Cassazione Civile, Ordinanza n. 28922/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
Un gruppo di assistenti amministrativi del comparto scuola aveva agito contro il Ministero per ottenere, per i periodi in cui erano stati incaricati dello svolgimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), sia le differenze retributive dovute per tali funzioni superiori sia il pagamento dell’elemento retributivo della seconda posizione economica previsto dalla contrattazione collettiva. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo correttamente applicata dall’amministrazione la disciplina sopravvenuta sull’indennità di funzioni superiori e affermando inoltre che la posizione economica non dovesse essere riconosciuta autonomamente. Nel ricorso per cassazione le lavoratrici deducevano: 1) violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e non mese per mese; 2) violazione dell’art. 2 della Sequenza Contrattuale collegata all’art. 62 del CCNL Scuola 29.11.2007, lamentando che la posizione economica e l’indennità per mansioni superiori fossero voci autonome e cumulabili; 3) violazione degli artt. 52 d.lgs. 165/2001 e 69 CCNL Scuola 4.8.1995, contestando il criterio adottato per il calcolo dell’indennità di mansioni superiori alla luce della disciplina introdotta dalla l. 228/2012 e prospettando anche un contrasto con l’art. 36 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che nel pubblico impiego la prescrizione decorre in costanza di rapporto anche nei rapporti a tempo indeterminato. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, confermando l’orientamento secondo cui la disciplina speciale introdotta dalla l. 228/2012 incide sulla quantificazione dell’indennità per mansioni superiori, imponendo di considerare il trattamento complessivo in godimento dell’assistente amministrativo, comprensivo della progressione economica. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che la posizione economica deve essere computata nel differenziale per determinare l’indennità di funzioni superiori, ma deve poi essere anche corrisposta autonomamente come voce retributiva distinta, senza duplicazioni indebite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione per il nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
nel pubblico impiego la prescrizione delle differenze retributive decorre in costanza di rapporto, non dalla cessazione del rapporto stesso
art. 2 della Sequenza Contrattuale prevista dall'art. 62 CCNL comparto Scuola del 29.11.2007
la posizione economica prevista dalla contrattazione collettiva è una voce retributiva autonoma, non assorbita dall'indennità per mansioni superiori
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
la disciplina generale sulle mansioni superiori deve coordinarsi con la previsione speciale introdotta dalla legge n. 228/2012 per la quantificazione economica dell'esercizio di mansioni superiori
art. 69 CCNL comparto Scuola del 4.8.1995
la contrattazione collettiva aveva previsto l'indennità per funzioni superiori per gli assistenti amministrativi incaricati della sostituzione del DSGA
art. 146 CCNL Scuola 29.11.2007
richiamo contrattuale della disciplina applicabile alle mansioni superiori del personale scolastico
art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012
introduce una disciplina speciale di calcolo dell'indennità per mansioni superiori, basata sulla differenza tra il trattamento del DSGA all'inizio carriera e il trattamento complessivo in godimento dell'assistente incaricato
art. 36 Cost.
la disciplina non è ritenuta in contrasto con il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, nei limiti già scrutinati dalla Corte costituzionale
art. 380 bis 1 c.p.c.
le memorie di cassazione non possono introdurre nuove questioni o ampliarne il contenuto oltre i motivi originari
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, le differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro si prescrivono anche durante la permanenza del rapporto, quando si tratti di crediti esigibili via via nel tempo.
- Quando una progressione economica individuale incide sul trattamento complessivo del dipendente incaricato di mansioni superiori, essa può entrare nel calcolo del differenziale dovuto per tali mansioni, ma non può essere eliminata come voce autonoma se la disciplina la prevede separatamente.
- La disciplina speciale successiva che regola il compenso per mansioni superiori può derogare alla regola contrattuale generale di quantificazione del differenziale, purché il nuovo criterio sia coerente con il sistema retributivo e con il vaglio di costituzionalità già intervenuto.
- In cassazione la memoria illustrativa non può introdurre nuove questioni di merito o nuove eccezioni, ma solo precisare o sviluppare i motivi già contenuti nel ricorso.
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