Cassazione Civile, Ordinanza n. 28952/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un ispettore capo della polizia locale, collocato in posizione di comando presso la Procura della Repubblica di Siracusa per svolgere funzioni di polizia giudiziaria negli anni 2009-2016, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Siracusa per il pagamento di somme maturate a titolo di lavoro straordinario. Il Comune aveva proposto opposizione e la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, ritenendo che, ai sensi dell'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, l'amministrazione di appartenenza fosse tenuta ad anticipare solo il trattamento fondamentale, con rimborso da parte dell'amministrazione utilizzatrice, mentre il trattamento accessorio, incluso lo straordinario, dovesse gravare direttamente sull'amministrazione di destinazione. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sul comando/distacco e sulla contrattazione collettiva, sostenendo che l'art. 70, comma 12, regola solo i rapporti interni tra amministrazioni e non incide sul suo diritto a ricevere integralmente la retribuzione dal datore di lavoro di appartenenza; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, richiamando elementi da cui, a suo dire, emergeva l'obbligo del Comune di corrispondere lo straordinario o di convertirlo in riposo compensativo, nonché precedenti accordi e prassi amministrative favorevoli alla sua pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, affinché riesamini la domanda attenendosi al principio per cui, nel comando, il lavoratore può agire nei confronti dell'amministrazione di appartenenza per il pagamento della retribuzione, compreso il trattamento accessorio eventualmente dovuto, ferma restando la possibilità per l'ente datore di rivalersi nei rapporti interni con l'amministrazione utilizzatrice. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene invocato come parametro per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
viene invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi
art. 45, commi 1 e 3, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto al trattamento economico complessivo
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
«l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale»
la disposizione regola i rapporti tra amministrazioni e il meccanismo di rimborso; non sposta sul solo ente utilizzatore il rapporto retributivo verso il dipendente, che resta azionabile nei confronti dell'amministrazione di appartenenza
art. 19, comma 2, CCNL Enti Locali
richiamato dal ricorrente in connessione con il trattamento economico del personale comandato
dichiarazione congiunta allegata al CCNL Enti Locali 22.1.2004
richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi sul trattamento economico
richiamati dal ricorrente per l'interpretazione della disciplina del comando
richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del protocollo d'intesa e delle regole negoziali
art. 5, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
«quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria (...) possono essere applicati (...) ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi»
costituisce la base normativa della temporanea applicazione/comando del personale di polizia giudiziaria presso altra amministrazione
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
secondo la Corte, disciplina il rapporto interamministrativo di rimborso e non esclude la legittimazione passiva dell'amministrazione di appartenenza nel giudizio promosso dal dipendente
art. 12 preleggi
citato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione della normativa e degli atti convenzionali
Massime di principio
- Nel comando o in situazioni analoghe di utilizzazione di personale presso altra amministrazione, la titolarità del rapporto di impiego resta in capo all'amministrazione di appartenenza, che è normalmente la legittimata passiva dell'azione del dipendente per la corresponsione della retribuzione.
- La disciplina dell'art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 regola i rapporti interni tra amministrazioni e il rimborso del trattamento fondamentale, senza trasformarsi in una regola che trasferisce sul solo ente utilizzatore l'obbligazione retributiva verso il lavoratore.
- L'eventuale riparto interno degli oneri tra amministrazioni non incide sul diritto del dipendente a pretendere il pagamento delle voci retributive dall'ente datore, salva poi l'azione di rivalsa o rimborso tra gli enti coinvolti.
- Nei giudizi sulla retribuzione del personale comandato, il giudice deve distinguere tra il rapporto di lavoro con il dipendente e i rapporti di rimborso o regresso tra le pubbliche amministrazioni coinvolte.
- Il controllo di legittimità può censurare l'erronea interpretazione della disciplina del comando quando il giudice di merito confonda il piano del rapporto retributivo verso il lavoratore con quello del riparto degli oneri fra amministrazioni.
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