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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28919/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcune dipendenti del comparto scuola, assistenti amministrative incaricate di svolgere temporaneamente mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nonché dalla richiesta di pagamento dell'elemento retributivo connesso alla seconda posizione economica. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la pretesa: da un lato aveva ritenuto infondata la domanda di differenze retributive per mansioni superiori per i periodi successivi all'1.1.2013, applicando la disciplina speciale introdotta dalla L. n. 228/2012 e il criterio di calcolo che considera l'intero trattamento economico in godimento dell'assistente; dall'altro aveva riconosciuto il diritto alle somme per la seconda posizione economica, ma limitandole alla prescrizione quinquennale. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 52 e 45 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 69 CCNL scuola 1994/1997 e dell'art. 146 CCNL 29.11.2007, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato le differenze per mansioni superiori e che la norma sopravvenuta di cui ai commi 44 e 45 dell'art. 1 L. n. 228/2012 fosse illegittima per contrasto con l'art. 36 Cost.; 2) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., sostenendo che la prescrizione delle differenze retributive dovesse decorrere solo dalla cessazione del rapporto, poiché il diritto sarebbe maturato giorno per giorno e non avrebbe potuto estinguersi progressivamente in corso di rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l'orientamento secondo cui la L. n. 228/2012 ha introdotto una disciplina speciale che, per il personale scolastico incaricato di svolgere mansioni di DSGA, impone di calcolare l'indennità di funzioni superiori tenendo conto dell'intero trattamento economico percepito dall'assistente amministrativo, comprensivo della posizione economica e dell'anzianità. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto non contraria all'art. 36 Cost. la progressiva riduzione dell'indennità fino all'azzeramento per i dipendenti con maggiore anzianità. Ha ritenuto inoltre inammissibili le nuove questioni prospettate solo in memoria. È stato parimenti respinto il secondo motivo, perché in materia di pubblico impiego la prescrizione decorre in costanza di rapporto, anche quando si tratti di rapporti a tempo indeterminato cui si innestano incarichi temporanei di mansioni superiori. La soccombenza ha comportato la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e degli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione è richiamata come norma generale sulle mansioni superiori nel pubblico impiego, rispetto alla quale la L. n. 228/2012 è stata considerata disciplina speciale derogatoria nella determinazione del trattamento economico.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato quale espressione del principio di riserva alla contrattazione collettiva in materia di trattamento economico, principio che la disciplina speciale successiva deroga in punto di quantificazione dell'indennità.

  • art. 69 CCNL comparto Scuola del 4.8.1995

    È la fonte contrattuale che prevedeva l'indennità di funzioni superiori pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento.

  • art. 146 CCNL 29.11.2007

    È richiamato quale norma che rinvia e coordina la disciplina contrattuale delle mansioni superiori nel comparto scuola.

  • art. 62 CCNL 29.11.2007

    È richiamato in relazione alla seconda posizione economica rivendicata dalle ricorrenti.

  • art. 2 della Sequenza Contrattuale

    È richiamato quale fonte della seconda posizione economica, poi oggetto di pretesa economica da parte delle ricorrenti.

  • art. 1, commi 44 e 45, L. n. 228/2012

    È la disciplina speciale che modifica il criterio di calcolo dell'indennità per mansioni superiori, facendo riferimento all'intero trattamento economico dell'assistente amministrativo incaricato e non al solo differenziale dei livelli iniziali.

  • art. 36 Cost.

    È evocato dalle ricorrenti, ma la Corte conferma che la disciplina censurata non viola il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    È la norma sulla prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, applicata dalla Corte d'appello e confermata quanto al decorso in costanza di rapporto.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    È richiamato per affermare che le memorie in cassazione non possono introdurre questioni nuove, ma solo illustrare i motivi già dedotti.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, la disciplina speciale successiva può derogare alla regola contrattuale sul calcolo dell'indennità per mansioni superiori, imponendo di considerare il trattamento complessivo in godimento dal dipendente incaricato e non soltanto il differenziale tra livelli iniziali di inquadramento.
  • Quando il sistema retributivo valorizza l'anzianità, l'indennità per lo svolgimento di mansioni superiori può legittimamente ridursi progressivamente fino ad azzerarsi, senza violare l'art. 36 Cost., poiché una parte della maggiore professionalità è già remunerata dall'inquadramento economico del dipendente.
  • Nei giudizi di cassazione, la memoria non può introdurre domande, eccezioni o questioni nuove non contenute nel ricorso originario.
  • In materia di pubblico impiego, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, anche se il rapporto è a tempo indeterminato e si innestano su di esso incarichi temporanei di mansioni superiori.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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