Cassazione Civile, Ordinanza n. 07341/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere, nei confronti dell'ente previdenziale, l'accertamento del diritto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva per gli anni 1982-1988 e la condanna dell'INPS alla costituzione della relativa posizione. In origine il giudizio era stato introdotto anche contro il datore di lavoro pubblico; il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione verso entrambi, mentre in appello era stata riconosciuta la giurisdizione solo sulla domanda contro l'INPS e disposto la prosecuzione del processo limitatamente a tale rapporto. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 333, 112 e 156 c.p.c. per la asserita nullità dell'attività processuale successiva alla rimessione della causa a un nuovo giudice e per la mancata prosecuzione davanti allo stesso giudice; 2) violazione degli artt. 112, 324 e 353 c.p.c. per omessa pronuncia su fatti decisivi relativi alla parte estromessa e al rapporto non coperto da giurisdizione; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame delle prove richieste, in particolare del preteso riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dedotto e delle prove concordemente proposte; 4) violazione degli artt. 111, 115 e 353 c.p.c. per asserita lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale, sostenendo che l'adesione dell'INPS alla domanda avrebbe imposto un accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto: a) insussistente un rapporto di lavoro subordinato idoneo a produrre effetti previdenziali; b) comunque inammissibile la domanda, perché non corrispondente ad alcuna azione esperibile dal lavoratore nei confronti dell'INPS, essendo l'azione tipica quella contro il datore di lavoro per il versamento dei contributi, oppure l'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c., o la costituzione della rendita vitalizia. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, non specificamente parametrato alla doppia ratio decidendi, e che le censure sull'art. 115 c.p.c. erano comunque inconferenti; inoltre, l'eventuale disponibilità dell'INPS a ricevere contributi non trasformava in ammissibile l'azione proposta, né consentiva di condannare l'ente a richiedere i contributi al datore di lavoro. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto che le doglianze non aggredissero in modo specifico la doppia ratio decidendi della sentenza impugnata, fossero formulate in maniera confusa e promiscua e sovrapponessero vizi diversi. Ha inoltre affermato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove, ma solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi. Quanto alla sostanza della pretesa, la Corte ha osservato che la domanda di condanna dell'INPS alla regolarizzazione contributiva non è un'azione esperibile dal lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale, perché la pretesa contributiva compete innanzitutto contro il datore di lavoro; restano astrattamente possibili altre azioni, ma non erano state proposte e, in ogni caso, la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato ne rendeva problematica la proponibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 333 c.p.c.
richiamato come norma processuale invocata dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità dell'attività processuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e non specificamente correlata alla decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte osserva che i motivi non si confrontano con la doppia ratio decidendi e risultano quindi inammissibili.
art. 115 c.p.c.
la violazione può essere dedotta solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione comparativa del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
richiamato implicitamente come parametro dell'attività valutativa consentita al giudice nella ponderazione delle prove.
art. 156 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di nullità, ma senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata.
art. 324 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, ma senza che la censura sia stata ritenuta idonea a scalfire la decisione.
art. 353 c.p.c.
richiamato per contestare la prosecuzione del giudizio e la tutela giurisdizionale; la Corte nega la fondatezza delle doglianze.
art. 111 c.p.c.
richiamato in relazione all'effettività della tutela, ma non ritenuto idoneo a mutare la qualificazione dell'azione proposta.
art. 2116, comma 2, c.c.
indicato come rimedio astrattamente esperibile dal lavoratore in caso di omissione contributiva, in alternativa all'azione contro il datore di lavoro per il pagamento dei contributi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'inammissibilità.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo promiscuo e confuso, senza indicare con precisione quali capi della sentenza si intendano impugnare e senza confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione.
- La deduzione del vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione o una minore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre.
- La domanda del lavoratore volta alla regolarizzazione contributiva deve essere proposta con il corretto strumento processuale e nei confronti del soggetto tenuto al versamento dei contributi; non è ammissibile, di regola, una condanna dell'ente previdenziale a richiedere i contributi al datore di lavoro.
- Il rapporto di lavoro subordinato costituisce presupposto del rapporto previdenziale, ma la sua contestazione o il suo mancato accertamento possono incidere sulla proponibilità e sulla fondatezza delle domande contributive e risarcitorie.
- L'eventuale disponibilità dell'ente previdenziale a ricevere contributi non trasforma automaticamente in ammissibile una domanda che non rientra tra le azioni esperibili dal lavoratore.
- In sede di legittimità, la mancata aggredizione di una doppia ratio decidendi comporta l'inammissibilità del ricorso, poiché l'eventuale fondatezza di una sola censura non sarebbe sufficiente a rimuovere la decisione.
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