Cassazione Civile, Ordinanza n. 28912/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di personale sanitario penitenziario al Servizio Sanitario Nazionale. La ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia e poi transitata alla ASL ai sensi della disciplina di riordino della sanità penitenziaria, sosteneva di avere diritto a un inquadramento più favorevole nella categoria D del comparto sanità, fascia economica 5, con conseguenti differenze retributive e, in subordine, al risarcimento del danno. La sua tesi era che il complesso normativo applicabile (l. n. 244/2007, art. 2, comma 283; d.lgs. n. 165/2001, art. 31; art. 2112 c.c.; D.P.C.M. 1.4.2008; CCNL comparto sanità) imponesse di riconoscere non solo il trattamento economico di provenienza, ma anche l'effettiva anzianità di servizio maturata presso il Ministero, con conseguente attribuzione della fascia economica corrispondente. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che dovesse essere salvaguardato soltanto il c.d. maturato economico, per evitare una reformatio in peius, mentre l'anzianità di servizio rileva solo per altri istituti giuridici, previdenziali ed economici, ma non comporta automaticamente una progressione orizzontale di fascia. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme richiamate, sostenendo l'erroneità dell'interpretazione adottata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato la disciplina del trasferimento del personale della sanità penitenziaria nel senso che, al momento del passaggio al Servizio sanitario nazionale, deve essere conservato il trattamento economico complessivamente goduto, mediante il meccanismo del maturato economico e, se necessario, dell'assegno ad personam, ma non sussiste un diritto automatico all'attribuzione della fascia economica superiore sulla base della sola anzianità di servizio. Il servizio prestato presso il Ministero della Giustizia viene riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche in cui rilevi l'anzianità, ma non incide di per sé sulla fascia retributiva, che nel sistema del comparto sanità è collegata a meccanismi selettivi e non automatici. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 283, L. n. 244/2007
La norma attribuisce al trasferimento del personale e delle funzioni sanitarie penitenziarie una disciplina attuativa ampia, demandando alle modalità e procedure secondo le disposizioni vigenti e alla concertazione sindacale; non è letta come fonte di automatica progressione economica per anzianità.
Richiamato dalla ricorrente come norma di conservazione dei diritti nel trasferimento, ma la Corte ne esclude un'applicazione tale da imporre l'automatica attribuzione della fascia economica superiore.
Invocato per la continuità dei diritti nei trasferimenti; la Corte ritiene che, nel caso di specie, la tutela riguardi la conservazione del trattamento economico già in godimento, non il riconoscimento automatico della progressione economica.
art. 3, comma 2, D.P.C.M. 1.4.2008
"il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche"
Il riconoscimento integrale del servizio vale per gli istituti in cui l'anzianità rileva, ma non comporta l'automatica attribuzione di fasce retributive; la fascia si determina in base al maturato economico, con salvaguardia tramite assegno ad personam se necessario.
art. 12 preleggi
Richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione letterale e sistematica, ma la Corte non accoglie la lettura prospettata dalla ricorrente.
CCNL comparto Sanità
È richiamato per evidenziare che nel comparto sanità la progressione economica orizzontale non è automatica con l'anzianità, ma dipende da meccanismi selettivi e meritocratici.
art. 35 CCNL 1998/2001 Sanità
La progressione economica si attiva con contratto integrativo e nel limite delle risorse, sulla base di criteri selettivi; ciò esclude che la sola anzianità determini la fascia economica.
Richiamato come antecedente normativo del riordino della medicina penitenziaria e del trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN.
Richiamata come fonte della delega per il riordino della medicina penitenziaria e l'avvio del trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN.
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale da un'amministrazione a un'altra, il riconoscimento dell'anzianità di servizio non coincide necessariamente con l'attribuzione di una superiore fascia retributiva, se la disciplina speciale collega la posizione economica al solo trattamento economico di provenienza.
- Quando la normativa di trasferimento prevede la salvaguardia del trattamento economico complessivo e, ove occorra, un assegno ad personam, la tutela è diretta a evitare una peius retributiva, non a garantire un miglioramento economico automatico.
- L'espressione che riconosce il servizio prestato "per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche" va letta in modo coerente con il sistema del nuovo comparto: l'anzianità opera per gli istituti che la presuppongono, ma non sostituisce i meccanismi selettivi previsti per la progressione economica.
- Nei sistemi contrattuali in cui la progressione orizzontale non è automatica, la sola anzianità non può fondare un diritto soggettivo alla fascia superiore in sede di inquadramento del personale trasferito.
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