art. 115 c.p.c. una censura diretta soltanto a contestare la valutazione del materiale probatorio. Nel merito, ha confermato l'impostazione della corte territoriale secondo cui la pretesa azionata contro il solo ente previdenziale non corrisponde a un'azione esperibile dal lavoratore per ottenere la regolarizzazione contributiva, azione che presuppone la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata per la gestione della fase processuale successiva alla riassunzione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte rileva però che i motivi non si confrontano con la reale ratio della decisione

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità di atti e attività processuale, ma la censura è ritenuta non decisiva

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare l'effetto del giudicato e l'omessa pronuncia su fatti decisivi

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla prosecuzione del giudizio dopo la declinatoria di giurisdizione

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione si configura solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti liberamente le prove offerte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato implicitamente dalla Corte per chiarire che la scelta di attribuire maggiore attendibilità ad alcune prove rientra nella valutazione riservata al giudice

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte richiama il divieto di mescolare censure eterogenee, riferibili a vizi diversi, in modo confuso e promiscuo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 2116, comma 2, c.c.

    citato dalla corte territoriale come possibile azione risarcitoria alternativa in caso di omissione contributiva del datore

  • art. 2116 c.c.

    richiamato nel ragionamento della corte territoriale sulla tutela previdenziale del lavoratore

  • art. 2041 c.c.

    menzionato solo in via eventuale tra le azioni astrattamente ipotizzabili, non come oggetto della decisione

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    norma processuale richiamata per le spese e il contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure formulate in modo promiscuo, sovrapponendo vizi diversi e non indicando con precisione i capi della decisione contestati, sono inammissibili.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non è invece consentito trasformare in vizio di legge una mera contestazione della valutazione delle prove.
  • La domanda di regolarizzazione della posizione contributiva non può essere proposta come condanna dell'ente previdenziale a richiedere i contributi al datore di lavoro: la tutela tipica presuppone la condanna del datore al versamento dei contributi, mentre l'ente è solo il destinatario del pagamento conseguente.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una doppia ratio decidendi autonoma, il ricorso deve censurarle entrambe; la mancata critica di una di esse è sufficiente a sorreggere il rigetto o l'inammissibilità.
  • Le eventuali azioni del lavoratore per l'accertamento della posizione contributiva o per il risarcimento del danno da omissione contributiva restano distinte e non sono surrogabili da una generica domanda di "regolarizzazione" proposta contro il solo ente previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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