Cassazione Civile, Ordinanza n. 07343/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad ottenere, nei confronti dell'INPS, l'accertamento del diritto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva per gli anni dall'1982 all'1988. In origine la lavoratrice aveva convenuto anche il datore di lavoro (un ente locale), ma il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione; in appello era stata riconosciuta la giurisdizione solo rispetto all'INPS, con prosecuzione del giudizio nei suoi confronti. La corte d'appello, però, aveva rigettato la domanda ritenendo: da un lato, che non fosse emerso un rapporto di lavoro subordinato idoneo a fondare pretese previdenziali; dall'altro, che l'azione proposta non corrispondesse ad alcuna azione esperibile dal lavoratore, poiché la tutela previdenziale avrebbe dovuto essere azionata contro il datore di lavoro per il pagamento dei contributi o, in alternativa, con le azioni risarcitorie/ricognitive tipiche. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 333, 112 e 156 c.p.c. per la nullità della prosecuzione del giudizio davanti a un diverso giudice rispetto a quello originario; 2) violazione degli artt. 112, 324 e 353 c.p.c. per omessa pronuncia su fatti decisivi relativi alla parte estromessa e al rapporto non rientrante nella giurisdizione; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame delle prove richieste e del preteso riconoscimento del diritto da parte dell'INPS; 4) violazione degli artt. 111, 115 e 353 c.p.c. per asserita lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale, sostenendo che l'adesione dell'INPS alla domanda avrebbe imposto una decisione di accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi: la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato idoneo a generare effetti previdenziali e la non riconducibilità della domanda proposta ad una delle azioni esperibili dal lavoratore nei confronti dell'INPS. I motivi di ricorso sono stati ritenuti confusi, promiscuamente formulati e non specificamente parametrati alla sentenza impugnata; inoltre, le censure ex art. 115 c.p.c. sono state reputate inconferenti perché non denunciavano l'utilizzo di prove illegittimamente introdotte dal giudice, ma solo una diversa valutazione del materiale probatorio. È stato anche osservato che l'eventuale disponibilità dell'INPS a ricevere contributi non trasformava l'azione proposta in una domanda di condanna dell'ente a richiedere i contributi al datore di lavoro. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 333 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per sostenere la nullità della prosecuzione del giudizio e la mancata considerazione delle conseguenze processuali della riassunzione
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia e per contestare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto le censure non specificamente calibrate sulla sentenza
art. 156 c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità dell'attività processuale; la Corte ha escluso che il vizio dedotto fosse decisivo
art. 324 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione al giudicato e alla posizione della parte estromessa
art. 353 c.p.c.
richiamato per contestare la prosecuzione del giudizio e per dedurre vizi relativi al passaggio processuale conseguente alla declaratoria di giurisdizione
art. 115 c.p.c.
la Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione delle prove di parte
art. 111 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione al parametro dell'effettività della tutela giurisdizionale
art. 116 c.p.c.
richiamato implicitamente per distinguere la valutazione comparativa delle prove, rimessa al giudice, dalla violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato per stigmatizzare la mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei all'interno dei motivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 2116, comma 2, c.c.
menzionato dalla corte territoriale come una delle azioni astrattamente esperibili dal lavoratore a tutela della posizione previdenziale
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici, intelligibili e riferiti ai singoli capi della decisione impugnata; è inammissibile la censura formulata in modo promiscuo, con sovrapposizione di doglianze eterogenee e senza chiara individuazione dell'errore denunciato.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri riconosciuti; non è invece deducibile per contestare la mera diversa valutazione del materiale probatorio.
- La tutela previdenziale va distinta dal presupposto del rapporto di lavoro: la domanda relativa alla posizione contributiva deve essere inquadrata nell'azione effettivamente esperibile contro il soggetto tenuto agli obblighi contributivi, e non può essere trasformata in una condanna dell'INPS a richiedere contributi al datore di lavoro.
- L'eventuale disponibilità dell'ente previdenziale a ricevere versamenti non comporta, di per sé, l'ammissibilità di una domanda di condanna dell'INPS a promuovere il recupero contributivo verso il datore di lavoro.
- Quando la decisione impugnata poggia su una doppia ratio decidendi autonoma, il ricorso deve confrontarsi con entrambe; altrimenti resta inammissibile per difetto di specificità e decisività delle censure.
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