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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49687/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ragusa (riesame) che aveva rigettato l'istanza ex art. 324 c.p.p. di revoca del sequestro preventivo 'impeditivo' disposto dal GIP sui crediti d'imposta (sismabonus) ceduti da C.G.S. Costruzioni a favore di Poste. Poste denunciava vizio di motivazione e violazione delle norme processuali e sosteneva la propria qualita' di cessionario in buona fede: i crediti erano confluiti nel "cassetto fiscale" della ricorrente dopo acquisti effettuati nel 2021, la società aveva adottato la diligenza richiesta e non poteva essere ritenuta corresponsabile delle frodi contestate agli indagati; inoltre si censurava l'errata interpretazione delle disposizioni del D.L. 34/2020 in tema di concorso nelle violazioni amministrative e il mancato esercizio della "motivazione rinforzata" sul periculum in mora e sulla buona fede del cessionario.

La decisione

Il ricorso in Cassazione si è estinto perché, con atto depositato il 1 dicembre 2022, l'Avv. Paola Severino ha dichiarato valida rinuncia al ricorso (art. 589, comma 3, c.p.p.). Il giudice della Cassazione ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per estinzione del processo d'impugnazione, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. Non è stata data una pronuncia di merito sulle questioni sostanziali riguardanti la sussistenza del concorso del cessionario o sulla fondatezza degli argomenti relativi alla buona fede di Poste, poiché la rinuncia ha fatto venire meno il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Norma richiamata come fondamento dell'istanza di revoca del sequestro preventivo (riesame delle misure reali); la decisione di merito non è stata affrontata in Cassazione a seguito della rinuncia, per cui non è stata data interpretazione sostanziale da questa Corte.

  • art. 589, comma 3, c.p.p.

    Interpretazione applicata: la rinuncia al ricorso, validamente manifestata dall'avvocato, determina l'estinzione del giudizio d'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla parte ricorrente in ragione dell'inammissibilità/estinzione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamata nella censura della ricorrente in relazione all'onere motivazionale rafforzato sul periculum in mora quando è colpito il patrimonio di terzi in buona fede; la Cassazione non è entrata nel merito delle censure per effetto della rinuncia.

  • artt. 640-bis e 648-ter.1 c.p.

    Reati contestati nel procedimento penale di base (truffa per erogazioni pubbliche e riciclaggio/impiego di proventi illeciti tramite cessione di crediti); elementi che giustificavano il sequestro preventivo nel provvedimento di primo grado, ma non sono stati riesaminati in Cassazione per effetto della rinuncia.

  • art. 121, commi 4,5,6 D.L. n.34/2020 (Decreto Rilancio)

    Norme richiamate dalla ricorrente per contestare l'interpretazione sul concorso del cessionario nelle violazioni amministrative relative ai bonus fiscali; il Tribunale di Ragusa aveva utilizzato tali disposizioni per argomentare il possibile coinvolgimento del cessionario, ma la Cassazione non ha risolto la questione a causa dell'estinzione del ricorso.

  • art. 16 D.L. 63/2013

    Norma citata quale disposizione normativa che prevedeva le agevolazioni (in rapporto con l'accesso fraudolento ai sismabonus); non è stata oggetto di decisione di legittimità nel presente procedimento per effetto della rinuncia.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Richiamato nella censura sulla motivazione delle esigenze cautelari; non è stato possibile ottenere pronuncia di Cassazione sul tema in ragione dell'estinzione del giudizio.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma relativa alle competenze e funzioni del giudice; evocata dalla difesa in ordine a presunte violazioni procedurali, ma non oggetto di pronuncia definitiva dalla Cassazione nel presente atto.

  • art. 9 D.Lgs. n.472/1997 e art. 5 L. n.689/1981

    Norme citate rispetto alla responsabilità amministrativa e sanzionatoria; la difesa le invocava per sostenere l'erronea qualificazione del concorso di Poste nelle violazioni amministrative, ma la Corte non ha deciso la questione per effetto della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia valida al ricorso (art. 589 c.p.p.) estingue il giudizio d'impugnazione e impedisce alla Cassazione di pronunciarsi sul merito delle questioni proposte.
  • Quando è disposto un sequestro preventivo 'impeditivo' di crediti d'imposta, la questione della qualità di cessionario in buona fede del terzo richiede una motivazione specifica e, se dedotta, può imporre al giudice una valutazione approfondita del periculum in mora e della prova della buona fede.
  • Le censure sul possibile concorso del cessionario nelle violazioni che hanno originato i crediti (soprattutto alla luce del D.L. 34/2020) sollevano questioni complesse di diritto amministrativo e penale che richiedono accertamenti fattuali e probatori; tali questioni non vengono decise automaticamente in favore del cessionario per il solo fatto che i crediti siano confluiti nel suo cassetto fiscale.
  • Il giudice può disporre il blocco dei crediti sul portale dell'Agenzia delle Entrate come misura esecutiva del sequestro preventivo su crediti fiscali; il terzo acquirente deve dimostrare la diligenza esigibile e, se sostiene la buona fede, fornire elementi probatori idonei.
  • La rinuncia al ricorso può comportare, oltre all'estinzione del giudizio, l'obbligo di sostenere le spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 616 c.p.p., salvo giustificazioni esonerative incontrovertibili.

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