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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07344/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice diretta ad ottenere, nei confronti dell'ente previdenziale, l'accertamento del proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per alcuni anni di servizio. In primo grado il giudizio era stato promosso anche contro il datore di lavoro pubblico, ma era poi proseguito solo nei confronti dell'ente previdenziale dopo una pronuncia sulla giurisdizione. La corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che non risultasse un rapporto di lavoro subordinato idoneo a fondare effetti previdenziali e, dall'altro, che l'azione proposta, formulata come domanda di accertamento e condanna dell'ente a costituire la posizione contributiva, non corrispondesse ad alcuna azione esperibile dal lavoratore, essendo invece configurabili, in ipotesi, la domanda di condanna del datore al versamento dei contributi, la tutela risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. o la costituzione della rendita vitalizia. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva quattro gruppi di censure: violazione degli artt. 333, 112 e 156 c.p.c. per la pretesa nullità della prosecuzione del giudizio davanti a un diverso giudice e per la mancata conservazione delle posizioni processuali; violazione degli artt. 112, 324 e 353 c.p.c. per omessa pronuncia su questioni relative a una parte estromessa e al rapporto non più oggetto di giurisdizione; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame delle prove richieste e del presunto riconoscimento dell'ente; violazione degli artt. 111, 115 e 353 c.p.c. per asserita lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale, sostenendo che l'adesione dell'ente avrebbe imposto una decisione di mero accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata poggiava su una doppia ratio decidendi: la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato rilevante ai fini previdenziali e la non riconducibilità della domanda proposta ad alcuna azione esperibile dal lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale. I motivi di ricorso sono stati reputati confusi, promiscuamente articolati e non specificamente diretti contro le rationes della decisione impugnata; in particolare, le doglianze mescolavano profili di violazione di legge e vizi motivazionali in modo inammissibile. Quanto all'art. 115 c.p.c., la Corte ha ribadito che la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non già quando abbia semplicemente valutato le prove di parte attribuendo loro diverso peso. È stato inoltre precisato che l'eventuale disponibilità dell'ente a ricevere contributi non consente di trasformare il giudizio in una condanna dell'ente a richiederli al datore di lavoro, restando semmai astrattamente configurabili altre azioni, non però esercitate nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna alle spese e con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente per denunciare vizi della prosecuzione del giudizio; la Corte non ne accoglie la censura perché i motivi non colpiscono specificamente la decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel caso concreto reputa le censure generiche e non autosufficientemente riferite ai capi della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti liberamente le prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove rientra nella valutazione del giudice e non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità di atti processuali; la Corte esclude che il vizio prospettato abbia inciso in modo invalidante sul contraddittorio o sul raggiungimento dello scopo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione a questioni già coperte da giudicato o non più controvertibili, ma la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 353 c.p.c.

    Censurato dalla ricorrente per la prosecuzione del giudizio dopo la pronuncia sulla giurisdizione; la Corte esclude che vi sia stata una nullità rilevante.

  • art. 111 c.p.c.

    Invocato in chiave di effettività della tutela giurisdizionale, ma senza incidere sulla ratio della decisione che esclude l'azione proposta.

  • art. 2116, comma 2, c.c.

    Richiamato come una delle azioni astrattamente esperibili dal lavoratore in caso di omissione contributiva, alternativa alla domanda proposta nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo promiscuo e confuso, senza individuare con precisione i capi della sentenza impugnata e senza una chiara corrispondenza tra motivi e rationes decidendi.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre invece allegare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri consentiti.
  • La tutela previdenziale del lavoratore e l'accertamento del rapporto di lavoro sono piani distinti: il rapporto di lavoro può essere presupposto della pretesa previdenziale, ma non sostituisce l'individuazione della corretta azione proposta nei confronti del soggetto obbligato.
  • L'eventuale disponibilità dell'ente previdenziale a ricevere contributi non comporta, di per sé, l'ammissibilità di una domanda volta a ottenere la condanna dell'ente a richiedere i contributi al datore di lavoro; la domanda deve essere coerente con l'azione tipica prevista dall'ordinamento.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una doppia ratio decidendi autonoma, il ricorso deve investire validamente entrambe; se le censure non colpiscono tutte le rationes, il ricorso non può essere accolto.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni pensionisticheImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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