Cassazione Civile, Ordinanza n. 07339/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un’azione risarcitoria proposta da una società datrice di lavoro per un rilevante ammanco di scarti di lavorazione dell’ottone verificatosi nello stabilimento aziendale nel periodo 2006-2013 e attribuito al dipendente convenuto. Il Tribunale aveva condannato il lavoratore al risarcimento di oltre 3,3 milioni di euro; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, respingendo i motivi di gravame relativi, in sintesi, alla nullità delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d’ufficio, nonché alle presunte inesattezze di calcolo della CTU. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto tre motivi: (1) violazione di norme processuali e nullità della CTU, sostenendo che il consulente avesse acquisito documenti non allegati dall’attrice e relativi a fatti principali della domanda; (2) nullità delle prove orali assunte in primo grado, per asserita discrepanza tra capitoli ammessi e prove assunte e per tardività della contestazione ritenuta dalla Corte territoriale; (3) violazione degli artt. 194-195 c.p.c. e 112 c.p.c. per omessa pronuncia e omesso esame, censurando la declaratoria di tardività delle contestazioni sugli errori di calcolo della CTU. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha affermato che il CTU può acquisire documenti necessari alla quantificazione del danno quando si tratti di dati accessori o secondari, non diretti a provare fatti principali; ha ritenuto il secondo motivo generico e non autosufficiente; ha rilevato che le contestazioni sugli errori di calcolo, non costituendo eccezioni di nullità, avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte nel subprocedimento peritale e che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era impropria rispetto al vizio denunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva già respinto l’appello del lavoratore e quindi mantenuto ferma la condanna risarcitoria a favore della società datrice di lavoro. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La ratio decidendi centrale è che la CTU, nei limiti del quesito e del contraddittorio, può avvalersi anche di documenti non tempestivamente prodotti dalle parti quando essi servano solo alla liquidazione del danno e non a provare fatti costitutivi principali; inoltre, le contestazioni difensive che non attengono a nullità del procedimento peritale devono essere formulate tempestivamente, e un ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nel descrivere i fatti processuali e i profili di errore denunciati.
Norme richiamate
Richiamato in tema di consulenza tecnica d’ufficio e dei poteri del consulente nel processo.
Il termine per osservazioni alla bozza di CTU è considerato ordinatorio e acceleratorio; la sua inosservanza non preclude in assoluto contestazioni successive, ma può rilevare ai fini della tardività.
Richiamato tra le norme dedotte a sostegno della censura sulla CTU.
Evocato per sostenere la pretesa indebita acquisizione di documenti non allegati; la Corte ribadisce il limite tra fatti principali e fatti secondari ai fini della prova.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo.
La Corte osserva che la doglianza sulle modalità di escussione dei testi non attiene realmente al modo di deduzione della prova testimoniale disciplinato da questa norma.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta impropriamente veicolata e, comunque, non coerente con il vizio realmente dedotto.
Richiamato dai motivi, ma il primo motivo è ritenuto promiscuo per cumulo di più vizi eterogenei.
Norma corretta per nullità processuali e omessa pronuncia; la Corte evidenzia l’erronea o confusa evocazione di tale vizio nei motivi.
È richiamato impropriamente dal ricorrente per contestare una tardività di deduzioni, mentre riguarda l’omesso esame di fatti decisivi.
Le nullità relative del procedimento peritale seguono la disciplina delle nullità processuali e vanno tempestivamente dedotte.
Richiamato per distinguere le nullità relative della CTU dalle mere contestazioni difensive.
La verbalizzazione testimoniale non richiede la riproduzione integrale in forma di domanda di ciascun capitolo; è sufficiente l’esame sui fatti oggetto di prova.
Le contestazioni tardive alla CTU possono essere valutate anche sotto il profilo della lealtà e probità processuale.
Il comportamento processuale contrario a lealtà e probità può incidere sulla regolamentazione delle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo, inciso da condotte processuali tardive.
art. 58 comma 1 L. 18 giugno 2009, n. 69
Serve a stabilire l’applicabilità ratione temporis della riforma dell’art. 195 c.p.c. ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore.
art. 46 comma 5 L. 18 giugno 2009, n. 69
Ha sostituito l’art. 195, comma 3, c.p.c. nel testo applicabile alla fattispecie.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di consulenza tecnica d’ufficio il consulente può acquisire documenti necessari alla risposta ai quesiti anche se non tempestivamente prodotti dalle parti, purché tali documenti servano alla valutazione o quantificazione del danno e non a provare fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni.
- La distinzione tra fatti principali e fatti secondari è decisiva: i primi devono essere allegati e provati dalle parti, mentre i secondi possono essere utilizzati dal consulente per svolgere correttamente l’incarico peritale.
- Le contestazioni alla CTU che non integrano una nullità del procedimento sono difese sul contenuto della consulenza e, sebbene non soggette a preclusioni assolute, devono essere dedotte tempestivamente secondo la scansione processuale; la loro tardività può essere valorizzata dal giudice anche ai fini delle spese.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente richiamare genericamente vizi processuali o formule di stile, occorrendo indicare in modo puntuale il fatto processuale, l’atto, il contenuto della doglianza e la decisività dell’errore denunciato.
- La verbalizzazione della prova testimoniale non richiede la riproduzione letterale in forma di domanda di ogni capitolo ammesso, essendo sufficiente che i testimoni siano interrogati sui fatti rilevanti; la sola doglianza sulla mancata trascrizione letterale non integra di per sé nullità.
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