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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28911/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ex dipendente del Ministero della Giustizia, operante nella sanità penitenziaria come infermiere professionale, era transitato al Servizio sanitario nazionale ai sensi della normativa sul riordino della medicina penitenziaria. Dopo il trasferimento, la ASL lo aveva inquadrato nella categoria corrispondente del comparto sanità ma solo nella fascia economica iniziale, riconoscendogli il trattamento retributivo di provenienza mediante il meccanismo del maturato economico e dell’eventuale assegno ad personam. Il lavoratore chiedeva invece il riconoscimento di una fascia economica superiore, sostenendo che il D.P.C.M. 1 aprile 2008, letto insieme all’art. 31 d.lgs. 165/2001, all’art. 2112 c.c., alla legge delega n. 244/2007 e al CCNL sanità, imponesse di valorizzare non solo il trattamento economico in godimento ma anche l’anzianità effettiva maturata, con conseguente diritto alla progressione orizzontale e alle differenze retributive, in subordine anche a titolo risarcitorio. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che il trasferimento salvaguardasse soltanto il maturato economico e non attribuisse automaticamente la fascia superiore per la maggiore anzianità di servizio. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione della disciplina sul trasferimento del personale, sostenendo che il servizio pregresso dovesse essere riconosciuto integralmente anche ai fini dell’inquadramento economico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo sul riordino della sanità penitenziaria e ha affermato che il D.P.C.M. 1 aprile 2008 distingue tra riconoscimento del servizio pregresso per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, da un lato, e conservazione del solo maturato economico ai fini dell’inquadramento nella fascia retributiva, dall’altro. Secondo la Corte, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale non comporta l’automatica attribuzione di una fascia economica superiore in ragione della sola anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza, perché nel comparto sanità la progressione economica orizzontale non era automatica ma subordinata a meccanismi selettivi. Il servizio pregresso rileva per gli istituti che prendono in considerazione l’anzianità, ma non determina di per sé un miglioramento della fascia stipendiale. Il ricorrente è stato quindi ritenuto correttamente inquadrato nella posizione corrispondente al profilo di infermiere professionale con mantenimento del trattamento economico di provenienza. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 30 novembre 1998, n. 419

    ha disposto il riordino della medicina penitenziaria delegando il Governo a intervenire secondo specifici principi e criteri direttivi.

  • d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, art. 6

    prevede l’individuazione del personale da trasferire al Servizio sanitario nazionale e la definizione in contrattazione collettiva delle forme e procedure del trasferimento, anche con tabelle di equivalenza.

  • art. 2, comma 283, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    ha previsto il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie e dei rapporti di lavoro relativi alle funzioni sanitarie penitenziarie, secondo le disposizioni vigenti in materia e previa concertazione sindacale.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    è richiamato dal ricorrente come disciplina di mobilità che implicherebbe la conservazione dei diritti maturati; la Corte ne esclude un effetto tale da imporre la progressione economica automatica nella nuova amministrazione.

  • art. 2112 c.c.

    è richiamato dal ricorrente come norma sulla continuità dei diritti del lavoratore; la Corte ritiene che, nel caso di specie, non consenta l’automatica attribuzione della fascia economica superiore.

  • art. 3, comma 2, D.P.C.M. 1 aprile 2008

    "Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche"

    la Corte interpreta la disposizione nel senso che il servizio pregresso va riconosciuto per gli istituti che presuppongono l’anzianità, ma che ai fini dell’inquadramento economico rileva soltanto il maturato economico da salvaguardare, eventualmente con assegno ad personam, senza automatica progressione di fascia.

  • art. 35 CCNL comparto Sanità 1998/2001

    viene richiamato per affermare che la progressione economica orizzontale nel comparto sanità non dipende automaticamente dall’anzianità, ma da meccanismi selettivi e di valutazione.

  • artt. 2, comma 283, L. n. 244/2007 e 3, comma 2, D.P.C.M. 1 aprile 2008

    sono letti in modo sistematico come disciplina speciale del trasferimento del personale penitenziario al S.S.N., idonea a salvaguardare il trattamento economico di provenienza ma non a imporre la progressione economica automatica.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di personale da una pubblica amministrazione a un’altra, la norma speciale può prevedere il riconoscimento integrale del servizio pregresso per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, ma ciò non equivale necessariamente al riconoscimento automatico di una fascia retributiva più elevata nel nuovo comparto.
  • Quando la disciplina di passaggio tutela il solo maturato economico, l’amministrazione di destinazione deve garantire la conservazione del trattamento economico complessivo già in godimento, anche tramite assegno ad personam, senza che da ciò discenda una progressione stipendiale fondata sulla mera anzianità.
  • La progressione economica orizzontale nel comparto di destinazione non può essere attribuita per il solo decorso del tempo se il relativo CCNL la subordina a criteri selettivi o meritocratici.
  • Il riconoscimento dell’anzianità di servizio opera solo nei limiti in cui l’ordinamento o la contrattazione collettiva colleghino a tale anzianità specifici effetti giuridici o previdenziali; non consente di trasformare il passaggio in un meccanismo di miglioramento automatico della retribuzione.
  • Nel giudicare la mobilità o il trasferimento di lavoratori tra amministrazioni, occorre distinguere tra continuità del rapporto e conservazione del trattamento economico da un lato, e attribuzione di nuovi avanzamenti di carriera dall’altro, che richiedono una base normativa specifica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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