Cassazione Civile, Ordinanza n. 28921/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente pubblica assunta a tempo indeterminato come assistente amministrativo chiedeva il riconoscimento, per gli anni in cui aveva svolto incarichi annuali di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), dell'anzianità di servizio maturata in tali funzioni e delle correlate differenze retributive. La domanda era stata rigettata nei gradi di merito. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 2 e 3 del medesimo Accordo, nonché degli artt. 56, comma 5, e 59 del CCNL scuola 29.11.2007 e dell'art. 11-bis del CCNL rinnovato nel 2010; sosteneva che gli incarichi annuali di DSGA dovessero essere qualificati come contratti a tempo determinato e che, comunque, al lavoratore incaricato di mansioni superiori spettasse il medesimo trattamento economico del DSGA di ruolo, senza discriminazioni derivanti dall'esclusione della componente retributiva legata all'anzianità. Chiedeva inoltre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per chiarire l'applicabilità dell'Accordo quadro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, richiamando integralmente il proprio precedente n. 26849/2025: gli assistenti amministrativi incaricati annualmente di svolgere funzioni di DSGA non sono lavoratori a termine tutelati dalla clausola 4 dell'Accordo quadro, ma dipendenti a tempo indeterminato che percepiscono la retribuzione spettante al proprio inquadramento oltre a un'indennità per mansioni superiori determinata dai commi 44 e 45 dell'art. 1 l. 228/2012. Ha escluso la necessità di un nuovo rinvio alla Corte costituzionale e di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, osservando che la questione riguardava la qualificazione interna dell'incarico e non l'interpretazione della direttiva. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
clausola 4 Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
non si applica agli assistenti amministrativi di ruolo incaricati annualmente di funzioni di DSGA, perché non sono lavoratori a termine destinatari della tutela contro la discriminazione tra rapporti a termine e rapporti comparabili.
artt. 2 e 3 Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi della riconducibilità degli incarichi all'ambito del lavoro a termine; la Corte non accoglie tale lettura.
artt. 56, comma 5, e 59 CCNL comparto Scuola 29.11.2007
invocati per sostenere la natura e il trattamento degli incarichi di mansioni superiori; non sono ritenuti idonei a fondare la pretesa della ricorrente.
art. 11-bis CCNL comparto Scuola rinnovato nel 2010
richiamato insieme alle altre fonti collettive, ma non valorizzato dalla Corte a sostegno della domanda.
art. 52, commi 2 e 4, d.lgs. n. 165/2001
richiamato come parametro per la retribuzione delle mansioni superiori nel pubblico impiego; la Corte esclude che imponga l'equiparazione integrale al trattamento economico del lavoratore di ruolo con medesime mansioni, soprattutto per la componente legata all'anzianità.
art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012
costituisce la base normativa dell'indennità per mansioni superiori spettante agli assistenti amministrativi incaricati di funzioni di DSGA; il meccanismo è ritenuto legittimo e non discriminatorio.
consente il rinvio integrale alle argomentazioni del precedente di legittimità richiamato nella motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato tutela la non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili, ma non può essere invocata da un dipendente assunto a tempo indeterminato che svolga temporaneamente mansioni diverse o superiori.
- Nel pubblico impiego, la qualificazione dell'incarico come rapporto a termine o come mera assegnazione di mansioni superiori dipende dalla disciplina interna applicabile; se il rapporto resta a tempo indeterminato, non si applica automaticamente il regime di protezione del lavoro precario.
- Lo svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente pubblico può dar luogo solo al trattamento economico previsto dalla normativa speciale, senza che vi sia un diritto all'integrale equiparazione retributiva al dipendente stabilmente inquadrato in quelle mansioni, quando la legge preveda un meccanismo indennitario specifico.
- Quando la questione controversa riguarda la qualificazione della fattispecie secondo il diritto interno e non l'interpretazione di una norma eurounitaria, non è necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
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