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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07340/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lavoratrice aveva agito per ottenere nei confronti dell'INPS l'accertamento del proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per gli anni 1982-1988, nel contesto di una vicenda lavorativa in cui aveva inizialmente convenuto anche il datore di lavoro (ente locale). Dopo una prima declaratoria di difetto di giurisdizione verso entrambi i convenuti, la Corte d'appello aveva riconosciuto la giurisdizione solo verso l'INPS e disposto la prosecuzione limitatamente a tale domanda. Nel giudizio riassunto, però, la Corte territoriale aveva ritenuto che: a) non fosse stato provato un rapporto di lavoro subordinato idoneo a fondare effetti previdenziali; b) la domanda proposta contro il solo INPS non corrispondesse ad alcuna azione esperibile dal lavoratore, essendo la pretesa corretta quella di condanna del datore al versamento dei contributi, oppure di risarcimento ex art. 2116, comma 2, c.c., o di costituzione della rendita vitalizia. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con quattro motivi, violazione degli artt. 333, 112, 156 c.p.c. per la pretesa nullità dell'attività processuale e la mancata prosecuzione davanti allo stesso giudice; violazione degli artt. 112, 324, 353 c.p.c. per omessa pronuncia su fatti relativi alla parte estromessa e al rapporto non più oggetto di giurisdizione; violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. per omesso esame delle prove e del riconoscimento, da parte dell'INPS, del diritto azionato; violazione degli artt. 111, 115, 353 c.p.c. per asserita lesione dell'effettività della tutela, sostenendo che l'adesione dell'INPS avrebbe imposto l'accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva. La Corte di cassazione ha osservato che la sentenza impugnata poggiava su una doppia ratio decidendi: inesistenza del rapporto subordinato e inammissibilità della domanda proposta contro il solo INPS. Ha inoltre ritenuto che i motivi fossero formulati in modo confuso, promiscuo e non parametrato alle rationes della decisione, con indebita commistione di censure ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.; ha poi chiarito che la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, non già la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite. Infine ha rilevato che l'eventuale disponibilità dell'INPS a ricevere contributi non equivale alla proponibilità, da parte del lavoratore, di una condanna dell'ente a richiedere i contributi al datore di lavoro, restando solo astrattamente ipotizzabili altre azioni non effettivamente esercitate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, fossero formulate in modo promiscuo e sovrapposto, e non evidenziassero una violazione dell'art. 115 c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Ha confermato quindi la decisione di merito che aveva negato la domanda di regolarizzazione contributiva proposta contro l'INPS. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla prosecuzione del giudizio e sulla pretesa nullità dell'attività processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha rilevato che i motivi non si confrontavano con le rationes della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando valuti liberamente le prove delle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    evocato per ribadire che la diversa forza di convincimento attribuita alle prove rientra nel libero apprezzamento del giudice.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità sanata per raggiungimento dello scopo.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di giudicato e questioni già definite.

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per le doglianze sulla prosecuzione del giudizio e sull'effettività della tutela dopo la rimessione in prosecuzione.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo come parametro dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 2116, comma 2, c.c.

    indicato dalla Corte territoriale come possibile azione del lavoratore per il danno da omissione contributiva, distinta dalla domanda proposta contro l'INPS.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano specificamente con ciascuna autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto se la decisione di merito si fonda su più ragioni tra loro indipendenti.
  • È inammissibile il motivo che mescola in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali senza distinguere chiaramente il capo della decisione investito e il paradigma dell'art. 360 c.p.c. invocato.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti il peso probatorio attribuito agli elementi ritualmente acquisiti.
  • In materia di tutela previdenziale, la domanda deve essere coerente con l'azione tipica esperibile: la pretesa di regolarizzazione contributiva non può tradursi in una condanna dell'INPS a richiedere i contributi al datore di lavoro se tale domanda non è prevista dall'ordinamento come azione del lavoratore contro l'ente.
  • L'eventuale disponibilità dell'ente previdenziale a ricevere contributi non sana di per sé l'inesattezza dell'azione proposta, né impone l'accoglimento di una domanda che non corrisponda allo schema legale della tutela richiesta.
  • In presenza di accertamento negativo del rapporto di lavoro subordinato, vengono meno i presupposti per le azioni previdenziali fondate sulla sussistenza di quel rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRapporto di lavoro dirigenziale
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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