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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19110/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la conferma in appello della condanna per bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto, ascrivendo la responsabilità in qualità di componenti del Consiglio di amministrazione della Hydralcoop soc. coop. a r.i. Caldarola ha dedotto: (1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 606 c.p.p.), sostenendo di essere stato imputato come amministratore di fatto ma condannato come amministratore di diritto; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 42 e 43 c.p., per mancata riconoscibilità del dovere di richiedere il fallimento in ragione della struttura cooperativa e quindi assenza dell'elemento soggettivo del reato. Maiocchi ha dedotto: (1) che la responsabilità le è stata contestata solo sulla base della qualifica formale senza prova di attività gestionale di fatto; (2) contraddittorietà motivazionale perché la sentenza avrebbe escluso elementi di gestione ma l'avrebbe nondimeno condannata equiparando amministrazione di fatto e di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Sul primo profilo la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di correlazione: il Tribunale aveva già riconosciuto la responsabilità degli imputati quali amministratori di diritto, la qualificazione della veste non ha alterato il perimetro fattuale della contestazione e non ha arrecato pregiudizio alla difesa. Sul secondo profilo la Corte ha confermato la fallibilità delle cooperative che svolgono attività commerciale, richiamando costante giurisprudenza di legittimità (anche con riferimenti ad art. 2540 e art. 2545-terdecies c.c.), e ha ritenuto che la posizione personale degli imputati (soci fondatori e consiglieri rimasti in carica fino al fallimento) dimostrasse la conoscenza della natura e dell'attività della società; pertanto non è possibile ritenere incolpevole ignoranza del dovere di agire. Quanto a Maiocchi, la Corte ha ritenuto che i profili relativi alla qualifica soggettiva fossero stati chiariti in primo grado e non adeguatamente contestati in appello. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali. Decisione depositata il 24/04/2026.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti per dedurre vizio di motivazione e violazione della correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato perché la sostanza della fattispecie non è mutata e la difesa non è stata pregiudicata

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ricorda che la trasformazione della qualificazione soggettiva non viola il principio se non altera radicalmente gli elementi essenziali del fatto e non crea incertezza sull'oggetto dell'imputazione

  • artt. 42 e 43 cod. pen.

    Norme concernenti elemento soggettivo (dolo e colpa). I ricorrenti contestavano l'assenza di consapevolezza del dovere di chiedere il fallimento; la Corte ha ritenuto infondata la tesi percheé la posizione e l'attività concreta degli imputati consentivano di ravvisare la necessaria consapevolezza

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso proposto dopo il 30/06/2024, nel testo riscritto dal d.lgs. n.150/2022; la causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'articolo

  • art. 2540 cod. civ.

    Norma civilistica richiamata nel ragionamento sulla fallibilità delle cooperative: la Corte ricorda la consolidata giurisprudenza secondo cui una cooperativa che esercita attività commerciale può essere assoggettata a fallimento

  • art. 2545-terdecies cod. civ.

    Richiamata quale riferimento giurisprudenziale alla nozione di attività d'impresa e al criterio del lucro oggettivo: lo svolgimento di attività economica redditizia rende la cooperativa soggetta a fallimento

Massime di principio

  • La conversione della qualificazione soggettiva (es. da amministratore di fatto ad amministratore di diritto) non comporta automaticamente violazione del principio di correlazione se la fattispecie sostanziale rimane immutata e la difesa non subisce pregiudizio concreto.
  • La fallibilità delle cooperative che svolgono attività commerciale è consolidata: l'assenza di formale intento di lucro non impedisce il fallimento quando sussista lucro oggettivo o economicità dell'attività.
  • L'ignoranza della legge o della modalità di applicazione di istituti (es. impossibilità di prevedere il fallimento per la forma cooperativa) difficilmente è ritenuta causa di esclusione del dolo o della colpa quando l'interessato ha partecipato attivamente alla gestione e conosceva l'attività concreta della società.
  • Per i cosiddetti amministratori non operativi la condanna richiede prova del contributo causale alla condotta illecita e della consapevolezza; tuttavia la permanenza nello schema gestionale (fondazione, ruolo nel CdA, permanenza fino al fallimento) può essere valutata come indice di conoscenza e partecipazione sufficiente a integrare responsabilità.
  • Questioni processuali non sollevate in sede d'appello (es. specifiche eccezioni sulla correlazione tra imputazione e sentenza) possono essere considerate inammissibili o inefficaci in cassazione se non dedotte tempestivamente.
  • La strategia difensiva che si fonda su una presunta inaspettata qualificazione giuridica della società (p. es. escludere la fallibilità della cooperativa) richiede elementi fattuali e prove specifiche; assenza di tali argomenti porta al rigetto del motivo.

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